Trib. Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 1023
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Testo completo
N. R.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/04/2024 da
1) c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...], MU (TS) con l'Avv. ZANETTE MARIKA, presso la quale ha eletto domicilio telematico
Nei confronti di
2) c.f. nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], Trieste, con l'Avv. VALLE PAOLA, presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MU (TS) il 08/09/2018, atto
n. 24, parte II, seria A anno 2018, optando per il regime della comunione dei beni, separati consensualmente con verbale in data 14/04/2022 omologato con decreto del
06/06/2022.
Con i seguenti figli: nata Trieste il 27/09/2020. Persona_1
Con l'intervento del PM- sede
FATTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, a esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con n MU (TS) il 08/09/2018, atto n. Parte_2
24, parte II, seria A anno 2018, optando per il regime della comunione dei beni. Dalla loro unione nasceva in data 27.09.2020 la figlia Per_1
I coniugi si separavano consensualmente in data 6.6.2022. Con l'atto introduttivo del giudizio, il sig. ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo una Pt_1 specifica disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Si è costituita in giudizio che ha rassegnato le proprie conclusioni. Parte_2
Con sentenza parziale del 18.09.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, e la causa rimessa sul ruolo per l'esame delle altre domande.
Con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 14/11/2024 i coniugi hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni:
1. STATUS: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e n MU il 08/09/2018 (trascritto nei registri del Comune Parte_1 Parte_2 di MU, anno 2018, atto N. 24, P. II Serie A).
2. AFFIDAMENTO: la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori e manterrà la Per_1 residenza presso la madre.
3. MODALITA DEI TEMPI DI PERMENENZA.
A) I tempi di permanenza della minore presso il padre sono i seguenti:
Fino a giugno 2026:
- a weekend alterni (dal venerdì al termine dell'orario scolastico o dalle 13:00 in caso di chiusura della scuola, sino alle 20:00 della domenica, cena compresa);
il padre o gli ascendenti paterni ritireranno la figlia a scuola o a casa della madre il venerdì e la madre o gli ascendenti materni la recupereranno a casa del padre la domenica sera.
- Nella settimana in cui il padre tiene con sé la figlia nel weekend, la terrà con sé anche dal martedì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico (e in caso di chiusura scolastica dalle 13:00) – ritiro anche a cura degli ascendenti paterni - al mercoledì mattina, quando la
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