Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1325
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Testo completo
N. R.G. 2537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M L,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Firenze, via F. Puccinotti 10, presso il difensore avv. M
L
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. B FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. B FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 30 agosto 2024, Parte_1 Parte_2
e citavano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso ( pagg. 2 e 3) svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 ciascuno per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio e, richiamando la sentenza n. Controparte_1
29961/2023 della Suprema Corte, sosteneva che:
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2018/2019 per aver prestato servizio Parte_3
con contratti di supplenza breve e saltuaria;
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2019/2020 per aver prestato servizio con Parte_2 orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
Non contestava, per il resto, le domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M L,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Firenze, via F. Puccinotti 10, presso il difensore avv. M
L
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. B FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. B FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 30 agosto 2024, Parte_1 Parte_2
e citavano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso ( pagg. 2 e 3) svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 ciascuno per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio e, richiamando la sentenza n. Controparte_1
29961/2023 della Suprema Corte, sosteneva che:
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2018/2019 per aver prestato servizio Parte_3
con contratti di supplenza breve e saltuaria;
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2019/2020 per aver prestato servizio con Parte_2 orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
Non contestava, per il resto, le domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni
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