Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 391
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Testo completo
N. R.G. 14238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A G Relatore dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14238/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, Via E. Cialdini, 19 presso lo Parte_1 studio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CLAUDIU CRACIUN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
e
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Bligny 15 presso lo studio dell'avv. Parte_2
C M M che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
Romania il 22/07/2017.
Dal matrimonio nascevano due figli: e nati il Persona_1 Persona_2
16.11.2017 in Torino.
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 26/07/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi ( artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 comma Controparte_1
1, lettera c) e comma 2 del REG. UE 1259/2010.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata da parti ricorrenti all'applicazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui uno dei coniugi sia cittadino al momento della conclusione dell'accordo.
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A G Relatore dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14238/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, Via E. Cialdini, 19 presso lo Parte_1 studio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CLAUDIU CRACIUN che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
e
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Bligny 15 presso lo studio dell'avv. Parte_2
C M M che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
Romania il 22/07/2017.
Dal matrimonio nascevano due figli: e nati il Persona_1 Persona_2
16.11.2017 in Torino.
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 26/07/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi ( artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 comma Controparte_1
1, lettera c) e comma 2 del REG. UE 1259/2010.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata da parti ricorrenti all'applicazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui uno dei coniugi sia cittadino al momento della conclusione dell'accordo.
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul
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