Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 241

TRIB Lecce
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Lecce
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 241
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 241
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13543.2023 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Vitale
con il proc. avv. Boccardo dom.
CONTRO
INPS
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc, questo Giudice, chiedendo il riconoscimento della propria condizione di soggetto affetto da disabilità con necessità di sostegno molto elevato ed il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980 o almeno della pensione ex l.118.71 con conseguente condanna di
INPS all'erogazione della prestazione riconosciuta, oltre ad interessi e rivalutazione a far tempo dalla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese e di competenze.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita Inps lamentando l'infondatezza del ricorso.
Giova ricordare come la pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 sia concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età


compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi nel 2018 e 67 anni nel 2019), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
In ordine al requisito sanitario, occorre evidenziare come lo stesso debba essere inteso secondo un approccio di tipo funzionale, svincolato dalla rigidità ragionieristica delle tabelle elaborate dalla letteratura scientifica e dalla Pubblica Amministrazione.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. att cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del 1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo
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