Trib. Bologna, sentenza 30/04/2024, n. 1264
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
La Giudice Onoraria dott. A V, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G.n. 12715/2022 promosso da:
Opponente Parte_1 (Difeso dall'Avvocato MANTELLO MARISA) Nei confronti di
Opposta Controparte_1 (Difeso dall'Avvocato BENFENATI BRUNA)
Oggetto: Alimenti
Conclusioni di parte opponente
“in via preliminare: sospendere l'efficacia dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 13/09/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al RG n. 9668/2022, qui opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e per il grave pregiudizio che la mancata sospensione comporterebbe all'opponente;
-in via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 13/09/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al RG n. 9668/2022 per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata: dichiarare che il Sig. sarebbe tenuto alla corresponsione Parte_1 della somma di euro 6.100,37, o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio . Per_1 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte opposta
“IN VIA PREGIUDIZIALE – accertare e dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. stante la carenza di decreto di provvisoria esecutorietà che assiste il titolo esecutivo qui opposto;
IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare che la somma ingiunta per effetto di un errore materiale emendabile, ammonta ad € 7169,28 e per l'effetto concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e stante l'infondatezza dei “gravi motivi” addotti dalla controparte NEL MERITO – Previa declaratoria dell'applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale alle somme richieste a titolo di spese straordinarie, accertare e dichiarare che le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente in monitorio anteriormente alla data del 16 agosto 2012 sono state ritualmente richieste entro il termine di cui all'art 2948 c.c. con raccomandata del 17.01.2017 e per l'effetto rigettare quanto dedotto da controparte sul punto;
accertare e dichiarare che le spese straordinarie delle quali si chiede la ripetizione afferiscono a spese per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori in quanto sostenute nel preminente interesse del minore e per l'effetto rigettare quanto ex adverso richiesto, confermando il decreto ingiuntivo N 3931/2022 del 13.09.22 per la minor somma di € 7169,28 IN SUBORDINE – ove venga ritenuta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione per le spese sostenute anteriormente dalla data del 16 agosto 2012 per la somma di € 1286,06, condannare a corrispondere alla sig.ra per i titoli indicati, la Parte_1 CP_1 minor somma di € 5883,24 Con vittoria delle spese del grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha proposto opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 16/08/2022 e notificato il 13/09/2022, con cui il Tribunale di Bologna ingiungeva il pagamento in favore della signora Controparte_1 di complessivi € 14.408,56 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti quali spese straordinarie per il mantenimento del figlio in forza del provvedimento del Per_1
Tribunale di Bologna di modifica delle condizioni di separazione consensuale nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_ In via pregiudiziale, il chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiunto ex art. 649 c.p.c. Riguardo alle spese ingiunte, l'opponente deduceva che tali spese non erano state concordate tra i genitori, in particolare che, non solo, alcun assenso fosse mai stato prestato, ma che non vi fosse neppure stata una preventiva informazione e comunque contestando la natura straordinaria di molte delle spese delle quali controparte aveva chiesto il pagamento e, di conseguenza, ne sosteneva l'avvenuta prescrizione per inapplicabilità della prescrizione ordinaria;
in subordine, chiedeva che venisse accertata la corresponsione della somma di euro
6.100,37 a titolo del 50% delle spese straordinarie. Invocava inoltre una difficile situazione economica per essere privo di occupazione lavorativa.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 Pt_ correggere il decreto monitorio in riferimento alla somma di € 14.408,56 ingiunta al , trattandosi di mero errore materiale e perciò da emendare in questi termini, essendo stata considerata la somma complessiva delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario non dimidiata invece a quella di € 7.204,28, tenuto conto della contribuzione al 50% in capo a Pt_ ciascun genitore e, nel merito, il rigetto delle domande formulate
La Giudice Onoraria dott. A V, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. R.G.n. 12715/2022 promosso da:
Opponente Parte_1 (Difeso dall'Avvocato MANTELLO MARISA) Nei confronti di
Opposta Controparte_1 (Difeso dall'Avvocato BENFENATI BRUNA)
Oggetto: Alimenti
Conclusioni di parte opponente
“in via preliminare: sospendere l'efficacia dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 13/09/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al RG n. 9668/2022, qui opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e per il grave pregiudizio che la mancata sospensione comporterebbe all'opponente;
-in via principale: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 13/09/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto al RG n. 9668/2022 per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata: dichiarare che il Sig. sarebbe tenuto alla corresponsione Parte_1 della somma di euro 6.100,37, o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio . Per_1 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni di parte opposta
“IN VIA PREGIUDIZIALE – accertare e dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. stante la carenza di decreto di provvisoria esecutorietà che assiste il titolo esecutivo qui opposto;
IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare che la somma ingiunta per effetto di un errore materiale emendabile, ammonta ad € 7169,28 e per l'effetto concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e stante l'infondatezza dei “gravi motivi” addotti dalla controparte NEL MERITO – Previa declaratoria dell'applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale alle somme richieste a titolo di spese straordinarie, accertare e dichiarare che le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente in monitorio anteriormente alla data del 16 agosto 2012 sono state ritualmente richieste entro il termine di cui all'art 2948 c.c. con raccomandata del 17.01.2017 e per l'effetto rigettare quanto dedotto da controparte sul punto;
accertare e dichiarare che le spese straordinarie delle quali si chiede la ripetizione afferiscono a spese per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori in quanto sostenute nel preminente interesse del minore e per l'effetto rigettare quanto ex adverso richiesto, confermando il decreto ingiuntivo N 3931/2022 del 13.09.22 per la minor somma di € 7169,28 IN SUBORDINE – ove venga ritenuta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione per le spese sostenute anteriormente dalla data del 16 agosto 2012 per la somma di € 1286,06, condannare a corrispondere alla sig.ra per i titoli indicati, la Parte_1 CP_1 minor somma di € 5883,24 Con vittoria delle spese del grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha proposto opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3931/2022 del 16/08/2022 e notificato il 13/09/2022, con cui il Tribunale di Bologna ingiungeva il pagamento in favore della signora Controparte_1 di complessivi € 14.408,56 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti quali spese straordinarie per il mantenimento del figlio in forza del provvedimento del Per_1
Tribunale di Bologna di modifica delle condizioni di separazione consensuale nella misura di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_ In via pregiudiziale, il chiedeva inoltre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiunto ex art. 649 c.p.c. Riguardo alle spese ingiunte, l'opponente deduceva che tali spese non erano state concordate tra i genitori, in particolare che, non solo, alcun assenso fosse mai stato prestato, ma che non vi fosse neppure stata una preventiva informazione e comunque contestando la natura straordinaria di molte delle spese delle quali controparte aveva chiesto il pagamento e, di conseguenza, ne sosteneva l'avvenuta prescrizione per inapplicabilità della prescrizione ordinaria;
in subordine, chiedeva che venisse accertata la corresponsione della somma di euro
6.100,37 a titolo del 50% delle spese straordinarie. Invocava inoltre una difficile situazione economica per essere privo di occupazione lavorativa.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 Pt_ correggere il decreto monitorio in riferimento alla somma di € 14.408,56 ingiunta al , trattandosi di mero errore materiale e perciò da emendare in questi termini, essendo stata considerata la somma complessiva delle spese straordinarie anticipate dal genitore collocatario non dimidiata invece a quella di € 7.204,28, tenuto conto della contribuzione al 50% in capo a Pt_ ciascun genitore e, nel merito, il rigetto delle domande formulate
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