Trib. Catania, sentenza 16/10/2024, n.
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Testo completo
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai Signori Magistrati:
1. dott. M E Presidente
2. dott. I M E C B Giudice rel. est.
3. dott. V C Giudice ha emanato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 13207/2018 R.G. promosso da
nata in Giarre il 3/10/1980, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. C S che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro
, nato in Giarre il 2/9/1982, elettivamente domiciliato CP_1
per procura in atti presso lo studio dell'avv. D T, procuratore alle liti e difensore giusta procura in atti, indi revocata dall'incarico e non sostituita.
RESISTENTE
e nei confronti di
, nato in Catania il 22/11/2010 in Controparte_2
persona del di lui Curatore speciale nominato, avv. Parte_2
rapp. e dif. da sé stesso in quanto avvocato ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il proprio studio
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LITISCONSORTE
NECESSARIO
All'udienza camerale in data 10/10/2024 dinnanzi al
Giudice delegato, Cons. dott. C B, sulle precisate
conclusioni, la causa viene rimessa al Collegio;
il quale, udita la relazione del Giudice Delegato, osserva e statuisce quanto segue:
VISTI I PREGRESSI PROVVEDIMENTI QUIVI DI
SEGUITO TRASCRITTI: “VISTI I PREGRESSI PROVVEDIMENTI
CON I QUALI è stato disposto l'ascolto del figlio minorenne Parte_3 CP_2
nato il 22/11/2010 e, dunque, entrato nel suo 10° anno di età “attesa l'età ormai raggiunta dal figlio minorenne ai fini delle determinazioni anche officiose del CP_2
Tribunale in punto di affidamento e collocamento del minore - e di determinazione dell'an e del quantum dei tempi e modalità di incontro con gli stessi del genitore non affidatario e/o collocatario, - giusta le deduzioni delle parti (invero la ricorrente Pt_1
ha dedotto che il resistente , già alcoolista e violento ed aggressivo
[...] CP_1 nei confronti della stessa anche in presenza del figlio “ha tenuto una condotta reiteratamente omissiva, non ottemperando agli obblighi di mantenimento e di visita del figlio” essendo peraltro “letteralmente scomparso dal dicembre 2013 all'ottobre
2015” onde, per tale ragione “unitamente al ricordo del fare iracondo e arrogante nei riguardi della figura materna” “il figlio minorenne ha manifestato un profondo disagio, attraverso la richiesta, insistentemente rivota alla madre, di non pernottare presso l'abitazione del padre” “esternando una profonda sofferenza per
l'allontanamento dalla stessa e dalla abitazione materna”, mentre il ha CP_1
contestato radicalmente siffatti asserti, ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta ed ha istato non solo il mantenimento dei pernottamenti del figlio presso di sé, ma l'ampliamento degli stessi) che palesano l'esistenza di una profonda e gravissima frattura tra i litiganti genitori con inevitabili ricadute sulla serena ed equilibrata crescita psico-fisica del figlio minorenne , ai sensi dell'art. 6 della CP_2
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18),
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adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;
orbene, come già rilevato, in sede di ascolto alla udienza in data 28/5/2020 (espletato con modalità serenamente colloquiali in assenza delle parti e dei difensori attesocchè
“la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto
e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato” (così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) il figlio minorenne ha dichiarato per quanto ivi di rilievo quanto segue: “Quando io CP_2
ero più piccolo, adesso ho 9 anni, mi ricordo che mio padre è proprio scomparso senza farsi né vedere né sentire per molto tempo, poi è ricomparso. Io non me lo ricordo proprio nei dettagli, ma quando ero più piccolo succedeva che papà si mettesse ad urlare con mamma in mia presenza. Io per queste cose sono rimasto molto disturbato nel senso che quando penso a papà mi ricordo di queste cose e mi fanno stare male e non voglio andare con papà e non lo voglio né vedere né sentire. Se papà cambia, diventa affettuoso, non offende e grida contro la mamma, forse quando sarò più grande riuscirò ad incontrarlo, ma adesso assolutamente no. Ribadisco che io voglio stare sereno con mamma che mi aiuta in tutto e mi ha sempre aiutato ed è stata l'unica sempre presente nella mia vita, mentre papà è rimasto sempre straneo e per di più mi faceva impaurire quando urlava in faccia a mamma e la trattava male”;
ritenuto che, categoricamente esclusa in qualsivoglia forma ogni coercizione su CP_2
in ordine ad incontri forzosi con il padre - per vero indi da quest'ultimo non richiesti – devesi invero ribadire, IL DOVEROSO DELLA espressa e del CP_3 CP_4
SENTIMENTO palesato dal figlio minorenne 11enne, in sede di ascolto, ai CP_2 sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
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fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
ben si rammenti, invero, che“l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che
l'audizione è "una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento. L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass. 13241 del 2011)” (così, in termini, Cass.,
26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente ritenuto la “la fondatezza della
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censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse alla luce dell'art. 12 della Convenzione di New York del
1989 sui diritti del fanciullo;
dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003;
dell'art. 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della norma interna (art. 155 sexies cod. civ.) applicabile ratione temporis (ex multis Cass. 11687 del 2013 per la completezza dei richiami)”, ulteriormente evidenziandosi che, con recentissimo pronunciamento nomofilattico è stato condivisibilmente detto che “Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in via di principio va infatti previamente rimarcata la centralità che il diritto all'ascolto assume nell'attuale assetto della materia, della quale esso costituisce regola fondamentale e tendenzialmente inderogabile (Cass. n. 18649 del
27/07/2017), anche se le dichiarazioni del minore poi non vincolano il giudice nell'adozione dei provvedimenti nel suo superiore interesse.Nè è poi trascurabile nell'economia del procedimento la circostanza che l'audizione del minore non è incombente fine a se stesso volto a dare mero adempimento ad un obbligo più generalmente sancito dalla legge, ma mira, nel segno di un'accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma, a mettere il giudice in condizioni di poter valutare de visu et de auditu, se lo stesso sia