Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/01/2024, n. 33
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
FALLIMENTO SOCIETA' SCA.IM. S.R.L. (C.F./P.I. 02648000798), in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Massimo D'Antona n. 2, presso lo studio dell'avv.
Flavio Godino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e in forza di autorizzazione del
Giudice Delegato del Tribunale di Lamezia Terme;
ATTORE
E
CANTIERI EDILI S.R.L. – INIZIATIVA 83 (C.F./P.I. 01356660793), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv. Gregorio Aiello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato con correlata istanza di sequestro conservativo in corso di causa, il Fallimento della SCA.IM. s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Cantieri
Edili s.r.l. – Iniziativa 83, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, per
i motivi di cui in narrativa….e disattesa e respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione e difesa, che tutte si impugnano: 1) accertare e dichiarare che il Fallimento della SCA.IM. s.r.l. ha diritto alla restituzione della somma di euro 800.000,00 pagata alla società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83…o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo;
2) conseguentemente condanna la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83….a pagare immediatamente in favore del Fallimento della SCA.IM. s.r.l., in persona del suo Curatore, la somma di euro 800.000,00 o altro diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalle singole date di versamento sino all'effettivo adempimento e rivalutazione monetaria;
condannare, infine, la società convenuta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande la difesa della AT fallimentare attrice deduceva: che, con sentenza
n. 14 del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Fallimentare, era stato dichiarato il Fallimento della
SCA.IM. s.r.l.;
che, dall'esame della situazione patrimoniale della fallita e dei documenti contabili, il
Curatore aveva riscontrato che, con contratto del 26.2.2008, la SCA.IM. s.r.l. ancora in bonis aveva stipulato con la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83 un contratto regolarmente registrato denominato
“promessa di vendita di bene futuro”, relativo alla porzione di fabbricato in corso di costruzione con relativa corte, sito in Catanzaro alla via Martiri di Cefalonia, giusta concessione edilizia n. 17093/2001 e
1
permesso di costruire in variante rilasciato il 7.2.2008 prot. n. 13161;
che il prezzo concordato tra le parti per l'operazione negoziale era pari ad euro 3.676.000,00, oltre Iva, da versare come segue: euro
500.000,00 alla sottoscrizione del contratto e la rimanente somma entro la data della stipula del rogito previsto nel termine di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del preliminare;
che, in forza dell'impegno assunto, la SCA.IM. s.r.l in bonis aveva versato nel corso del tempo la somma di euro 800.000,00 alla società promittente venditrice;
che, tuttavia, l'atto pubblico di compravendita non era stato stipulato nel termine convenuto tra le parti, né erano stati ultimati e consegnati gli immobili promessi in vendita;
che, con lettera del 8.5.2013, la AT fallimentare della SCA.IM. s.r.l. aveva dichiarato di volere recedere dal contratto richiedendo la restituzione della somma versata di euro 800.000,00;
che, a fronte di tale richiesta, la società convenuta non aveva corrisposto gli importi anzidetti ma, con missiva del 12.6.2013, operando una diversa ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti, aveva rappresentato, piuttosto, che i contraenti, in data 4.1.2010, avevano concordato una diversa quantificazione della caparra confirmatoria in euro 800.000,00 e che, con lettera del 18.6.2012 ricevuta il 20.6.2012, la Cantieri Edili s.r.l. aveva comunicato alla parte attrice la risoluzione dei contratti per inadempimento del promissario acquirente così esercitando il diritto a trattenere la somma versata dalla SCA.IM. s.r.l. in bonis a titolo di caparra;
che, in realtà, la parte convenuta non aveva esercitato alcun recesso dal momento che la raccomandata del
18.6.2013 aveva come contenuto una comunicazione di diverso contenuto;
che la società convenuta non aveva neanche ottenuto la risoluzione giudiziale del contratto preliminare in essere tra le parti non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale tra i contraenti prima dell'intervenuto fallimento della società attrice;
che, pertanto, il Curatore fallimentare aveva esercitato la facoltà di sciogliere il vincolo costituito dal contratto non ancora eseguito ai sensi dell'art. 72 L.F. con il conseguente obbligo per il soggetto promissario venditore di restituire la somma incamerata.
Sulla scorta di tali deduzioni la AT attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83, la quale, nel merito, contestava la domanda di parte attrice siccome infondata sotto ogni profilo sia di fatto che di diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
B) accertare e dichiarare che la società convenuta ha diritto al trattenimento della caparra confirmatoria incassata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
C) condannare il Fallimento SCA.IM. s.r.l., in persona del Curatore p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
D) in subordine, in via gradata e solo in caso di condanna della società convenuta, ritenere come dovuta la somma complessiva di euro 666.666,67;
E) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Con ordinanza del 30.12.2013 di altro Giudice istruttore veniva respinta la richiesta avanzata in corso di causa dalla parte attrice di sequestro conservativo per la ritenuta insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'interrogatorio formale del Curatore fallimentare della società attrice;
infatti, con provvedimento del 26.4.2015, il Giudice Istruttore diversamente impersonato revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 18.7.2014 che aveva autorizzato, almeno inizialmente, anche l'interpello del legale rappresentante della società convenuta e la prova testimoniale e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato
2
del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
5.6.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita dagli altri Giudici
Istruttori precedentemente titolari del ruolo ai quali lo scrivente Magistrato è subentrato all'udienza del
17.2.2016 allorquando era stata già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sempre in via preliminare va affermata la sicura competenza a decidere sulla domanda proposta dalla
AT attrice da parte del Tribunale di Lamezia Terme.
E' noto, infatti, che l'art. 24 L.F. devolve alla competenza funzionale del Tribunale del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento la cognizione delle cause che derivano dal fallimento stesso.
Orbene, l'azione di ripetizione derivante dall'esercizio da parte del Curatore della facoltà riconosciutagli dall'art. 72 L.F., è ontologicamente un'azione "che deriva dal fallimento".
E' sufficiente, al riguardo, richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale “alla
"vis attractiva" prevista dall'art. 24 l. fall. - il quale attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, con la sola eccezione di quelle reali immobiliari - soggiacciono tutte le controversie, ancorché relative a rapporti preesistenti, che, a causa del fallimento, abbiano subito deviazioni dal loro schema legale tipico, ivi comprese quelle aventi ad oggetto azioni cui dà vita la disciplina propria degli effetti del fallimento medesimo su detti rapporti, come l'azione promossa dal curatore che abbia esercitato il potere di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito "in bonis" e ripetere le somme dallo stesso già corrisposte al promittente venditore” (cfr., Cassazione civile, sez. I, 06/06/2002, n. 8238).
Più nel particolare, precisa la Suprema Corte, che la vis actractiva del Tribunale fallimentare si giustifica in considerazione della circostanza che la scelta del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
FALLIMENTO SOCIETA' SCA.IM. S.R.L. (C.F./P.I. 02648000798), in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Massimo D'Antona n. 2, presso lo studio dell'avv.
Flavio Godino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e in forza di autorizzazione del
Giudice Delegato del Tribunale di Lamezia Terme;
ATTORE
E
CANTIERI EDILI S.R.L. – INIZIATIVA 83 (C.F./P.I. 01356660793), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Galvani n. 8, presso lo studio dell'avv. Gregorio Aiello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato con correlata istanza di sequestro conservativo in corso di causa, il Fallimento della SCA.IM. s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Cantieri
Edili s.r.l. – Iniziativa 83, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla S.V. Ill.ma, per
i motivi di cui in narrativa….e disattesa e respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione e difesa, che tutte si impugnano: 1) accertare e dichiarare che il Fallimento della SCA.IM. s.r.l. ha diritto alla restituzione della somma di euro 800.000,00 pagata alla società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83…o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo;
2) conseguentemente condanna la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83….a pagare immediatamente in favore del Fallimento della SCA.IM. s.r.l., in persona del suo Curatore, la somma di euro 800.000,00 o altro diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalle singole date di versamento sino all'effettivo adempimento e rivalutazione monetaria;
condannare, infine, la società convenuta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande la difesa della AT fallimentare attrice deduceva: che, con sentenza
n. 14 del Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Fallimentare, era stato dichiarato il Fallimento della
SCA.IM. s.r.l.;
che, dall'esame della situazione patrimoniale della fallita e dei documenti contabili, il
Curatore aveva riscontrato che, con contratto del 26.2.2008, la SCA.IM. s.r.l. ancora in bonis aveva stipulato con la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83 un contratto regolarmente registrato denominato
“promessa di vendita di bene futuro”, relativo alla porzione di fabbricato in corso di costruzione con relativa corte, sito in Catanzaro alla via Martiri di Cefalonia, giusta concessione edilizia n. 17093/2001 e
1
permesso di costruire in variante rilasciato il 7.2.2008 prot. n. 13161;
che il prezzo concordato tra le parti per l'operazione negoziale era pari ad euro 3.676.000,00, oltre Iva, da versare come segue: euro
500.000,00 alla sottoscrizione del contratto e la rimanente somma entro la data della stipula del rogito previsto nel termine di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del preliminare;
che, in forza dell'impegno assunto, la SCA.IM. s.r.l in bonis aveva versato nel corso del tempo la somma di euro 800.000,00 alla società promittente venditrice;
che, tuttavia, l'atto pubblico di compravendita non era stato stipulato nel termine convenuto tra le parti, né erano stati ultimati e consegnati gli immobili promessi in vendita;
che, con lettera del 8.5.2013, la AT fallimentare della SCA.IM. s.r.l. aveva dichiarato di volere recedere dal contratto richiedendo la restituzione della somma versata di euro 800.000,00;
che, a fronte di tale richiesta, la società convenuta non aveva corrisposto gli importi anzidetti ma, con missiva del 12.6.2013, operando una diversa ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra le parti, aveva rappresentato, piuttosto, che i contraenti, in data 4.1.2010, avevano concordato una diversa quantificazione della caparra confirmatoria in euro 800.000,00 e che, con lettera del 18.6.2012 ricevuta il 20.6.2012, la Cantieri Edili s.r.l. aveva comunicato alla parte attrice la risoluzione dei contratti per inadempimento del promissario acquirente così esercitando il diritto a trattenere la somma versata dalla SCA.IM. s.r.l. in bonis a titolo di caparra;
che, in realtà, la parte convenuta non aveva esercitato alcun recesso dal momento che la raccomandata del
18.6.2013 aveva come contenuto una comunicazione di diverso contenuto;
che la società convenuta non aveva neanche ottenuto la risoluzione giudiziale del contratto preliminare in essere tra le parti non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale tra i contraenti prima dell'intervenuto fallimento della società attrice;
che, pertanto, il Curatore fallimentare aveva esercitato la facoltà di sciogliere il vincolo costituito dal contratto non ancora eseguito ai sensi dell'art. 72 L.F. con il conseguente obbligo per il soggetto promissario venditore di restituire la somma incamerata.
Sulla scorta di tali deduzioni la AT attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta la società Cantieri Edili s.r.l. – Iniziativa 83, la quale, nel merito, contestava la domanda di parte attrice siccome infondata sotto ogni profilo sia di fatto che di diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
B) accertare e dichiarare che la società convenuta ha diritto al trattenimento della caparra confirmatoria incassata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
C) condannare il Fallimento SCA.IM. s.r.l., in persona del Curatore p.t., al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
D) in subordine, in via gradata e solo in caso di condanna della società convenuta, ritenere come dovuta la somma complessiva di euro 666.666,67;
E) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Con ordinanza del 30.12.2013 di altro Giudice istruttore veniva respinta la richiesta avanzata in corso di causa dalla parte attrice di sequestro conservativo per la ritenuta insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'interrogatorio formale del Curatore fallimentare della società attrice;
infatti, con provvedimento del 26.4.2015, il Giudice Istruttore diversamente impersonato revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 18.7.2014 che aveva autorizzato, almeno inizialmente, anche l'interpello del legale rappresentante della società convenuta e la prova testimoniale e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato
2
del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
5.6.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita dagli altri Giudici
Istruttori precedentemente titolari del ruolo ai quali lo scrivente Magistrato è subentrato all'udienza del
17.2.2016 allorquando era stata già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sempre in via preliminare va affermata la sicura competenza a decidere sulla domanda proposta dalla
AT attrice da parte del Tribunale di Lamezia Terme.
E' noto, infatti, che l'art. 24 L.F. devolve alla competenza funzionale del Tribunale del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento la cognizione delle cause che derivano dal fallimento stesso.
Orbene, l'azione di ripetizione derivante dall'esercizio da parte del Curatore della facoltà riconosciutagli dall'art. 72 L.F., è ontologicamente un'azione "che deriva dal fallimento".
E' sufficiente, al riguardo, richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale “alla
"vis attractiva" prevista dall'art. 24 l. fall. - il quale attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, con la sola eccezione di quelle reali immobiliari - soggiacciono tutte le controversie, ancorché relative a rapporti preesistenti, che, a causa del fallimento, abbiano subito deviazioni dal loro schema legale tipico, ivi comprese quelle aventi ad oggetto azioni cui dà vita la disciplina propria degli effetti del fallimento medesimo su detti rapporti, come l'azione promossa dal curatore che abbia esercitato il potere di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito "in bonis" e ripetere le somme dallo stesso già corrisposte al promittente venditore” (cfr., Cassazione civile, sez. I, 06/06/2002, n. 8238).
Più nel particolare, precisa la Suprema Corte, che la vis actractiva del Tribunale fallimentare si giustifica in considerazione della circostanza che la scelta del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi