Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 39

TRIB Brindisi
Sentenza
10 gennaio 2025
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TRIB Brindisi
Sentenza
10 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 39
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 1241/2020 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 10.01.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che delle parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, ha depositato note scritte parte convenuta;
verificata la regolarità del contraddittorio;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.1241/2020 fra le parti:
SC NA IN, rappresentata e difesa dall'avv. T. Dell'Anna opponente
Contro
RT E ET DI GR ED rappresentata e difesa dagli avv.ti T. Degli Atti e P.E. Allegro opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma
1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass.


25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per
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