Trib. Alessandria, sentenza 04/11/2024, n. 237
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Testo completo
N. R.G.V.G 1424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marazzi (AL), Via al Castello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lunati di Valenza del
Foro di Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Via Mazzini n. 53, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Valenza (AL), Strada Fontanile n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Magagna del Foro di
Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Viale Oliva n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
visto il ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO TO (AL), il 17 pagina 1 di 7
dicembre 2011, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla NO per la quota di comproprietà del sig. finché i figli saranno CP_1 Pt_1
minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. trasferito definitivamente la sua Pt_1
residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria quota di comproprietà, ai ragazzi, Pt_1 CP_1
cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà;
la NO ed il Sig. CP_1 Pt_1
potranno, all'atto della cessione della propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto;
3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità;
i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
In ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità. 4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della NO, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig. , quest'ultimo, finché la NO sarà in vita, si Pt_1 Persona_1
impegna a versare direttamente sul conto corrente personale aperto dalla NO la somma CP_1
complessiva mensile di € 2.500,00= (Euro 1.300,00= per la NO , e la rimanenza quale CP_1
contributo mantenimento per i figli), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marazzi (AL), Via al Castello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lunati di Valenza del
Foro di Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Via Mazzini n. 53, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Valenza (AL), Strada Fontanile n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Magagna del Foro di
Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Viale Oliva n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
visto il ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RO TO (AL), il 17 pagina 1 di 7
dicembre 2011, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla NO per la quota di comproprietà del sig. finché i figli saranno CP_1 Pt_1
minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. trasferito definitivamente la sua Pt_1
residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria quota di comproprietà, ai ragazzi, Pt_1 CP_1
cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà;
la NO ed il Sig. CP_1 Pt_1
potranno, all'atto della cessione della propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto;
3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità;
i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
In ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità. 4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della NO, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig. , quest'ultimo, finché la NO sarà in vita, si Pt_1 Persona_1
impegna a versare direttamente sul conto corrente personale aperto dalla NO la somma CP_1
complessiva mensile di € 2.500,00= (Euro 1.300,00= per la NO , e la rimanenza quale CP_1
contributo mantenimento per i figli), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed
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