Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 897
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5017 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Gravante, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 37/I, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giordano, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 122, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
30/12/2000 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del 19/12/2023;
1
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 215/2024 emessa da questo
Tribunale in data 12-16/01/2024, passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 06/11/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 06/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
ER ER
“1. Come dedotto in premessa, ha 20 anni ed è dunque maggiorenne mentre compirà 18 anni il prossimo 27 novembre. Per quanto possa valere alla data attuale,
ER
resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori provvederanno a confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative alla figlia minore;
2. Pur nella consapevolezza che entrambe le figlie, al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo del presente giudizio, saranno maggiorenni, in merito al regime di visita del padre e alla