Trib. Pescara, sentenza 28/11/2024, n. 523

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 28/11/2024, n. 523
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 523
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

N. 2254/2024 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2254/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE PASCALE ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 25/08/2018 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in VILLAMAGNA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 26.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 26.11.2024);



P. Q. M

.

Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;

2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso il padre nella casa coniugale, nel reciproco
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