Trib. Sassari, sentenza 12/03/2024, n. 117
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Testo completo
RG 814/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. M B, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pt_1
Via Cavour n. 88;
CONVENUTO
OGGETTO: trattamento retributivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.5.2019,
l' ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 151/2019 emesso da questa Sezione il 5 marzo 2019, con cui è stato intimato all'odierna ricorrente il pagamento dell'importo di € 3.600,00, oltre spese.
2. Tale credito afferiva a quanto vantato da , dipendente Controparte_1
inquadrato nella categoria EP, posizione economica EP4, a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile per l'anno 2018, oltre spese legali.
3. La datrice di lavoro ha contestato l'illegittimità del decreto monitorio, siccome il dipendente si trovava a decorrere dal 10.10.2016 in congedo straordinario per dottorato di ricerca, senza borsa di studio, presso l' . Organizzazione_1
4. L'opponente ha evidenziato che il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella categoria EP, secondo quanto disposto agli artt. 75, comma 1, e 72, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 2006-2009, era composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, compresa la minima e dalla retribuzione di risultato;per quanto concerne la retribuzione di posizione, l'importo era determinato tra il minimo di € 3.099,00 e il € 12.912,00 annui lordi per tredici mensilità.
5. Parte ricorrente ha poi evidenziato che l'attribuzione di una retribuzione di posizione superiore all'importo minimo di € 3.099,00, cifra già riconosciuta dall'Università al dott. era collegata allo svolgimento di uno specifico incarico. Sicché, trovandosi il CP_1
dipendente in aspettativa, non sarebbe stata sussistente alcuna funzione cui ancorare la retribuzione di posizione.
6. Pertanto, l' ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“Sulla base dei motivi suesposti si conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della proposta opposizione, voglia: - revocare il Decreto opposto;- e mandare comunque assolto il opponente da ogni avversa pretesa, siccome CP_2
infondata.
Con vittoria di spese”.
7. Si è ritualmente costituito , chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1
del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Parte convenuta ha anzitutto evidenziato che con la disposizione direttoriale n. 180 del
19.1.2018, l' aveva unilateralmente sospeso l'erogazione ai dipendenti di alcuni Parte_1
trattamenti retributivi del personale inquadrato nella categoria EP, tra cui per l'appunto la retribuzione di posizione.
9. Il dott. a poi allegato che con la successiva disposizione direttoriale numero CP_1
2989 del 21 settembre 2018, l'Università dava atto dell'intenzione di corrispondere al Co personale in elenco la cifra di € 3.099,00 sulla parte fissa della retribuzione di
2
posizione, e l'importo di € 3.000,00 quale acconto sulla parte variabile della retribuzione di posizione.
10. Sennonché, il convenuto lamentava l'illegittima pretermissione rispetto ai destinatari di tale importo, atteso che allo stesso, indicato nell'elenco allegato alla detta DDG, veniva attribuita la sola somma di € 3.099,00 a titolo di parte fissa della retribuzione di posizione, senza nulla riconoscere invece quanto alla parte variabile.
11. Tale condotta sarebbe illegittima, spettando al dipendente anche tale quota di retribuzione, atteso che costituisce parte costante del trattamento accessorio attribuito al dipendente, non caratterizzata da aleatorietà, e nella misura in cui il dipendente che gode dell'aspettativa ha diritto a mantenere l'integrale trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza.
12. Tanto è vero che anche per il 2016, così come per il 2017 (sebbene per mezzo di acconti e conguagli), al dipendente sarebbe stata regolarmente attribuita la retribuzione di posizione nell'importo massimo di € 12.912,00, ivi inclusa la voce relativa alla retribuzione di parte variabile, ancorché già fruiva del congedo straordinario per la frequenza del corso di dottorato.
13. Il dott. a dunque avanzato le presenti conclusioni: CP_1
“1. Accertare e dichiarare in sede di cognizione piena di merito il credito azionato nella fase monitoria dal dr. dando atto dell'intervenuto pagamento da parte CP_1 dell' opponente. Parte_1
2. Per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
151/2019;
3. Condannare parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore del dr. CP_1 secondo soccombenza”.
14. Istruita la controversia con il solo mezzo documentale e cambiata la persona del giudice, all'udienza del 12 marzo 2024 le parti hanno discusso oralmente la causa. Quest'ultima viene decisa sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
16. L'aspettativa per la frequenza del corso di dottorato è regolata a livello normativo dall'art.
2 della legge n. 476 del 1984, che così stabilisce: “Il pubblico dipendente ammesso ai
3 corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
17. L'art. 52 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018, sostituendo
l'art. 37, comma 1, del CCNL del comparto Università del 16/10/2008, richiama
l'applicabilità della disposizione di cui sopra, prevedendo che “i dipendenti con rapporto
a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i”.
4
18. Con riferimento al trattamento economico spettante al dipendente che fruisce di tale congedo per la frequenza di un corso di dottorato senza borsa di studio, così come nella presente ipotesi, la come correttamente posto in evidenza dalla parte Org_2 convenuta, ha così efficacemente evidenziato: “la Corte territoriale ha correttamente interpretato l'art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001;
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. M B, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pt_1
Via Cavour n. 88;
CONVENUTO
OGGETTO: trattamento retributivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4.5.2019,
l' ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 151/2019 emesso da questa Sezione il 5 marzo 2019, con cui è stato intimato all'odierna ricorrente il pagamento dell'importo di € 3.600,00, oltre spese.
2. Tale credito afferiva a quanto vantato da , dipendente Controparte_1
inquadrato nella categoria EP, posizione economica EP4, a titolo di retribuzione di posizione di parte variabile per l'anno 2018, oltre spese legali.
3. La datrice di lavoro ha contestato l'illegittimità del decreto monitorio, siccome il dipendente si trovava a decorrere dal 10.10.2016 in congedo straordinario per dottorato di ricerca, senza borsa di studio, presso l' . Organizzazione_1
4. L'opponente ha evidenziato che il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella categoria EP, secondo quanto disposto agli artt. 75, comma 1, e 72, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 2006-2009, era composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, compresa la minima e dalla retribuzione di risultato;per quanto concerne la retribuzione di posizione, l'importo era determinato tra il minimo di € 3.099,00 e il € 12.912,00 annui lordi per tredici mensilità.
5. Parte ricorrente ha poi evidenziato che l'attribuzione di una retribuzione di posizione superiore all'importo minimo di € 3.099,00, cifra già riconosciuta dall'Università al dott. era collegata allo svolgimento di uno specifico incarico. Sicché, trovandosi il CP_1
dipendente in aspettativa, non sarebbe stata sussistente alcuna funzione cui ancorare la retribuzione di posizione.
6. Pertanto, l' ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“Sulla base dei motivi suesposti si conclude affinché l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della proposta opposizione, voglia: - revocare il Decreto opposto;- e mandare comunque assolto il opponente da ogni avversa pretesa, siccome CP_2
infondata.
Con vittoria di spese”.
7. Si è ritualmente costituito , chiedendo l'integrale rigetto Controparte_1
del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Parte convenuta ha anzitutto evidenziato che con la disposizione direttoriale n. 180 del
19.1.2018, l' aveva unilateralmente sospeso l'erogazione ai dipendenti di alcuni Parte_1
trattamenti retributivi del personale inquadrato nella categoria EP, tra cui per l'appunto la retribuzione di posizione.
9. Il dott. a poi allegato che con la successiva disposizione direttoriale numero CP_1
2989 del 21 settembre 2018, l'Università dava atto dell'intenzione di corrispondere al Co personale in elenco la cifra di € 3.099,00 sulla parte fissa della retribuzione di
2
posizione, e l'importo di € 3.000,00 quale acconto sulla parte variabile della retribuzione di posizione.
10. Sennonché, il convenuto lamentava l'illegittima pretermissione rispetto ai destinatari di tale importo, atteso che allo stesso, indicato nell'elenco allegato alla detta DDG, veniva attribuita la sola somma di € 3.099,00 a titolo di parte fissa della retribuzione di posizione, senza nulla riconoscere invece quanto alla parte variabile.
11. Tale condotta sarebbe illegittima, spettando al dipendente anche tale quota di retribuzione, atteso che costituisce parte costante del trattamento accessorio attribuito al dipendente, non caratterizzata da aleatorietà, e nella misura in cui il dipendente che gode dell'aspettativa ha diritto a mantenere l'integrale trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza.
12. Tanto è vero che anche per il 2016, così come per il 2017 (sebbene per mezzo di acconti e conguagli), al dipendente sarebbe stata regolarmente attribuita la retribuzione di posizione nell'importo massimo di € 12.912,00, ivi inclusa la voce relativa alla retribuzione di parte variabile, ancorché già fruiva del congedo straordinario per la frequenza del corso di dottorato.
13. Il dott. a dunque avanzato le presenti conclusioni: CP_1
“1. Accertare e dichiarare in sede di cognizione piena di merito il credito azionato nella fase monitoria dal dr. dando atto dell'intervenuto pagamento da parte CP_1 dell' opponente. Parte_1
2. Per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
151/2019;
3. Condannare parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore del dr. CP_1 secondo soccombenza”.
14. Istruita la controversia con il solo mezzo documentale e cambiata la persona del giudice, all'udienza del 12 marzo 2024 le parti hanno discusso oralmente la causa. Quest'ultima viene decisa sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
16. L'aspettativa per la frequenza del corso di dottorato è regolata a livello normativo dall'art.
2 della legge n. 476 del 1984, che così stabilisce: “Il pubblico dipendente ammesso ai
3 corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
17. L'art. 52 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018, sostituendo
l'art. 37, comma 1, del CCNL del comparto Università del 16/10/2008, richiama
l'applicabilità della disposizione di cui sopra, prevedendo che “i dipendenti con rapporto
a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e s.m.i”.
4
18. Con riferimento al trattamento economico spettante al dipendente che fruisce di tale congedo per la frequenza di un corso di dottorato senza borsa di studio, così come nella presente ipotesi, la come correttamente posto in evidenza dalla parte Org_2 convenuta, ha così efficacemente evidenziato: “la Corte territoriale ha correttamente interpretato l'art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001;
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