Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 5882

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 5882
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5882
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elena Maria Montanaro e dell'avv. Alasia Controparte_1
Alessandro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Lucà Sandra, in virtù di procura speciale in Controparte_2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente in data 23.10.2024 e in data 15.10.2024):
“Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, autorizzandoli a vivere separati;

Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) in data 29.12.2006, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieri al n. 12 P 2S C anno 2007, con la precisazione che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo dopo decorso il termine di cui all'art.3 n. 2 lett. B legge 898/70 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 -Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di Vittorio n. 4;

-La madre sarà libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, stante l'età Per_1
(16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;

-La madre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100,00,00 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del

60%;
in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il
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