Trib. Ancona, sentenza 31/01/2024, n. 220
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3537 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
ER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360), in qualità di incorporante UN NC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Sesta, Carlo Bellandi e Filippo Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Falconara Marittima (AN), via Matteotti n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
AM IE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Ippoliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Candia n. 110/H, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
NI RE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Morelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, via Passolanciano n. 50, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 27 agosto 2023;
OPPOSTO
Pag. 1 di 18 OGGETTO: opposizione ex artt. 656 e 404, comma secondo, c.p.c. in relazione al decreto ingiuntivo n. 1561/2017, dichiarato definitivamente esecutivo;
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 giugno 2023, ER NC e IE IN hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c.;
nessuno è comparso per RE NI.
E pertanto:
- PER ER BANCA S.P.A.:
“Piaccia all'intestato Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata impugnazione, previa ogni opportuna declaratoria, anche in punto legittimazione della NC, all'inammissibilità delle domande avversarie, nonché alla tardività delle produzioni allegate alla memoria di replica di parte IN nonché previa se del caso modifica e/o revoca dei precedenti provvedimenti istruttori emessi,
Nel merito,
- annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque ineffica ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona il 25/28.7.2017, n. 1561/2017, non opposto, munito di formula esecutiva il 18.6.2020 (doc. 2 fascicolo attoreo) per le ragioni di cui in atti, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno
Con espressa richiesta di condanna di controparte alla restituzione di quanto dalla stessa eventualmente appreso in forza del decreto ingiuntivo per cui è causa, anche nell'ambito dell'esecuzione n. 1508/2016 RGE.
Con l'integrale rigetto delle domande avversarie per le ragioni illustrate in atti.
Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria
Qualora ritenuto rilevante ai fini dell'accoglimento delle domande spiegate dalla NC, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c., con il rigetto in ogni caso di quelle avversarie per le ragioni dedotte, anche in punto all'eccepita incapacità testimoniale dei nominativi ex adverso indicati, nella memoria di replica del 15.3.2021 nonché nella memoria autorizzata del 16.4.2021, al cui contenuto si fa espresso rinvio”.
- PER RI AM:
“Piaccia all'Ill. mo Giudice adito del Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:
In via preliminare, disporre inaudita altera parte, la revoca della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1561/2017, munito di formula esecutiva il 18.06.2020.
In via principale: accertare e dichiarare infondata, inammissibile la domanda avversari quindi rigettarla con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. comma 1, per aver agito in giudizio in mala fede;
Pag. 2 di 18 Accertare e dichiarare parte attrice decaduta dalla presente azione in quanto sin dall'intervento del 21.10.2016 della IN, non ha mai posto in essere alcuna azione atta a privare di efficacia
l'assegno di specie;
Con espressa richiesta in ogni caso di condannare controparte alla restituzione della somma di denaro dalla stessa eventualmente conseguita anche nell'ambito della esecuzione 1508-16
RGESMOB Tribunale di Ancona, dove il presente decreto ingiuntivo, è stato sospeso, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. comma 1;
In ogni caso, condannare parte ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio anche per danno da immagine, oltre al rimborso spese, forfettario, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione in favore del Sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario.
In Via Istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove formulate nella seconda memoria istruttoria e per il rigetto di quelle avversarie”.
- PER AN NI (prima memoria istruttoria):
“Voglia l'Ill,mo Giudice adito così decidere:
o Respingere tutte le richieste formulate da ER BANCA S.p.A. con il proprio atto di citazione in opposizione di terzo revocatoria ex artt.656-404, secondo comma, cpc in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni meglio esposte in atti;
o Condannare ER BANCA S.p.A. alla refusione integrale delle spese di lite inerenti il presente procedimento”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 27-31 luglio 2020, ER NC S.p.A., in qualità di incorporante UN NC S.p.A. (nel prosieguo, anche soltanto “ER”) ha proposto opposizione di terzo revocatoria ai sensi degli artt. 656 e 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo n. 1561/2017, con cui questo
Tribunale, su ricorso di IE IN, aveva ingiunto ad RE NI il pagamento dell'importo di euro 33.236.900,00, sulla base dell'assegno tratto su UN NC n. 0906926382-
11 di pari importo emesso dall'NI in favore della IN.
A sostegno della domanda, la banca ha premesso in fatto:
(i) che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1261/2016, aveva condannato RE NI
a corrisponderle la somma di euro 23.952.168,86, oltre interessi dal 30 settembre 2015 al saldo;
(ii) che in virtù di tale sentenza aveva promosso pignoramento presso terzi, da cui era originata la procedura esecutiva mobiliare n. 1508/2016, nel corso della quale Fideuram Fiduciaria S.p.A. si era dichiarata ex art. 547 c.p.c. creditrice dell'NI per oltre 8,2 milioni di euro;
Pag. 3 di 18 (iii) che tale procedura esecutiva era stata sospesa ex art. 623 c.p.c. allorché la Corte di appello di
Bologna, adita dall'NI, aveva sospeso l'efficacia esecutiva della menzionata sentenza di primo grado;
(iv) che la Corte di appello di Bologna aveva pronunciato la sentenza n. 1407/2020, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato RE NI al pagamento in favore di ER dell'importo di euro 21.486.001,16, oltre interessi al tasso legale dal 15 ottobre
2009 al saldo;
(v) che, a seguito di tale sentenza, essa ER aveva depositato ricorso per la riassunzione della procedura esecutiva in data 1 luglio 2020;
(vi) che il successivo 3 luglio 2020 IE IN era intervenuta nella procedura esecutiva in virtù del decreto ingiuntivo oggetto della presente controversia, sul dichiarato presupposto che il credito portato dal decreto fosse “determinato a seguito della regolarizzazione dei rapporti interni relativi al valore della Azienda IMT INTERNATIONAL SPA, tra l'interveniente ed il debitore esecutato in conseguenza della scomparsa in data 2.08.07 di LI NI, padre di RE
NI e coniuge di IE IN”.
A fondamento dell'impugnazione – sulla cui tempestività ha esposto di aver avuto contezza del dolo e della collusione delle parti convenute soltanto il 3 luglio 2020, data in cui la IN è intervenuta nella procedura esecutiva pendente contro suo figlio – ha dedotto che il giudicato di cui al decreto ingiuntivo è frutto di frode tra l'NI e la IN, che l'intervento della
IN nella procedura esecutiva a carico dell'NI è finalizzato a precludere la soddisfazione, sia pure parziale, del credito della banca e che l'NI risulta essersi spogliato di tutti i suoi beni al fine di sottrarsi al proprio debito.
Ha esposto, in particolare, che l'assegno – di per sé non recante alcun valido ed efficace riconoscimento di debito – reca una pretesa creditoria implausibile e fraudolenta, in quanto privo di data certa (non essendo mai stato portato all'incasso o protestato), tardivamente azionato e privo di provvista (stante il saldo costantemente negativo del conto corrente dell'NI, recante un debito di euro 145.205,83 alla data del 7 novembre 2007, elevato ad euro 6.894.289,13 alla successiva data del 13 novembre 2007), nonché in ogni caso relativo a un rapporto giuridico implausibile;
a tale ultimo riguardo, in particolare, ha evidenziato che, alla data di apertura della successione di LI NI, quest'ultimo era titolare della quota di partecipazione in IMT
International S.p.A. del 12,2% del capitale, mentre il residuo 87,8% era di titolarità del figlio
RE e che, pertanto, era inverosimile e falso che la metà di tale quota spettante in via ereditaria alla IN (pari, dunque, al 6,1%) potesse valere oltre 33 milioni di euro.
Pag. 4 di 18
Ha ulteriormente dedotto che il decreto, pur emesso nel 2017, è stato munito di formula esecutiva soltanto il 18 giugno 2020, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza n. 1407/2020 della Corte di appello di Bologna da cui origina il credito di essa banca.
Alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti così esposti, ha dedotto la sussistenza: sia del dolo delle parti, da ravvisarsi sia nella complessiva alterazione della realtà sostanziale al fine di ottenere un provvedimento pregiudizievole per la banca, sia nell'omessa opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell'NI;
sia della collusione tra le parti stesse, desumibile dalla preordinazione della condotta processuale tenuta nella procedura monitoria;
sia del nesso causale tra dolo e/o collusione e tenore del provvedimento monitorio, che diminuisce fortemente le possibilità di soddisfazione della banca sul patrimonio dell'NI.
Tanto premesso, ha concluso come segue:
“Piaccia all'intestato Tribunale,
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