Trib. Roma, sentenza 22/11/2024, n. 17871
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del
dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7534 Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta
in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 07.05.2024, vertente
TRA
NIVES CONV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 12832201003), in persona del legale rappresentante dott. Aldo Fiorentini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21,
presso lo studio legale degli Avv.ti Vincenzo Greco e Giulia Greco, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI (P.IVA: 11782681008), in persona del legale
rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Buono, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Bergamo n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Fabio Costa, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “ In via urgente: revocare la provvisoria esecuzione. In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito e quindi revocare e/o annullare
il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: Revocarlo o annullarlo per le ragioni tutte dedotte con la presente opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
1 distrarsi a favore dei procuratori antistatari, e con condanna aggravata alle spese per avere agito in mala fede.”;
• La difesa dell'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis Rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo per tutte e/o alcuna delle ragioni rappresentate nelle difese di parte opposta;
Confermare il decreto opposto n. 17427/2020 – R.G. 49859/2020 in quanto credito certo, liquido, esigibile e documentalmente provato, confermando l'esecutività del decreto con la sentenza di merito. In via subordinata accertare e dichiarare che la ES Conv S.r.l. è debitrice del Consorzio Cartiere in Tivoli per le ragioni dedotte nel corso del giudizio della somma di €€
3.801.514,25 oltre interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs n. 231/02 ed ex art. 1284 c.c., maturati e maturandi dal dì di ogni singola scadenza fino al giorno dell'effettivo soddisfo, o la diversa domma ritenuta dovuta o di giustizia. ex art. 89 c.p.c. si chiede la cancellazione delle seguenti espressioni ingiuriose e/o diffamatorie slegate dalla controversia di cui l'opposto non si
è procurato la benché minima prova e che sono state proferite solo per infangare e screditare
l'opposto: “Falsità delle fatture” o “false fatturazioni” o “fatturazioni inesistenti” contenute a pag. 2 riga 21, riga 24, pag. 5 riga 7 e pag. 2 nota 1 dell'atto di opposizione costituenti attribuzioni specifiche di reati sganciati dalla controversia e volti solo a gettare discredito sull'opposto;
Si
chiede altresì il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. ex art. 89, comma 2, c.p.c. nella misura che l'odierno giudicante riterrà equa. Si chiede la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. alla luce della manifesta pretestuosità dell'opposizione spiegata e tenuto conto
che è stato anche richiesto un giuramento decisorio per puri scopi dilatori nella consapevolezza della assoluta infondatezza del deferimento di tale giuramento Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre Cassa Avvocati, IVA e rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la ES Conv s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio il Consorzio Cartiere in Tivoli, esponendo:
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto dal Consorzio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 3.801.514,25, oltre interessi e spese
di lite, a titolo di fornitura di merci;
- che l'opposto aveva notificato anche atto di precetto e aveva pignorato le somme depositate su c/c intrattenuto presso la Banca Popolare del Lazio;
- che, in data 22.03.2019, con parte opposta era intervenuto un pactum de non petendo, a definizione dei rapporti di debito/credito vicendevolmente vantati dalle parti e con il quale avevano
2
rinunciato ad esercitare le proprie prese quantomeno sino alla conclusione dei giudizi penali e
tributari pendenti;
- che nel predetto contratto era stato accertato come avvenuto il pagamento della somma di
€ 882.911,99 in favore del Consorzio, il quale risultava creditore dell'importo di € 2.400.000,00;
- che il credito di € 2.400.000,00 era stato oggetto di pegno in proprio favore a garanzia del credito risarcitorio che vantava nei confronti dell'opposto a seguito di false fatturazioni;
- che, successivamente alla conclusione dell'accordo de quo, le era stato notificato un accertamento fiscale per l'importo di € 2.800.000,00, e, consequenzialmente, il proprio credito era aumentato;
- che, per la regolazione dei rapporti infragruppo, aveva versato oltre € 900.000,00 ad una società del gruppo in esecuzione di un mandato rilasciatole dall'opposto;
- che, inoltre, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato o dichiarato invalido per difetto di giurisdizione in ragione della conclusione del pactum de non petendo;
- che la domanda di pagamento era comunque inammissibile, posto che il proprio credito risarcitorio era superiore al presunto credito oggetto di decreto ingiuntivo;
- che il Consorzio aveva chiesto la provvisoria esecutività del credito asserendo che lo stesso non era stato iscritto al bilancio, anche in vista della procedura di liquidazione alla quale era stata
sottoposta;
- che la procedura di liquidazione era stata causata dalla inesigibilità del credito risarcitorio vantato nei confronti del Consorzio, il quale era insolvente e prossimo al fallimento;
- che il Consorzio, titolare di un debito fiscale di € 40.000.000,00, aveva avanzato proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 183 ter l.fall., tuttavia disattesa dagli stessi redattori del piano, i quali, accortisi dell'occultamento di documentazione attestante la distrazione di €
11.000.000,00 in favore delle società del gruppo, avevano poi avanzato istanza di fallimento;
- che il Consorzio, al fine di sottrarre i beni ai creditori, aveva indirettamente trasferito il proprio ramo di azienda a una società partecipata dai suoi soci occulti;
- che il giudizio non avrebbe dovuto essere celebrato, in quanto sarebbero stati i curatori delle parti a dover accertare le rispettive posizioni di debito/credito e che, quindi, si opponeva al
decreto ingiuntivo al fine di evitare il prodursi di un giudicato vincolante il curatore.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio Consorzio Cartiere in Tivoli, il quale esponeva:
- che disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al pactum de non petendo e negava di aver inviato la mail prodotta da parte opponente;
3
- che, comunque, il pactum non prevedeva alcuna clausola compromissoria, ma semplicemente un arbitrato facoltativo;
- che, pertanto, sussisteva la giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del
dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7534 Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta
in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 07.05.2024, vertente
TRA
NIVES CONV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 12832201003), in persona del legale rappresentante dott. Aldo Fiorentini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 21,
presso lo studio legale degli Avv.ti Vincenzo Greco e Giulia Greco, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI (P.IVA: 11782681008), in persona del legale
rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Buono, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Bergamo n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Fabio Costa, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “ In via urgente: revocare la provvisoria esecuzione. In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito e quindi revocare e/o annullare
il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: Revocarlo o annullarlo per le ragioni tutte dedotte con la presente opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
1 distrarsi a favore dei procuratori antistatari, e con condanna aggravata alle spese per avere agito in mala fede.”;
• La difesa dell'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis Rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo per tutte e/o alcuna delle ragioni rappresentate nelle difese di parte opposta;
Confermare il decreto opposto n. 17427/2020 – R.G. 49859/2020 in quanto credito certo, liquido, esigibile e documentalmente provato, confermando l'esecutività del decreto con la sentenza di merito. In via subordinata accertare e dichiarare che la ES Conv S.r.l. è debitrice del Consorzio Cartiere in Tivoli per le ragioni dedotte nel corso del giudizio della somma di €€
3.801.514,25 oltre interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs n. 231/02 ed ex art. 1284 c.c., maturati e maturandi dal dì di ogni singola scadenza fino al giorno dell'effettivo soddisfo, o la diversa domma ritenuta dovuta o di giustizia. ex art. 89 c.p.c. si chiede la cancellazione delle seguenti espressioni ingiuriose e/o diffamatorie slegate dalla controversia di cui l'opposto non si
è procurato la benché minima prova e che sono state proferite solo per infangare e screditare
l'opposto: “Falsità delle fatture” o “false fatturazioni” o “fatturazioni inesistenti” contenute a pag. 2 riga 21, riga 24, pag. 5 riga 7 e pag. 2 nota 1 dell'atto di opposizione costituenti attribuzioni specifiche di reati sganciati dalla controversia e volti solo a gettare discredito sull'opposto;
Si
chiede altresì il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. ex art. 89, comma 2, c.p.c. nella misura che l'odierno giudicante riterrà equa. Si chiede la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. alla luce della manifesta pretestuosità dell'opposizione spiegata e tenuto conto
che è stato anche richiesto un giuramento decisorio per puri scopi dilatori nella consapevolezza della assoluta infondatezza del deferimento di tale giuramento Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre Cassa Avvocati, IVA e rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la ES Conv s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio il Consorzio Cartiere in Tivoli, esponendo:
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto dal Consorzio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 3.801.514,25, oltre interessi e spese
di lite, a titolo di fornitura di merci;
- che l'opposto aveva notificato anche atto di precetto e aveva pignorato le somme depositate su c/c intrattenuto presso la Banca Popolare del Lazio;
- che, in data 22.03.2019, con parte opposta era intervenuto un pactum de non petendo, a definizione dei rapporti di debito/credito vicendevolmente vantati dalle parti e con il quale avevano
2
rinunciato ad esercitare le proprie prese quantomeno sino alla conclusione dei giudizi penali e
tributari pendenti;
- che nel predetto contratto era stato accertato come avvenuto il pagamento della somma di
€ 882.911,99 in favore del Consorzio, il quale risultava creditore dell'importo di € 2.400.000,00;
- che il credito di € 2.400.000,00 era stato oggetto di pegno in proprio favore a garanzia del credito risarcitorio che vantava nei confronti dell'opposto a seguito di false fatturazioni;
- che, successivamente alla conclusione dell'accordo de quo, le era stato notificato un accertamento fiscale per l'importo di € 2.800.000,00, e, consequenzialmente, il proprio credito era aumentato;
- che, per la regolazione dei rapporti infragruppo, aveva versato oltre € 900.000,00 ad una società del gruppo in esecuzione di un mandato rilasciatole dall'opposto;
- che, inoltre, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato o dichiarato invalido per difetto di giurisdizione in ragione della conclusione del pactum de non petendo;
- che la domanda di pagamento era comunque inammissibile, posto che il proprio credito risarcitorio era superiore al presunto credito oggetto di decreto ingiuntivo;
- che il Consorzio aveva chiesto la provvisoria esecutività del credito asserendo che lo stesso non era stato iscritto al bilancio, anche in vista della procedura di liquidazione alla quale era stata
sottoposta;
- che la procedura di liquidazione era stata causata dalla inesigibilità del credito risarcitorio vantato nei confronti del Consorzio, il quale era insolvente e prossimo al fallimento;
- che il Consorzio, titolare di un debito fiscale di € 40.000.000,00, aveva avanzato proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 183 ter l.fall., tuttavia disattesa dagli stessi redattori del piano, i quali, accortisi dell'occultamento di documentazione attestante la distrazione di €
11.000.000,00 in favore delle società del gruppo, avevano poi avanzato istanza di fallimento;
- che il Consorzio, al fine di sottrarre i beni ai creditori, aveva indirettamente trasferito il proprio ramo di azienda a una società partecipata dai suoi soci occulti;
- che il giudizio non avrebbe dovuto essere celebrato, in quanto sarebbero stati i curatori delle parti a dover accertare le rispettive posizioni di debito/credito e che, quindi, si opponeva al
decreto ingiuntivo al fine di evitare il prodursi di un giudicato vincolante il curatore.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio Consorzio Cartiere in Tivoli, il quale esponeva:
- che disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al pactum de non petendo e negava di aver inviato la mail prodotta da parte opponente;
3
- che, comunque, il pactum non prevedeva alcuna clausola compromissoria, ma semplicemente un arbitrato facoltativo;
- che, pertanto, sussisteva la giurisdizione
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