Trib. Roma, sentenza 10/01/2024, n. 189
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 19118/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 10/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IO TA, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pesiri
ricorrente
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dell'avv. Loretta Salvatore
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, rappresentato e difeso dai funzionari Floridia Monforte, NA De SA,
RA EC, VA TI, NA IN, Matteo GE,
NZ BA, EP L'AV, RA SA, NA OL
resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51
000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento n. 097 2023
01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 097 2023
01318570 51 000 ivi impugnata;
accertare e dichiarare l'illegittimità e
l'infondatezza della cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51
000 ivi impugnata;
accertare e dichiarare la non debenza nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Roma, da parte dell'odierno ricorrente, delle somme vantate ed indicate nella cartella di pagamento n.
097 2023 01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.”
Per ADER: “…In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della cartella esattoriale;
rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili, tardive, non provate e comunque infondate per le ragioni esposte nella presente comparsa;
condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese e competenze del presente giudizio;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente per ragioni attinenti il merito della pretesa iscritta a ruolo, si chiede ritenersi quale esclusivo responsabile dei fatti di causa unicamente l'ente impositore, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese;
condannare il ricorrente, o chi di dovere, al pagamento in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione delle spese e competenze del presente giudizio”
Pag. 2 di 9
Per l'ispettorato del lavoro: “…rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 d.lgs 149/2015 nei confronti dello scrivente ITL;
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva di questo
Ispettorato Territoriale del Lavoro in relazione ai motivi di opposizione afferenti ai presunti vizi di atti non propri;
• in caso di accoglimento del ricorso per motivi attinenti a vizi di atti non di competenza dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, escludere lo scrivente Ufficio da eventuale condanna alle spese di lite e comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015 nei confronti dello scrivente ITL.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Opposizione a cartella di pagamento – termini e modalità
Occorre innanzitutto evidenziare che il vigente sistema prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 19118/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 10/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IO TA, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pesiri
ricorrente
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dell'avv. Loretta Salvatore
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, rappresentato e difeso dai funzionari Floridia Monforte, NA De SA,
RA EC, VA TI, NA IN, Matteo GE,
NZ BA, EP L'AV, RA SA, NA OL
resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51
000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento n. 097 2023
01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 097 2023
01318570 51 000 ivi impugnata;
accertare e dichiarare l'illegittimità e
l'infondatezza della cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto, e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 097 2023 01318570 51
000 ivi impugnata;
accertare e dichiarare la non debenza nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Roma, da parte dell'odierno ricorrente, delle somme vantate ed indicate nella cartella di pagamento n.
097 2023 01318570 51 000 per tutti motivi in fatto ed in diritto dedotti nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.”
Per ADER: “…In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della cartella esattoriale;
rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto inammissibili, tardive, non provate e comunque infondate per le ragioni esposte nella presente comparsa;
condannare il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese e competenze del presente giudizio;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente per ragioni attinenti il merito della pretesa iscritta a ruolo, si chiede ritenersi quale esclusivo responsabile dei fatti di causa unicamente l'ente impositore, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese;
condannare il ricorrente, o chi di dovere, al pagamento in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione delle spese e competenze del presente giudizio”
Pag. 2 di 9
Per l'ispettorato del lavoro: “…rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 d.lgs 149/2015 nei confronti dello scrivente ITL;
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva di questo
Ispettorato Territoriale del Lavoro in relazione ai motivi di opposizione afferenti ai presunti vizi di atti non propri;
• in caso di accoglimento del ricorso per motivi attinenti a vizi di atti non di competenza dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, escludere lo scrivente Ufficio da eventuale condanna alle spese di lite e comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 d.lgs. 149/2015 nei confronti dello scrivente ITL.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Opposizione a cartella di pagamento – termini e modalità
Occorre innanzitutto evidenziare che il vigente sistema prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito
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