Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3438/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da
, (C.F. );
Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. FARAVELLI CINZIA MARIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Viale Libertà 4/D;

i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Genesio Ed Uniti, in data
01/10/2011, (atto n. 2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto.
2)L'abitazione familiare sita in Pavia, Via Basilicata 11, viene assegnata alla IG.
[...]
, affinché vi abiti con la figlia minore ;
il IG. ha già lasciato Parte_2 Per_1 Pt_1

l'immobile e si accorderà con la moglie sui giorni e gli orari necessari per il prelievo dei
pag. 1 di 5 beni personali e di altri beni, che verranno concordati. Il IG. trasferirà a breve Pt_1 la propria residenza, comunque entro la fine dell'anno.
Il contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, attualmente in essere, è intestato al IG. , il quale continuerà a farsi carico delle spese tutte di locazione, Pt_1
canone e spese condominiali, e delle utenze tutte, acqua, luce, gas, telefono, internet, varie applicazioni in streaming, Tari;
tutto ciò sinchè il proprietario dell'immobile non invierà disdetta per finita locazione, con la sua espressa manifestazione di volontà di non rinnovare ulteriormente il contratto.

Qualora il proprietario dell'abitazione agisse in tal senso, resteranno a carico del IG.
le spese di imbiancatura dei locali, nonché quelle del trasloco verso altra Pt_1
abitazione, da reperire possibilmente in Pavia, per agevolare la vita studentesca e sociale di . Le parti si accorderanno successivamente sulle entità dei contributi al Per_1
mantenimento della nuova abitazione e della figlia , sinchè la stessa non Per_1 raggiungerà l'indipendenza economica.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi
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