Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 18
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Testo completo
R.G. 347/2024 Oggetto: appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies – 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
CH RC nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco
APPELLANTE
nei confronti di:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, C.F.: 80004020840, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato , ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'appello proposto da ER HI per la parziale riforma della sentenza n.
4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento nel proc civ. n. 2664/2022 che, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. PTR2588000709 redatto in data 08.08.2022 con la quale gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, oltre alla decurtazione di n. 3 punti patente, ha ritenuto di compensare le spese processuali
“attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”; rilevato che l'appellante lamenta, per l'appunto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2. c.p.c. nel capo in cui le spese del giudizio vengono compensate evidenziando di essere totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado;
chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1
rilevato che l'appellato, benchè ritualmente evocato in giudizio, non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies – 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
CH RC nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco
APPELLANTE
nei confronti di:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, C.F.: 80004020840, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato , ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'appello proposto da ER HI per la parziale riforma della sentenza n.
4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento nel proc civ. n. 2664/2022 che, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. PTR2588000709 redatto in data 08.08.2022 con la quale gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, oltre alla decurtazione di n. 3 punti patente, ha ritenuto di compensare le spese processuali
“attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”; rilevato che l'appellante lamenta, per l'appunto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2. c.p.c. nel capo in cui le spese del giudizio vengono compensate evidenziando di essere totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado;
chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1
rilevato che l'appellato, benchè ritualmente evocato in giudizio, non
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