Trib. Castrovillari, sentenza 05/01/2025, n. 14
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 801/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Gallo Francesco Paolo Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Barbara Amendola Email_2
Ilaria Costa
[...]
Email_3
E
CP_2
- parte terza chiamata -
Avv. Giulia Renzetti t Email_4
con sede in Cassano Jonio (CS), frazione Lauropoli, Via Giovanni
[...]
Falcone 15, presso la struttura Villa San Francesco, sita in Villapiana (Cs), alla Via Orto dei Monaci, dal 13.2.2012 al 20.1.2016, compreso il periodo relativo all'infortunio subito nell'ottobre 2014, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) fino al 30.4.2012 e, successivamente, a part-time misto (24 ore settimanali);
deducendo che in realtà, nel corso del suddetto rapporto di lavoro, la ricorrente ha lavorato per 35 ore settimanali fino al 30.4.2013 e, successivamente, fino all'infortunio per 30 ore settimanali, con turni lavorativi da ore 7,00 ad ore 14,00 oppure da ore 14,00 ad ore 21,00;
di aver svolto attività lavorativa notturna dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo per dieci giorni al mese per tutta la durata contrattuale, di aver effettuato lavoro ordinario, lavoro straordinario feriale diurno, lavoro festivo, lavoro straordinario feriale notturno, lavoro straordinario festivo diurno, lavoro straordinario festivo notturno e lavoro notturno, senza percepire le retribuzioni e le indennità dovute a norma di legge e di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria anche per il periodo di infortunio sul lavoro o, comunque, percependo retribuzioni ed indennità inferiori a quelle spettanti;
di non aver goduto di ferie, né di aver ricevuto tredicesime mensilità, bonus e Trattamento di Fine Rapporto (TFR), come previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
chiedeva la condanna della società resistente al pagamento degli emolumenti retributivi pretesi, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la regolarizzazione della posizione previdenziale, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per eccepire la nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. in particolare per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, per mancata produzione dei contratti di lavoro e del contratto collettivo ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che per nullità, inesistenza ed inefficacia dei conteggi allegati al fascicolo, nel merito chiedeva il rigetto della domanda e avanzava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio con l' che, CP_2 costituendosi, si associava alla domanda attorea di condanna della parte resistente al pagamento dei contributi in caso di accertamento giudiziale della loro omissione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che
all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. in particolare per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, per mancata produzione dei contratti di lavoro e del contratto collettivo ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che per nullità, inesistenza ed inefficacia dei conteggi allegati al fascicolo. Quanto alla questione di nullità del ricorso per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825;
Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167;
Cass. 11. 6. 88 n. 4018;
Cass.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi