Trib. Palermo, sentenza 04/11/2024, n. 716
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2040/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
BELMONTE MARIA MARTINA;
- parte ricorrente -
E TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. PAGANO CRISTIANO;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso e note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/10/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1)Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene
1
emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 20.10.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso congiunto depositato.
2)Con il ricorso congiunto depositato in data 30/04/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore
nato a [...] il [...] dalla loro relazione Persona_1 sentimentale, sulla base delle seguenti condizioni:
“a) Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in Palermo alla Via Sacco e Vanzetti
n. 48. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni riguardanti il figlio;
b) Al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché significativi rapporti con i propri discendenti e parenti, le parti, al solo scopo di indicare i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, stabiliscono, sul punto, quanto segue:
- il diritto del sig. di vedere e tenere con sè il piccolo CP_1 Per_1 secondo quanto infra regolamentato.
Con precipuo riferimento agli orari, il padre con cadenza bisettimanale terrà con sé il figlio una settimana del mese osservando i seguenti giorni e orari: dall'uscita da scuola del mercoledì (ore 13.00) all'entrata a scuola del giovedì
(ore 8.00) nonchè dall'uscita da scuola del venerdì (ore 13.00) all'entrata a scuola del lunedì (ore 8.00).
L'altra settimana dall'uscita da scuola del mercoledì (ore 13:00) all'entrata a scuola del venerdì (ore 8.00).
In ogni caso si concorda che i medesimi giorni ed orari verranno osservati
anche nel caso di non frequentazione scolastica o nel caso di periodo non scolastico.
Viene espressamente concordato che fermo il precedente regime di visita, il sig. stante le esigenze lavorative ben note alla sig.ra per cui CP_1 Pt_1 lo stesso alcune volte viene “comandato” dalla propria Società per svolgere attività lavorativa improcrastinabile “fuori sede” per alcuni giorni e spesso nel week-end e nelle giornate festive, lo stesso potrà in tali casi (previa comunicazione scritta e tempestivamente almeno 5 gg. prima) darne notizia alla sig.ra per la successiva mancata “frequentazione” del figlio, ma sarà Pt_1 onerato di “recuperare” un eguale periodo entro il mese successivo a quello di riferimento.
In ogni