Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 32883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da
MA EN ST, nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires
(Argentina), in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale (unitamente a
AN LI RA, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires (Argentina)), sul minore AR MO, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires
(Argentina), rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Reggello (FI), piazza Don
Sturzo n. 5, per procura allegata agli atti, ricorrenti
nei confronti del
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024.
***
1
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.09.2023 e ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato
Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Ha comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 22.01.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Ha dichiarato di essere discendente diretta di RE HI, cittadino italiano, nato il [...] a [...], ed emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Ha quindi dedotto di essere, in quanto discendente da cittadino italiano, a sua volta, cittadina italiana per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 19.04.2024, senza contestare nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 4.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ex art. 127ter c.p.c..
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre-costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie,
l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo.
Ne discende l'interesse della richiedente ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.
2
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana, unitamente al figlio minore, in virtù della discendenza dal cittadino italiano RE HI, nato il [...] a [...] ed emigrato in Argentina.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa promossa da
MA EN ST, nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires
(Argentina), in proprio e nell'esercizio della responsabilità genitoriale (unitamente a
AN LI RA, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires (Argentina)), sul minore AR MO, nato il [...] a [...], prov. Buenos Aires
(Argentina), rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e Antonio Galletta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Reggello (FI), piazza Don
Sturzo n. 5, per procura allegata agli atti, ricorrenti
nei confronti del
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, interventore necessario
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024.
***
1
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.09.2023 e ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato
Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendente di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana e avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Ha comunicato gli atti al Pubblico Ministero in data 22.01.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
Ha dichiarato di essere discendente diretta di RE HI, cittadino italiano, nato il [...] a [...], ed emigrato in Argentina, ove è deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione argentina.
Ha quindi dedotto di essere, in quanto discendente da cittadino italiano, a sua volta, cittadina italiana per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 19.04.2024, senza contestare nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 4.12.2024, svoltasi a trattazione scritta, parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ex art. 127ter c.p.c..
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre-costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie,
l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo.
Ne discende l'interesse della richiedente ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.
2
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana, unitamente al figlio minore, in virtù della discendenza dal cittadino italiano RE HI, nato il [...] a [...] ed emigrato in Argentina.
Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto
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