Trib. Vasto, sentenza 28/03/2024, n. 133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 28/03/2024, n. 133
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 133
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 27.03.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA

nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
584/2023
TRA
AV UL (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. V. Cocchino (C.F.: [...])
Ricorrente
CONTRO
INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del
Sordo (C.F. [...]) e C. Grappone (C.F.: [...])
Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il provvedimento di indebito n. 16941610 – periodo 04/03/2013 -
02/11/2013 (prestazione ASPI/MINIASPI N. 560086/2013 - Numero domanda:
006045590700007 emessa dall'INPS per euro 6.033,26) notificato dall'INPS per il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di ASPI per il periodo
04.03.2013-02.11.2013, domandando accertarsi il suo diritto al mantenimento del beneficio richiesto e riscosso. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito n. 16941610 –
Periodo 04/03/2013 – 02/11/2013 - Prestazione: ASPI/MINIASPI N. 560086/2013
Numero domanda: 006045590700007 emesso da parte dell'INPS convenuto per euro
6.033.23, con conseguente diritto del ricorrente al beneficio richiesto e riscosso;

Accertare e dichiarare nullo il provvedimento di indebito per mancanza di idonea motivazione ab origine”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Inps, domandando, in rito, la riunione del procedimento con altro giudizio pendente tra le medesime parti e sulla medesima questione giuridica dinanzi ad altro giudice dello stesso Tribunale adito e, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di indebito previdenziale con cui l'INPS ha disposto nei confronti del ricorrente la restituzione della somma di € 6.033,26, in precedenza erogata a titolo di ASPI per il periodo
04.03.2013-02.11.2013, in considerazione della maturata decadenza dal beneficio a cagione della mancata comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di attività autonoma preesistente alla richiesta della prestazione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla nullità del provvedimento impugnato per violazioni procedimentali connesse alla carenza di motivazione.
A tal riguardo, si basti osservare che l'impugnazione giudiziale del provvedimento emesso dall'istituto previdenziale è strumento idoneo a portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, così introducendo un giudizio sul rapporto con effetto devolutivo pieno, di talché i vizi motivazionali del provvedimento medesimo non comportano la nullità dello stesso e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante vantato dall'ente, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non
l'atto e, pertanto, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (ex multis SS.UU. n. 1786/2010;
Cass. n. 5891/2004). Inoltre, la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241/1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della P.A. (non operando, in proposito, i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, all. E, L. n.
2248/1865), allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche,
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in ogni caso, prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia
a lui devoluta. (Cass. n. 2804/2003;
Cass. n. 9986/2009;
Cass. n. 20604/2014;
Cass.
n. Cass. n. 16028/2018).
A tutto concedere, il provvedimento in trattazione riporta in modo chiaro e specifico il titolo in forza del quale l'ente pretende la restituzione delle somme oggetto di causa
(decadenza dalla prestazione ASPI per omessa comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di attività autonoma preesistente alla richiesta della prestazione, con indicazione del relativo periodo di erogazione indebita) e ciò trova conferma nelle compiute deduzioni difensive articolate dal ricorrente sia in sede amministrativa che nella presente sede giudiziale. Né può assumere rilevanza la circostanza che nel provvedimento di rigetto del ricorso introitato in sede amministrativa emesso dal
Comitato provinciale dell'INPS si faccia riferimento alla “NASPI”, piuttosto che alla
“ASPI”, atteso che, in disparte gli interventi legislativi succedutisi nel tempo che hanno sostituito la ASPI con la NASPI, si evince chiaramente dagli atti che il provvedimento di indebito previdenziale trare la sua fonte nell'omessa comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di attività autonoma preesistente alla richiesta della prestazione, fattispecie che è rimasta invariata nel tempo e che è stata compiutamente indicata quale motivo alla base del provvedimento, così consentendo al ricorrente di essere messo sufficientemente a conoscenza della violazione riscontrata e di difendersi in merito, come poi avvenuto.
Venendo al merito del giudizio, occorre brevemente riassumere la disciplina di riferimento.
L'art. 2 L. n. 92/2012 – che viene in rilievo
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