Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 5882
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Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elena Maria Montanaro e dell'avv. Alasia Controparte_1
Alessandro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Lucà Sandra, in virtù di procura speciale in Controparte_2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente in data 23.10.2024 e in data 15.10.2024):
“Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) in data 29.12.2006, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieri al n. 12 P 2S C anno 2007, con la precisazione che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo dopo decorso il termine di cui all'art.3 n. 2 lett. B legge 898/70 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 -Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di Vittorio n. 4;
-La madre sarà libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, stante l'età Per_1
(16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
-La madre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100,00,00 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%;
in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elena Maria Montanaro e dell'avv. Alasia Controparte_1
Alessandro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Lucà Sandra, in virtù di procura speciale in Controparte_2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente in data 23.10.2024 e in data 15.10.2024):
“Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) in data 29.12.2006, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieri al n. 12 P 2S C anno 2007, con la precisazione che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo dopo decorso il termine di cui all'art.3 n. 2 lett. B legge 898/70 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 -Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di Vittorio n. 4;
-La madre sarà libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, stante l'età Per_1
(16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
-La madre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100,00,00 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%;
in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il
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