Trib. Catania, sentenza 12/01/2024, n. 140
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Testo completo
N.R.G. 12958/2017
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n.r.g. 12958/2017 cui è stato riunito il procedimento recante n.r.g.
586/2018
TRA
Etna Police s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. LO CA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzio Salvi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF 80078750587, Via Ciro il Grande 21, ROMA rappresentato e difeso dagli avvocati SUSANNA MAZZAFERRI, ALBERTO FLORIDIA, MARIA
ROSARIA BATTIATO, LIVIA GAEZZA, GAETANA ANGELA MARCHESE,
VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale alle liti notar P. Castellini in Roma del
23.7.2015 n. rep. 80974/21569 e procura generale alle liti notar L. Mattielli in Tivoli del
3.7.2014 n. rep. 37521/5762 ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso
pagina 1 di 18
l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania, n. fax. 095-
367624/367630
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale di accertamento e opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2017 e iscritto al n. 12958/2017 R.G., parte attrice ha proposto opposizione avverso il “verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016025075/DDL del 26/07/2017”, concernente il periodo dal 12/2012 al 12/2016.
Ha dedotto l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'accertamento ispettivo INPS, la nullità dell'atto impugnato per vizio di forma, l'assenza di qualsivoglia violazione di legge.
Ha chiesto “Preliminarmente ordinare all'INPS di sospendere, sino all'esito del presente Giudizio, l'attività di formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e di iscrizione a ruolo del credito;
- Sempre in via preliminare, annullare
l'impugnato provvedimento per intervenuta decadenza e/o prescrizione o per i vizi formali in esso contenuto, così come eccepiti in seno al presente ricorso;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistenti le lamentate inadempienze, rimaste comunque prive di alcuna prova e, per lo effetto, dichiarare non dovuta la somma pari ad €. 601.708,31, che la ricorrente è stata invitata a pagare al fine di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'INPS;
- In estremo subordine, accertare l'esatto importo dovuto dalla ricorrente, laddove solo alcune delle voci di credito palesato dall'Ente, risulterà fondata e pienamente provata, servendosi ove occorra di CTU contabile ed eventualmente compensando tali somme con quanto potrebbe risultare dovuto dall'Ente in favore della ricorrente (ad esempio per restituzione contributi, nel caso dovesse essere convalidato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori NA PP e Di RI IA)”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso depositato in data 19.1.2018 e iscritto al n. 586/2018 R.G., parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 59820180000000179000, conseguente al sopra citato verbale di accertamento INPS.
A sostegno di quanto sopra, ha eccepito la violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/1999
e formulato nel resto le medesime deduzioni già svolte nel procedimento n. 12958/2017 R.G.
pagina 2 di 18
Ha chiesto pertanto “Preliminarmente, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto con valore di titolo esecutivo, fino all'effettivo accertamento giudiziale sull'esistenza o meno di debiti da parte della ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore e sull'eventuale effettivo ammontare degli stessi;
- Sempre in via preliminare, annullare l'impugnato provvedimento per intervenuta decadenza e/o prescrizione o per i vizi formali contenuti nel verbale ispettivo
NIU 2016025075 del 26/07/2017 (PROT. INF. INPS.2100.26/07/2017.0319780) notificato il
04/08/2017, da cui lo stesso trae origine;
- Ancora in via preliminare si eccepisce la litispendenza, con riferimento ai crediti dell'anno 2014, con il Giudizio n. 6301/2017 di opposizione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00014354 14 000, pendente innanzi al
Giudice del Lavoro di Catania, Dott.ssa Di Gesu;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistenti le lamentate inadempienze, rimaste comunque prive di alcuna prova e, per lo effetto, dichiarare non dovuta la somma pari ad €. 634.237,45, che la ricorrente è stata intimata a pagare al fine di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'INPS;
- In estremo subordine, accertare l'esatto importo dovuto dalla ricorrente, laddove solo alcune delle voci di credito palesato dall'Ente, risulteranno fondate e pienamente provate, servendosi ove occorra di CTU contabile ed eventualmente compensando tali somme con quanto potrebbe risultare dovuto dall'Ente in favore della ricorrente (ad esempio per restituzione contributi, nel caso dovesse essere convalidato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori NA PP e Di RI IA”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 aprile 2021 è stata disposta la riunione dei due procedimenti indicati in epigrafe e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
Le cause così riunite, già assegnate ad altro giudice, sono state riassegnate alla scrivente nel settembre 2022 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva al procedimento recante n.r.g. 1363/2017 che viene deciso contestualmente al presente.
In esito all'udienza del 13 settembre 2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa mediante motivazione contestuale.
pagina 3 di 18
Preliminarmente, con specifico riferimento al procedimento n. 586/2018 R.G., va ritenuta la tempestività dell'opposizione ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999, considerato che – siccome allegato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente – l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 15.1.2018 e il predetto ricorso è stato depositato in data
19.1.2018.
Ciò posto, con riguardo all'avviso di addebito impugnato, va innanzitutto esaminata e accolta la censura attorea concernente la violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/1999.
Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che l'avviso di addebito opposto trae origine dal citato verbale di accertamento n. 2016025075 del 26/7/2017 (cfr. avviso di addebito opposto nel proc. n. 586/2018 R.G.);
parimenti, risulta dagli atti che la società ricorrente ha impugnato detto verbale ispettivo con ricorso depositato in data 24.12.2017 (cfr. proc. n. 8934/2016 R.G.), prima dell'emissione dell'impugnato avviso di addebito, formato il 9.1.2018 (cfr. avviso di addebito opposto, cit.).
Ciò posto, l'opponente ha espressamente eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, a tenore del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti l'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ne consegue, pertanto, la violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, cui appaiono pienamente riferibili le allegazioni e deduzioni effettuate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del proc. n. 586/2018 R.G.
Nella specie, occorre ribadire che, prima dell'emissione dell'avviso di addebito impugnato (formato in data 9.1.2018 e notificato in data 15.1.2018), la società ricorrente aveva già impugnato innanzi a questo Tribunale il verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito
(ricorso depositato, come detto, in data 24.12.2017).
Tale impugnazione costituisce un impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio di impugnazione avverso il verbale ispettivo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha altresì precisato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il
pagina 4 di 18 provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo
a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. C. Cass.
8379/2014;
C. Cass. 4032/2016).
Orbene, considerato che l'avviso di addebito opposto è stato formato e notificato successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario avverso l'accertamento de quo e che non è documentato alcun provvedimento esecutivo del giudice antecedente a tale data, il predetto avviso di addebito è illegittimo per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato nel proc. n. 586/2018
R.G.
Quanto sopra, d'altronde, non preclude l'esame nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere dall'Inps con
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n.r.g. 12958/2017 cui è stato riunito il procedimento recante n.r.g.
586/2018
TRA
Etna Police s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. LO CA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzio Salvi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF 80078750587, Via Ciro il Grande 21, ROMA rappresentato e difeso dagli avvocati SUSANNA MAZZAFERRI, ALBERTO FLORIDIA, MARIA
ROSARIA BATTIATO, LIVIA GAEZZA, GAETANA ANGELA MARCHESE,
VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale alle liti notar P. Castellini in Roma del
23.7.2015 n. rep. 80974/21569 e procura generale alle liti notar L. Mattielli in Tivoli del
3.7.2014 n. rep. 37521/5762 ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso
pagina 1 di 18
l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania, n. fax. 095-
367624/367630
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale di accertamento e opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2017 e iscritto al n. 12958/2017 R.G., parte attrice ha proposto opposizione avverso il “verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016025075/DDL del 26/07/2017”, concernente il periodo dal 12/2012 al 12/2016.
Ha dedotto l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'accertamento ispettivo INPS, la nullità dell'atto impugnato per vizio di forma, l'assenza di qualsivoglia violazione di legge.
Ha chiesto “Preliminarmente ordinare all'INPS di sospendere, sino all'esito del presente Giudizio, l'attività di formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e di iscrizione a ruolo del credito;
- Sempre in via preliminare, annullare
l'impugnato provvedimento per intervenuta decadenza e/o prescrizione o per i vizi formali in esso contenuto, così come eccepiti in seno al presente ricorso;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistenti le lamentate inadempienze, rimaste comunque prive di alcuna prova e, per lo effetto, dichiarare non dovuta la somma pari ad €. 601.708,31, che la ricorrente è stata invitata a pagare al fine di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'INPS;
- In estremo subordine, accertare l'esatto importo dovuto dalla ricorrente, laddove solo alcune delle voci di credito palesato dall'Ente, risulterà fondata e pienamente provata, servendosi ove occorra di CTU contabile ed eventualmente compensando tali somme con quanto potrebbe risultare dovuto dall'Ente in favore della ricorrente (ad esempio per restituzione contributi, nel caso dovesse essere convalidato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori NA PP e Di RI IA)”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso depositato in data 19.1.2018 e iscritto al n. 586/2018 R.G., parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 59820180000000179000, conseguente al sopra citato verbale di accertamento INPS.
A sostegno di quanto sopra, ha eccepito la violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/1999
e formulato nel resto le medesime deduzioni già svolte nel procedimento n. 12958/2017 R.G.
pagina 2 di 18
Ha chiesto pertanto “Preliminarmente, ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto con valore di titolo esecutivo, fino all'effettivo accertamento giudiziale sull'esistenza o meno di debiti da parte della ricorrente nei confronti dell'Ente Impositore e sull'eventuale effettivo ammontare degli stessi;
- Sempre in via preliminare, annullare l'impugnato provvedimento per intervenuta decadenza e/o prescrizione o per i vizi formali contenuti nel verbale ispettivo
NIU 2016025075 del 26/07/2017 (PROT. INF. INPS.2100.26/07/2017.0319780) notificato il
04/08/2017, da cui lo stesso trae origine;
- Ancora in via preliminare si eccepisce la litispendenza, con riferimento ai crediti dell'anno 2014, con il Giudizio n. 6301/2017 di opposizione dell'avviso di addebito n. 593 2017 00014354 14 000, pendente innanzi al
Giudice del Lavoro di Catania, Dott.ssa Di Gesu;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistenti le lamentate inadempienze, rimaste comunque prive di alcuna prova e, per lo effetto, dichiarare non dovuta la somma pari ad €. 634.237,45, che la ricorrente è stata intimata a pagare al fine di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'INPS;
- In estremo subordine, accertare l'esatto importo dovuto dalla ricorrente, laddove solo alcune delle voci di credito palesato dall'Ente, risulteranno fondate e pienamente provate, servendosi ove occorra di CTU contabile ed eventualmente compensando tali somme con quanto potrebbe risultare dovuto dall'Ente in favore della ricorrente (ad esempio per restituzione contributi, nel caso dovesse essere convalidato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori NA PP e Di RI IA”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 aprile 2021 è stata disposta la riunione dei due procedimenti indicati in epigrafe e la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
Le cause così riunite, già assegnate ad altro giudice, sono state riassegnate alla scrivente nel settembre 2022 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva al procedimento recante n.r.g. 1363/2017 che viene deciso contestualmente al presente.
In esito all'udienza del 13 settembre 2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di parte ricorrente, la causa viene decisa mediante motivazione contestuale.
pagina 3 di 18
Preliminarmente, con specifico riferimento al procedimento n. 586/2018 R.G., va ritenuta la tempestività dell'opposizione ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999, considerato che – siccome allegato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente – l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 15.1.2018 e il predetto ricorso è stato depositato in data
19.1.2018.
Ciò posto, con riguardo all'avviso di addebito impugnato, va innanzitutto esaminata e accolta la censura attorea concernente la violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/1999.
Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che l'avviso di addebito opposto trae origine dal citato verbale di accertamento n. 2016025075 del 26/7/2017 (cfr. avviso di addebito opposto nel proc. n. 586/2018 R.G.);
parimenti, risulta dagli atti che la società ricorrente ha impugnato detto verbale ispettivo con ricorso depositato in data 24.12.2017 (cfr. proc. n. 8934/2016 R.G.), prima dell'emissione dell'impugnato avviso di addebito, formato il 9.1.2018 (cfr. avviso di addebito opposto, cit.).
Ciò posto, l'opponente ha espressamente eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, a tenore del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti l'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ne consegue, pertanto, la violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, cui appaiono pienamente riferibili le allegazioni e deduzioni effettuate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del proc. n. 586/2018 R.G.
Nella specie, occorre ribadire che, prima dell'emissione dell'avviso di addebito impugnato (formato in data 9.1.2018 e notificato in data 15.1.2018), la società ricorrente aveva già impugnato innanzi a questo Tribunale il verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito
(ricorso depositato, come detto, in data 24.12.2017).
Tale impugnazione costituisce un impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio di impugnazione avverso il verbale ispettivo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha altresì precisato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il
pagina 4 di 18 provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo
a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. C. Cass.
8379/2014;
C. Cass. 4032/2016).
Orbene, considerato che l'avviso di addebito opposto è stato formato e notificato successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario avverso l'accertamento de quo e che non è documentato alcun provvedimento esecutivo del giudice antecedente a tale data, il predetto avviso di addebito è illegittimo per violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato nel proc. n. 586/2018
R.G.
Quanto sopra, d'altronde, non preclude l'esame nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere dall'Inps con
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