Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 7477
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa
M R P, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del depo- sito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, per il giorno 8.10.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza nella causa iscritta al n. 6657/2022 del ruolo generale
vertente tra
rapp.ta e difesa dall'avv. GALLICCHIO ANTONIO , con cui Parte_1 elett.te domiciliata come in atti
ricorrente
e
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv.S O e dall'avv. NAPPO
CLAUDIO ed elett.te domiciliata come in atti
resistente
1
Con ricorso depositato il 13.4.2022, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente al fine di sentirla condannare al pagamen- to in proprio favore dell'importo complessivo pari ad € 11.021,19, di cui €
753,43, a titolo di T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate in co- stanza ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pre- via declaratoria del proprio diritto alla corresponsione di un trattamento retributivo commisurato a livello superiore rispetto a quello di inquadra- mento formale nonché della sussistenza inter partes di un rapporto di la- voro in modalità full time dalla data di instaurazione.
Nello specifico, deduceva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per il periodo 19/06/2021 – 19/01/2022, inquadrata nel Li- vello 7 del CCNL Pubblici Esercizi Minori, in modalità part – time orizzon- tale 50%, con la qualifica di aiuto banconista. Allegava di aver costante- mente lavorato presso un bar gestito dalla convenuta, denominato “My
Break” ed ubicato all'interno del Centro Commerciale “Auchan”, in Giu- gliano in Campania (NA) alla Via S. Maria a Cubito snc, per 8 ore al gior- no, per 6 giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali, ossia dal lunedì alla domenica – con un giorno di riposo variabile e mai coinci- dente con una domenica – dalle 07:00 alle 15:00 oppure dalle 13:00 alle
21:00, specificando di aver ricevuto i turni attraverso una chat di gruppo
(“New My Break”) su whatsapp, come provato per tabulas.( cfr sub doc. 12
).Quanto alle mansioni, affermava di aver svolto sempre mansioni da cas- siera, riconducibili a livello superiore (5;
6 Super;
6) rispetto a quello di formale inquadramento (7). Evidenziava di aver percepito i soli inadeguati trattamenti retributivi desumibili dalle buste paga (sub doc. 9). Precisava, infine, di non aver percepito alcun importo per il mese di ottobre 2021, per il mese di gennaio 2022, per TFR e per ulteriori competenze di fine rappor- to, non avendo fruito di alcun giorno di ferie in costanza di rapporto.
2
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e di- chiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel Livello Quinto (ovve- ro, in subordine, nel Livello Sesto Super ovvero, in ulteriore subordine, nel
Livello Sesto), del “CCNL per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” dell'08/02/2018 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di setto- re, a far data dal 19/09/2021 e/o da quella diversa data ritenuta di giusti- zia;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corre- sponsione di un trattamento retributivo commisurato al Livello Quinto, sin dalla data di instaurazione del rapporto e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rappor- to di lavoro full time, a far data dall'instaurazione del rapporto, e/o comun- que il diritto della ricorrente alla corresponsione in proprio favore delle retri- buzioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato e non retribui- to, ai sensi dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva di settore;
4) accertate le circostanze di fatto di cui in ricorso, condannare parte convenu- ta al pagamento in favore del ricorrente al complessivo importo pari ad €
11.021,19, di cui € 753,43, a titolo di T.F.R., ovvero a quei diversi importi ritenuti di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate in costanza e/o alla cessazione del