Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;

esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;

lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2149/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;

promossa da:
NO AN, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Braiani del Foro di Gela, giusta procura in atti;

RICORRENTE


contro

:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Marco
Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 58186 del 11.09.2023, in atti;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2023 NO AN, docente assunto a tempo indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti
anche solo M.I.M) in atto in servizio presso il “G. Verga” di Gela (CL) e al momento dell'instaurazione del presente giudizio presso l'I.S. “E. Fermi” di RI (RG), esponendo di avere svolto la medesima attività di docente con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nell'ambito territoriale di Milano e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n.
1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 e dell'art. 282 D. L.vo n. 297/1994, i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi condannare il MINISTERO al pagamento, in proprio, favore “di una somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico, come meglio precisato per i seguenti anni scolastici: - dal 16.09.2019 al 31.08.2020 (€ 500), - dal 13.09.2018 al 31.08.2019 (€ 500);
- dal 27.09.2017 al 30.06.2018 (€ 500);
- dal 02.11.2016 al 30.06.2017 (€ 500), per un totale di € 2.000,00 della c.d. carta docente, o quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga congrua, oltre agli interessi legali ,maturati e maturandi, dalla data del mancato riconoscimento fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
”.
Costituitosi in lite, il MINISTERO ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, il ricorso essendo stato notificato il 06.09.2023, quando il ricorrente prestava già servizio in provincia di Caltanissetta;
ha, inoltre, invocato il rigetto della domanda, siccome
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