Trib. Torino, sentenza 07/06/2024, n. 3329

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 07/06/2024, n. 3329
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3329
Data del deposito : 7 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19660/23 promossa da:

nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri del foro di Torino presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE

CONTRO

in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. , P.IVA_1
domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29.6.2023 notificato il 13.7.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;

Conclusioni parte attrice: rilascio del permesso per motivi familiari;
in subordine, riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;

Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 4.11.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore di Torino, con provvedimento prot. N.
627/2023, reso in data 29.6.2023 e notificato il 13.7.2023 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha
denegato il rilascio, in quanto ritenuto carente il requisito della convivenza del ricorrente con il famigliare italiano, posto che fra il 17.2.2022 e il 24.1.2023, risultava ristretto in regime di Pt_1
detenzione domiciliare presso la Comunità papa Giovanni di Piasco, mentre la figlia (cittadina italiana) risiedeva a Torino in via Sansovino 289;
il Questore riteneva, in ogni caso, prevalente la pericolosità sociale del ricorrente, condannato in via definitiva alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio di un permesso per motivi famigliari o, in subordine, per protezione speciale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, con comparsa 5.2.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.2.2024, rinviata per l'escussione dei testi al 13.3.2024;
in tale occasione, sentiti i testi, la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e
275 bis c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, al 24.4.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Allo scadere del termine previsto per il deposito, le parti depositavano le rispettive note scritte e conclusioni e il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nel ricorso introduttivo, la difesa ha illustrato come il sig. sia giunto in Italia nel 1985 e nel Pt_1
1990 abbia ottenuto il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Fin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente si stabiliva nella città di Torino, lavorando nel settore dell'edilizia. Nel 1995 egli contraeva matrimonio in Marocco con la sig.ra la quale giungeva nel territorio Persona_1
nazionale due anni dopo, in seguito alla domanda di ricongiungimento familiare.
In Italia nascevano le due figlie della coppia, la prima, il 16 dicembre 1998, attualmente Per_2
residente in [...]e la secondogenita, nata il [...] e oggi residente a [...]Per_3
con i genitori. Infatti, madre, padre e figlia minore risiedono attualmente a Torino, in Via
Sansovino n. 289 (cfr. doc.5 e doc.6).
Al compimento del diciottesimo anno di età, la sig.ra otteneva il riconoscimento della Parte_2
cittadinanza italiana (cfr. doc. 4).
All'udienza del 13.3.2024 sono state sentite dal giudice, in qualità di testimoni, la moglie -
[...]
- e la figlia – del ricorrente, quest'ultima cittadina italiana (cfr.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi