Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/12/2024, n. 730

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/12/2024, n. 730
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 730
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1610 del 2023 R.G., promossa
DA
nata il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Arca Sedda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, via Pascoli 13/C
Ricorrente
CONTRO

(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Malchittu/snc - 07021 Arzachena (SS),
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Alghero il 7.6.2008 con , che dall'unione non erano nati figli, che Controparte_1 in data 3.9.2014 il Tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione dei coniugi, che la separazione si era protratta per più di tre anni senza che vi fosse stata riconciliazione, richiedeva la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale e concludeva come in atti.
non si costituiva in giudizio , ma compariva spontaneamente all'udienza Controparte_1 presidenziale del 12.3.2024;
solo il giorno successivo il suo difensore depositava memoria di costituzione in giudizio, con cui aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva a quella di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo pari ad €. 400,00 mensili.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 4.12.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
La domanda di dichiarazione della cessazione degli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi