Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 88

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 88
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 88
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. RG 7977/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.7977/2023 R.G. promossa da:
DE ME EL c.f. [...]e DE IU c.f.
[...], elettivamente domiciliate in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'avv. Giovanni Strazzeri, (c.f. [...]), che le rappresenta e difende.
Opponenti contro
FI NPL NV S.p.A., (già FI NPL S.P.A), p. iva. 04570150278 e c.f. 04494710272, in persona del legale rappresentante pro tempore, appartenente al "Gruppo Banca FI", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IS S.P.A., e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. Angelo Ausilio, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - FI NPL SERVICING S.p.A. (già GEMINI S.p.A.),
c.f. 04602210272, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Ravenna (RA), via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata, (c.f.
[...]), e Marina Vandini, (c.f. [...]), del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso il seguente numero di fax 0544/240180 e/o ai seguenti indirizzi carlotta.casamorata@ordineavvocatiravenna.eu e marina.vandini@ordineavvocatiravenna.eu.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 9.12.2024 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11.4.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento R.G. 4770/2023 e notificato in data 17.5.2023, con il quale è stato ingiunto a DE ME EL ed a DE IU, di pagare, la somma di € 22.091,00, oltre gli interessi determinati nella domanda e le spese della procedura di ingiunzione, in favore di FI NPL NV S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù contratto di fideiussione del 2.2.2011 stipulato dalle opponenti per l'adempimento delle obbligazione assunte dalla GOLDEN SERVICE S.r.l., in relazione al contratto di finanziamento stipulato da quest'ultima con NT NP S.p.A..
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Tale credito, a seguito cessione in blocco effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, è stato dapprima ceduto pro soluto il 25.6.2021 a MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A e poi, in data 10.6.2022, a FI NPL NV S.p.A (già FI NPL S.p.A).
La FI NPL S.p.A. (poi FI NPL NV S.p.A.), in data 11.12.2020, ha nominato procuratore EM S.p.A. (società che il 1.1.2021 ha mutato denominazione in FI NPL SERVICING S.p.A), conferendole il ramo d'azienda riferito alle attività di servicing, gestione e recupero crediti.
Nell'atto di citazione gli opponenti, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano la prescrizione del rapporto di finanziamento chirografario di cui in narrativa nell'opposto decreto, dal momento che lo stesso era stato contratto nell' anno 2011, e non vi erano stati validi atti interruttivi da parte della società opposta.
Rilevavano poi, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per il mancato assolvimento dell'obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto, ex art. 1264 co 1 c.c.
Eccepivano, inoltre, la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che la documentazione versata in atti appariva insufficiente a provare il credito.
Difatti, era stata allegata la sola documentazione relativa al contratto di finanziamento e l'estratto conto di parte, non vidimato né prodotto in copia conforme.
Infine, rilevavano che nei contratti di finanziamento oggetto di controversia erano state calcolate spese e commissioni non concordate, penali per mancato o ritardato pagamento di rate, ulteriore penale su capitale residuo, inoltre, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e a questi ed alle spese di insoluto erano stati applicati tassi diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 117 TUB.
Di poi, contestavano estratti conto di controparte, i quali evidenziavano che il tasso applicato nelle condizioni di contratto fosse superiore al tasso soglia del periodo.
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della proposta opposizione, • Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, così come modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98);
• Sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del debito e delle somme richieste da parte di FI NPL ES S.p.A.;
• nel merito, revocare e/o annullare con qualunque formula il decreto ingiuntivo N. 1875/2023 del 11/04/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania, R.G. 4770/2023 G.I.

Dott. Mariano Sciacca, e notificato in data 17/05/2023, per quanto dedotto ed eccepito nei superiori motivi di opposizione. Condannare FI NPL ES S.p.A. (già FI NPL S.p.A.), P.Iva 04570150278 (reg. imp. 04494710272), in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., in favore dell'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. Ai fini istruttori, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti della sig.ra DE ME EL e della sig.ra DE IU. Con riserva di produrre documenti e articolare mezzi istruttori, anche all'esito delle difese avversarie, e chiedendo sin da ora CTU per la verifica dei saldi e dei tassi di interesse e di mora applicati ai contratti oggetto d'ingiunzione. Si contesta, fin d'ora, la documentazione ex adverso prodotta. Con vittoria di spese e compensi”.
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Si costituiva in giudizio parte opposta la quale, preliminarmente, precisava che l'esperimento del procedimento di mediazione rilevasse in seguito all'eventuale giudizio di opposizione e solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e, conseguentemente, richiedeva un termine per attivarlo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, posto che il rapporto in esame risaliva al 2011 (contratto di finanziamento e fideiussioni sottoscritte in data 2.02.2011), rilevavano di aver depositato, già in fase monitoria, validi atti interruttivi della prescrizione e, nello specifico: a) lettera di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento somme insolute, ricevute in data 14.7.2014 (doc. 14);
b) diffida di pagamento della MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. ricevuta in data 29.4.2022 (doc. 15).
Precisava che la prescrizione iniziasse a decorrere dal 2.2.2015, data di scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione non risultava essere ancora trascorso.
Sulla carenza di legittimazione attiva della società FI NPL NV S.P.A., rilevava che,
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