Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 1756
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Testo completo
N.V.G. 6647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa S T Presidente rel.
Dott.ssa F D L G
Dott.ssa V M G
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.6.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. V F presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2
Nato a Genova, il 22/03/1996
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. I M presso la quale ha eletto domicilio telematico
con la seguente figlia: ( ), nata a [...], in data [...] Parte_2 C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.6.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , Parte_2 con collocamento prevalente presso la residenza materna, nella casa sita a Milano, Via
Capecelatro n. 33.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale cambiamento di indirizzo di residenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. Dichiarare che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, sicché le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia e quant'altro dovesse incidere sulla sua vita (es. trasferimento di residenza) dovranno essere assunte da entrambi tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia medesima;
3. Dichiarare che le decisioni di ordinaria amministrazione (da intendersi quelle quotidiane da assumere nel tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore) saranno assunte da ciascun genitore separatamente, con l'obbligo comunque di coinvolgere il genitore assente nell'organizzazione di ricorrenze importanti es. compleanni, celebrazioni che riguardassero la figlia o che dovessero rivestire per la stessa particolare importanza, anche se cadenti in un periodo di spettanza di un solo genitore;
4. Disporre che, salvo ogni miglior accordo tra le parti, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minorenne liberamente, previo accordo con la madre. Ciò anche con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali, che verranno concordate di volta in volta tra i genitori.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il mercoledì ogni 15 giorni, Pt_2 recandosi a Milano e previa comunicazione alla madre. Durante la visita, sarà presente anche la sig.ra , salvo diverse indicazioni della stessa. Per esigenze della Parte_1 minore, attesa la tenera età, le visite