Trib. Pesaro, sentenza 27/03/2024, n. 318
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Testo completo
N. R.G. 1275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. F T ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
( cf ) rappresentate e difesa dall'Avv. W Parte_1 C.F._1
M e Maria Silvia M nel domicilio eletto presso il suo studio in Pedaso Via
Giovanni XXXIII -indirizzo telematico -ATTRICE - con sede legale in Conegliano Via Vitorio Alfieri 1 in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pt rappresentata e difesa dall'Avv. M T nel domicilio eletto preso il suo studio in Pesaro Viale della Vittoria 161 -indirizzo telematico
- CONVENUTA
( cf ) - convenuto litisconsorte contumace CP_2 C.F._2
Conclusioni per l'attrice accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, che i coniugi e , sin dal 16.1.1978 (termine di cui Parte_1 CP_2 alla Legge n. 151 del 19.05.1975) ad oggi, sono in regime patrimoniale di comunione legale e che anche la azienda che ha svolto la propria attività produttiva sotto la ragione “
[...]
” c.f. partita Iva è sempre Parte_2 C.F._2 P.IVA_2 stata oggetto della comunione legale fra di essi coniugi e conseguentemente riconoscere e dichiarare che la sig.a è divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di Parte_1 acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio che di seguito si individuano con i loro dati catastali : appartamento con garage nel Comune di Pesaro alla via Domenico Cimarosa
n. 52 distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 27 con le partic elle 1418 sub 8 zona - cens. 1 Cat. C/6 - classe 4 di m2 21, rend. euro 74,83 e 1418 sub 29, cat. A/2, classe 4 vani 5, m2 103, rendita 464,81”;“Appartamento con garage sito in via Ettore Mancini di Pesaro e distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio di mappa n. 40 con la particella 5489 sub 78 – cat. C/6 classe 4 consist. 18 m2 – rendita euro 64,14 e con la particella 5489 sub 107 cat. A3 vani 3 rendita euro 201,42”;“Laboratorio censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 42, particella 1092 sub 1, via da denominare;Piano T-1;zona censuaria 2, cat. D/1 rendita catastale euro 3.558,00, confinante con via Divisione Tridentina,
, salvo altri”;“Laboratorio censito nel catasto fabbricati di detto Comune al Per_1 Per_2 foglio di mappa 42, particella 1092 sub 2, via da denominare;Piano T-1;zona censuaria 2, cat. D/1 rendita catastale euro 3.558,00, confinante con via Divisione Tridentina, Per_1 salvo altri.” ;- dichiarare che la ipoteca giudiziale iscritta in data 26.1.2017 presso L'Ufficio pagina 1 di 4 Pesaro al Reg. gen. 809 e Reg. part. 121 in virtù di atto giudiziario Organizzazione_1
(d.i.) del Tribunale di Pesaro, datato 17.1.2017, non è validamente iscritta sulla quota di proprietà del 50% di cui è titolare l'attrice per le ragioni addotte con il Parte_1 presente atto, dichiarando la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà spettante all'attrice e ciò per ogni immobile ipotecato ed oggetto del presente giudizio e per la conseguenza ordinare alla di Organizzazione_2
Pesaro di annotare/trascrivere la emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari;respingere le contrarie domande proposte dalla Con vittoria di spese e Controparte_3 competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge ;insiste nelle richieste istruttorie articolate e non ammesse.”. Conclusioni per la convenuta accertare e dichiarare che l'ipoteca giudiziale n.55 del 26.01.2017 (Reg. Gen. 809 e reg. part. 121) è stata regolarmente e validamente iscritta sui beni immobili intestati al Sig. in quanto non ricadono in comunione legale, per CP_2 le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare in toto le richieste avversarie e, comunque, dichiararle infondate in fatto e in diritto;in subordine accertare e dichiarare che l'ipoteca n.55 del 26.01.2017 (Reg. Gen. 809 e reg. part. 121) è stata comunque validamente ed efficacemente iscritta su tutti i beni immobili, e nella loro interezza, di proprietà del sig. trattandosi di “comunione senza quote”, per le motivazioni esposte in atti. CP_2
Vinte le spese.
FATTI E PROCEDURE
La attrice ha convenuto in giudizio e la al Parte_1 CP_2 CP_3 fine di ottenere provvedimento di cancellazione di iscrizione ipotecaria giudiziale su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 21/17, R.G. n. 3586/2016, emesso dal Tribunale di
Pesaro in data 12.01.2017 derivante da una fideiussione rilasciata da in CP_2 favore della a garanzia di un mutuo fondiario contratto con la Controparte_4 [...] per la realizzazione di un edificio di civile abitazione. Controparte_5
Lamenta la attrice che la ipoteca è stata iscritta sulla sua quota di proprietà degli immobili acquistati dal marito in costanza del vincolo matrimoniale stante il regime di comunione legale esistente fra i coniugi e pertanto di vantare diritto di proprietà per la quota del 50% pro- indiviso sugli immobili in oggetto,deducendo di aver contratto matrimonio il giorno 7.12.1970
, di avere in data 14.11.1972, costituito l'azienda di produzione di minuteria metallica sotto forma di impresa individuale intestata formalmente al marito CP_2 di avere sino alla sua cessazione della attività sempre collaborato nella gestione per la parte amministrativa con la qualifica di coadiuvante/collaboratrice familiare.
La si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo la CP_3 validità delle iscrizione ipotecaria con riguardo ai laboratori industriali acquistati nell'anno 2007 definendoli beni strumentali ricadenti nella cd. comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 c.c. trattandosi di comunione senza quote. imaneva contumace. CP_2
Ammessa la prova richiesta da parto attrice per interpello del e la prova CP_2 testimoniale , precisate le conclusioni all'udienza del 6.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine per deposito comparse e repliche.
MOTIVO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, cosi come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 417/2009:
pagina 2 di 4
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. non è tenuto esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle solo questione di fatto , in diritto , rilevanti ai fini della decisione richiamato pertanto il contenuto assertivo della comparsa di costituzione e risposta, esaminati documenti ritiene infondata , allo stato, la domanda per i seguenti motivi. Occorre infatti esaminare la “natura” della domanda svolta dalla attrice che è quella di
“dichiarare che la sig.ra è divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di Parte_1 acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio” e di conseguenza che “non è validamente iscritta la ipoteca sulla quota di proprietà del 50% di cui è titolare l'attrice
[...]
” chiedendo al Tribunale “ di dichiarare la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal Parte_1 relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà spettante all'attrice” Detto ciò e' la stessa attrice a classificare la comproprietà quale comunione legale tra coniugi per effetto dell'acquisto dal marito degli immobili in costanza del vincolo matrimoniale stante il regime di comunione legale esistente ed è solo il provvedimento giudiziale con cui si attua la divisione (art 2646 comma primo - sentenza od ordinanza) il titolo per disporre la cancellazione dell'ipoteca ove il bene indiviso sia stato gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione.
La attrice non ha mai promosso infatti giudizio di divisione per disporre la separazione della quota spettante al comproprietario non debitore essendo gli immobili in comunione legale tra i coniugi , posto che trattandosi di comunione legale non si è in presenza di quote distinte e paritarie ma di comunione senza quote, in cui il diritto di ciascun coniuge investe ogni singolo bene nella sua interezza.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta, difatti, che ove sia promossa l'espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto detti cespiti nella loro interezza e non per la metà o per una quota. (Cassazione civile , sez. II 10/09/2009 n. 19550)
Altrettanto vale per la ipoteca giudiziale.
Tanto premesso, la trascrizione della domanda di divisione è richiesta dall'art. 2646
c.c.,comma 2 in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni, ma non ai fini della opponibilità ai terzi, ex art. 2644 c.c.;
e poiché la divisione non è opponibile al creditore ipotecario fino a quando essa non sia stata pubblicata mediante trascrizione dell'atto conclusivo, la garanzia produce comunque gli effetti indicati nell'art. 2825 c.c., allorché l'ipoteca sia stata iscritta a carico del partecipante e fino a quando l'atto terminale non sia stato trascritto. La domanda della attrice non essendo di divisione ab origine ma mirando ad una ridistribuzione del patrimonio attraverso un trasferimento di diritti di cui si chiede peraltro il riconoscimento , non può essere opposta al creditore ipotecario perché il presupposto di ogni divisione è l'esistenza di uno stato di comunione in capo a chi la domanda, e nella specie invece mancante data la formale cointestazione del bene alla attrice e al marito.
Ove il giudizio di divisione e la sentenza definitiva non venga trascritta come tale, non potrebbero invocarsi gli effetti previsti dall'art. 2646 c.c. comma primo.
Né la domanda attrice con la ridetta citazione può trasformarsi di fatto, in giudizio di divisione solo per effetto delle deduzioni in corso di causa con cui si ammette che il bene appartiene in realtà, in parti eguali, ad attrice e marito;
nè, del resto, si vede come la eventuale situazione di comproprietà reclamata dalla attrice possa attribuire la valenza di ampliare il thema decidendum.e cioè “dichiarare la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà
pagina 3 di 4 spettante all'attrice” solo per essere la attrice “ divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio” Ciò stando, ed assodato , a norma dell'art. 1113 c.c., comma 3, e art. 2646 c.c., comma 2 , solo la trascrizione della domanda giudiziale di divisione rende inefficace l'ipoteca e la sentenza o ordinanza di scioglimento della comunione ha eventualmente effetto ex art. 2646 comma 1 c.c. nei confronti del creditore di uno dei comunisti che abbia iscritto detta ipoteca
, posto che l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione sia avvenuta successivamente a tale iscrizione (cfr. Cass., Sez. 2^, 8 giugno 1967, n. 1270).
La domanda attrice allo stato non può che essere respinta.
Sulle spese processuali Quanto alla disciplina delle spese di lite, è consolidato il principio di diritto secondo cui "in base al principio fissato dall'art. 91 c.p.c., , secondo il quale il mancato accoglimento delle domande ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte respinta
(cosiddetto effetto espansivo interno) e determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice , di provvedere. Nel caso di specie, dunque, la reiezione della domanda attrice , anche riguardo alle eccezioni in parte infondate della convenuta , comporta l'onere di valutare la situazione determinatasi anche alla luce degli scritti difensivi , che nel caso è tale da giustificare, ad avviso del Tribunale la compensazione integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. F T ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2021 promossa da:
( cf ) rappresentate e difesa dall'Avv. W Parte_1 C.F._1
M e Maria Silvia M nel domicilio eletto presso il suo studio in Pedaso Via
Giovanni XXXIII -indirizzo telematico -ATTRICE - con sede legale in Conegliano Via Vitorio Alfieri 1 in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pt rappresentata e difesa dall'Avv. M T nel domicilio eletto preso il suo studio in Pesaro Viale della Vittoria 161 -indirizzo telematico
- CONVENUTA
( cf ) - convenuto litisconsorte contumace CP_2 C.F._2
Conclusioni per l'attrice accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, che i coniugi e , sin dal 16.1.1978 (termine di cui Parte_1 CP_2 alla Legge n. 151 del 19.05.1975) ad oggi, sono in regime patrimoniale di comunione legale e che anche la azienda che ha svolto la propria attività produttiva sotto la ragione “
[...]
” c.f. partita Iva è sempre Parte_2 C.F._2 P.IVA_2 stata oggetto della comunione legale fra di essi coniugi e conseguentemente riconoscere e dichiarare che la sig.a è divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di Parte_1 acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio che di seguito si individuano con i loro dati catastali : appartamento con garage nel Comune di Pesaro alla via Domenico Cimarosa
n. 52 distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 27 con le partic elle 1418 sub 8 zona - cens. 1 Cat. C/6 - classe 4 di m2 21, rend. euro 74,83 e 1418 sub 29, cat. A/2, classe 4 vani 5, m2 103, rendita 464,81”;“Appartamento con garage sito in via Ettore Mancini di Pesaro e distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio di mappa n. 40 con la particella 5489 sub 78 – cat. C/6 classe 4 consist. 18 m2 – rendita euro 64,14 e con la particella 5489 sub 107 cat. A3 vani 3 rendita euro 201,42”;“Laboratorio censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 42, particella 1092 sub 1, via da denominare;Piano T-1;zona censuaria 2, cat. D/1 rendita catastale euro 3.558,00, confinante con via Divisione Tridentina,
, salvo altri”;“Laboratorio censito nel catasto fabbricati di detto Comune al Per_1 Per_2 foglio di mappa 42, particella 1092 sub 2, via da denominare;Piano T-1;zona censuaria 2, cat. D/1 rendita catastale euro 3.558,00, confinante con via Divisione Tridentina, Per_1 salvo altri.” ;- dichiarare che la ipoteca giudiziale iscritta in data 26.1.2017 presso L'Ufficio pagina 1 di 4 Pesaro al Reg. gen. 809 e Reg. part. 121 in virtù di atto giudiziario Organizzazione_1
(d.i.) del Tribunale di Pesaro, datato 17.1.2017, non è validamente iscritta sulla quota di proprietà del 50% di cui è titolare l'attrice per le ragioni addotte con il Parte_1 presente atto, dichiarando la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà spettante all'attrice e ciò per ogni immobile ipotecato ed oggetto del presente giudizio e per la conseguenza ordinare alla di Organizzazione_2
Pesaro di annotare/trascrivere la emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari;respingere le contrarie domande proposte dalla Con vittoria di spese e Controparte_3 competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge ;insiste nelle richieste istruttorie articolate e non ammesse.”. Conclusioni per la convenuta accertare e dichiarare che l'ipoteca giudiziale n.55 del 26.01.2017 (Reg. Gen. 809 e reg. part. 121) è stata regolarmente e validamente iscritta sui beni immobili intestati al Sig. in quanto non ricadono in comunione legale, per CP_2 le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare in toto le richieste avversarie e, comunque, dichiararle infondate in fatto e in diritto;in subordine accertare e dichiarare che l'ipoteca n.55 del 26.01.2017 (Reg. Gen. 809 e reg. part. 121) è stata comunque validamente ed efficacemente iscritta su tutti i beni immobili, e nella loro interezza, di proprietà del sig. trattandosi di “comunione senza quote”, per le motivazioni esposte in atti. CP_2
Vinte le spese.
FATTI E PROCEDURE
La attrice ha convenuto in giudizio e la al Parte_1 CP_2 CP_3 fine di ottenere provvedimento di cancellazione di iscrizione ipotecaria giudiziale su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 21/17, R.G. n. 3586/2016, emesso dal Tribunale di
Pesaro in data 12.01.2017 derivante da una fideiussione rilasciata da in CP_2 favore della a garanzia di un mutuo fondiario contratto con la Controparte_4 [...] per la realizzazione di un edificio di civile abitazione. Controparte_5
Lamenta la attrice che la ipoteca è stata iscritta sulla sua quota di proprietà degli immobili acquistati dal marito in costanza del vincolo matrimoniale stante il regime di comunione legale esistente fra i coniugi e pertanto di vantare diritto di proprietà per la quota del 50% pro- indiviso sugli immobili in oggetto,deducendo di aver contratto matrimonio il giorno 7.12.1970
, di avere in data 14.11.1972, costituito l'azienda di produzione di minuteria metallica sotto forma di impresa individuale intestata formalmente al marito CP_2 di avere sino alla sua cessazione della attività sempre collaborato nella gestione per la parte amministrativa con la qualifica di coadiuvante/collaboratrice familiare.
La si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo la CP_3 validità delle iscrizione ipotecaria con riguardo ai laboratori industriali acquistati nell'anno 2007 definendoli beni strumentali ricadenti nella cd. comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 c.c. trattandosi di comunione senza quote. imaneva contumace. CP_2
Ammessa la prova richiesta da parto attrice per interpello del e la prova CP_2 testimoniale , precisate le conclusioni all'udienza del 6.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine per deposito comparse e repliche.
MOTIVO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, cosi come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 417/2009:
pagina 2 di 4
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. non è tenuto esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle solo questione di fatto , in diritto , rilevanti ai fini della decisione richiamato pertanto il contenuto assertivo della comparsa di costituzione e risposta, esaminati documenti ritiene infondata , allo stato, la domanda per i seguenti motivi. Occorre infatti esaminare la “natura” della domanda svolta dalla attrice che è quella di
“dichiarare che la sig.ra è divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di Parte_1 acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio” e di conseguenza che “non è validamente iscritta la ipoteca sulla quota di proprietà del 50% di cui è titolare l'attrice
[...]
” chiedendo al Tribunale “ di dichiarare la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal Parte_1 relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà spettante all'attrice” Detto ciò e' la stessa attrice a classificare la comproprietà quale comunione legale tra coniugi per effetto dell'acquisto dal marito degli immobili in costanza del vincolo matrimoniale stante il regime di comunione legale esistente ed è solo il provvedimento giudiziale con cui si attua la divisione (art 2646 comma primo - sentenza od ordinanza) il titolo per disporre la cancellazione dell'ipoteca ove il bene indiviso sia stato gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione.
La attrice non ha mai promosso infatti giudizio di divisione per disporre la separazione della quota spettante al comproprietario non debitore essendo gli immobili in comunione legale tra i coniugi , posto che trattandosi di comunione legale non si è in presenza di quote distinte e paritarie ma di comunione senza quote, in cui il diritto di ciascun coniuge investe ogni singolo bene nella sua interezza.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta, difatti, che ove sia promossa l'espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto detti cespiti nella loro interezza e non per la metà o per una quota. (Cassazione civile , sez. II 10/09/2009 n. 19550)
Altrettanto vale per la ipoteca giudiziale.
Tanto premesso, la trascrizione della domanda di divisione è richiesta dall'art. 2646
c.c.,comma 2 in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni, ma non ai fini della opponibilità ai terzi, ex art. 2644 c.c.;
e poiché la divisione non è opponibile al creditore ipotecario fino a quando essa non sia stata pubblicata mediante trascrizione dell'atto conclusivo, la garanzia produce comunque gli effetti indicati nell'art. 2825 c.c., allorché l'ipoteca sia stata iscritta a carico del partecipante e fino a quando l'atto terminale non sia stato trascritto. La domanda della attrice non essendo di divisione ab origine ma mirando ad una ridistribuzione del patrimonio attraverso un trasferimento di diritti di cui si chiede peraltro il riconoscimento , non può essere opposta al creditore ipotecario perché il presupposto di ogni divisione è l'esistenza di uno stato di comunione in capo a chi la domanda, e nella specie invece mancante data la formale cointestazione del bene alla attrice e al marito.
Ove il giudizio di divisione e la sentenza definitiva non venga trascritta come tale, non potrebbero invocarsi gli effetti previsti dall'art. 2646 c.c. comma primo.
Né la domanda attrice con la ridetta citazione può trasformarsi di fatto, in giudizio di divisione solo per effetto delle deduzioni in corso di causa con cui si ammette che il bene appartiene in realtà, in parti eguali, ad attrice e marito;
nè, del resto, si vede come la eventuale situazione di comproprietà reclamata dalla attrice possa attribuire la valenza di ampliare il thema decidendum.e cioè “dichiarare la estinzione dell'ipoteca e/o liberazione dal relativo vincolo sulla quota del 50% del diritto di proprietà
pagina 3 di 4 spettante all'attrice” solo per essere la attrice “ divenuta, a far tempo dalla stipula degli atti di acquisto degli immobili sotto descritti, titolare del 50% del diritto di proprietà, pro indiviso con il coniuge, sugli immobili oggetto del presente giudizio” Ciò stando, ed assodato , a norma dell'art. 1113 c.c., comma 3, e art. 2646 c.c., comma 2 , solo la trascrizione della domanda giudiziale di divisione rende inefficace l'ipoteca e la sentenza o ordinanza di scioglimento della comunione ha eventualmente effetto ex art. 2646 comma 1 c.c. nei confronti del creditore di uno dei comunisti che abbia iscritto detta ipoteca
, posto che l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione sia avvenuta successivamente a tale iscrizione (cfr. Cass., Sez. 2^, 8 giugno 1967, n. 1270).
La domanda attrice allo stato non può che essere respinta.
Sulle spese processuali Quanto alla disciplina delle spese di lite, è consolidato il principio di diritto secondo cui "in base al principio fissato dall'art. 91 c.p.c., , secondo il quale il mancato accoglimento delle domande ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte respinta
(cosiddetto effetto espansivo interno) e determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice , di provvedere. Nel caso di specie, dunque, la reiezione della domanda attrice , anche riguardo alle eccezioni in parte infondate della convenuta , comporta l'onere di valutare la situazione determinatasi anche alla luce degli scritti difensivi , che nel caso è tale da giustificare, ad avviso del Tribunale la compensazione integrale.
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