Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 928

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 928
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 928
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. 309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est.
dott.ssa Danilo MAFFA
dott. TI VECCHIETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 309/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza istruttoria del 5 novembre 2024 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MILANESI DAVIDE elettivamente domiciliata, presso lo studio del proprio difensore in Cesena (FC), Vicolo del Cannone n. 3
- ricorrente
nato a [...] il [...], c.f. , con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VALENTINA, elettivamente domiciliato, presso lo studio del proprio difensore in Mercato Saraceno (FC) Via Dell'Orto n.12,
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
1


Visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 5 novembre 2024 nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 08/02/2024 ed il conseguente provvedimento di trasformazione del rito;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 3 dicembre 2018) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 14/12/2018;

considerato che

è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi