Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 51

TRIB Vibo Valentia
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Vibo Valentia
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 51
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 51
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

N. 2041 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA IL AR CARMELA, presso lo studio dell'avv. Antonio Pagliaro (antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministero e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Sandra MA Patanè e Francesco Pronestì (PEC: uspvv@postacert.istruzione.it ), che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendo, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Carta docente Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede – quale docente, allo stato dell'iscrizione a ruolo del fascicolo, in servizio presso l'I.C. I Circolo di Vibo Valentia - chiedendo l'accertamento del diritto a ottenere la Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione (ex l. 107/2015) per gli anni scolastici: 2021/2022 (in ragione dello svolgimento dell'attività dal 13.09.2021 al 31.08.2022);
2022/2023 (in ragione dello svolgimento dell'attività dal 05.09.2022 al 30.06.2023) e 2023/2024 (in ragione dello svolgimento
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dell'attività dal 1.09.2023 al 30.06.2024), dopo aver rappresentato di aver sottoscritto (per gli anni suindicati) con il Ministero resistente, contratti di supplenza a tempo determinato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, per gli AA.SS. 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, oltre a quelli nel frattempo maturandi, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2) condannare, pertanto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) condannare, inoltre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale aderendo alla richiesta attorea con riferimento a tutti gli aa.ss. richiesti, chiede la compensazione integrale delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il
“principio di non discriminazione”, prevede che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

3. La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.

4. Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia 2
prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, Del Cerro Alonso).

5. La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C-177/10);

- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
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