Trib. Ferrara, sentenza 03/12/2024, n. 1185

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 03/12/2024, n. 1185
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 1185
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

RG 1393 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. REALI RITA
nei confronti di
( con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. FALVO TIZIANA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni
il ricorrente e la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: - disporre l'affido condiviso del minore con collocazione e frequentazione paritaria presso ciascun genitore. Il minore manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali provvederanno alla cura e al mantenimento di , Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni inerenti l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, impegnandosi altresì i due genitori a preservare e tutelare, a beneficio del minore, le figure materna e paterna, facendo in modo che lo stesso continui a coltivare un rapporto sano ed affettuoso con entrambi, impegnandosi i genitori a condividere un progetto educativo per il figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore. - stabilire che il minore trascorra: • durante la
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settimana, lunedì, martedì e fine settimana con un genitore e mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro e viceversa la settimana successiva;
• Ciascun genitore, in corrispondenza del proprio periodo di permanenza di presso la propria abitazione, preleverà il Per_1 medesimo da scuola, così come avrà cura di riaccompagnarlo presso lo stesso istituto;
• le feste comandate con ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza (il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo;
la Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, e così per gli anni a venire), salvo ogni ulteriore accordo;
la stessa regola dell'alternanza seguirà il giorno del compleanno di ;
• durante le Per_1 vacanze estive, trascorrerà almeno due settimane consecutive Per_1 con ciascun genitore, in periodo da concordare;
• Durante il periodo invernale trascorrerà una “settimana bianca” con ciascun Per_1 genitore, qualora vi siano le possibilità da
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