Trib. Cremona, sentenza 11/11/2024, n. 241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 11/11/2024, n. 241
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 241
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

V.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. G S Presidente rel dott.ssa B F Gdice dott.ssa F M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1052/2024 promossa da:
nata a CASALMAGGIORE (CR) il 30/04/1980 (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CAVALCA CHIARA
e
nato a FIDENZA (PR) il 26/10/1972 (C.F. CP_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CINI ROMINA ricorrenti in forma congiunta
e con
l'intervento della Pubblico Ministero


RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio sono nati in
C (CR) in data 10.12.2007 il figlio minore e in data Per_1
14.04.2011 la figlia minore . Per_2
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 17.06.2024 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 12.09.2024.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.

PQM

Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) I sig.ri e vivranno separatamente con Parte_1 CP_1 obbligo di mutuo rispetto. La sig.ra in accordo con il sig. Pt_1 CP_1 si è trasferita a vivere da più di un anno in immobile di sua esclusiva proprietà sito in via Roma 10 in C (CR) ivi trasferendo i propri effetti personali e ove sempre in accordo con il padre ha trasferito la propria residenza anagrafica e quella di e . Il sig. Per_1 Per_2
ha continuato a vivere nell'immobile di cui è comproprietario CP_1 unitamente alla sorella in C (CR) in Via Della Repubblica n.
49 ove in precedenza viveva con i figli e la sig.ra . Pt_1
2) Quanto ai figli minori e i genitori specificano quanto Per_1 Per_2 segue:
frequenta il terzo anno dell'istituto di istruzione superiore Per_1 sociosanitario a C (CR) ove ivi vi si reca da solo in quanto vicino alle abitazioni dei genitori. Va a lezione privata di inglese una volta
a settimana per un'ora. Pratica lo sport del calcio a C (CR) che lo impegna nei giorni di martedì - mercoledì- venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00. La domenica si svolgono i tornei di calcio e alle partite, e ove non sia previsto il trasporto con pulmino, lo accompagna sempre il padre. Una volta al mese si reca presso l'ospedale di Cremona per
l'immunoterapia in quanto allergico alle punture di
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