Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 1244
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Testo completo
N. R.G. 2157/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Daniele RICCI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
RICORRENTE
(c. f. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Simona MUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1
Per le parti congiuntamente: “il Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Pietrasanta (Lu) il 05.09.2009 (trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2009, Parte 2, Serie A, n.63) dalla sig.ra e dal sig. alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
<
è esclusiva proprietaria rimane assegnata alla medesima che vi continuerà ad Pt_1
Per_ abitare con le figlie minori, e nate il 29.10.2012- quale genitore collocatario;
Per_1
Per_ 2) e rimangono affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1
madre, nella ex casa coniugale. La responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno le figlie;
per le decisioni di maggiore interesse, la responsabilità genitoriale sarà invece esercitata congiuntamente, sempre e comunque nel rispetto dell'interesse prevalente delle minori.
3) Il padre, sig. potrà vedere e stare con le figlie quando vorrà, previo congruo CP_1
avviso alla madre, e comunque nel rispetto dei desideri, volontà e impegni extrascolastici delle bimbe,
• il martedì dalle ore 17:30 fino al mercoledì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola,
• il giovedì dalle ore 17,30 al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
• a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre,
4) Una volta ogni anno e previa comunicazione di almeno 30 giorni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per un periodo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice relatore est.
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2024 promossa da:
c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Daniele RICCI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
RICORRENTE
(c. f. ) nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Simona MUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1
Per le parti congiuntamente: “il Tribunale pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Pietrasanta (Lu) il 05.09.2009 (trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2009, Parte 2, Serie A, n.63) dalla sig.ra e dal sig. alle seguenti concordate condizioni: Parte_1 CP_1
<
è esclusiva proprietaria rimane assegnata alla medesima che vi continuerà ad Pt_1
Per_ abitare con le figlie minori, e nate il 29.10.2012- quale genitore collocatario;
Per_1
Per_ 2) e rimangono affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la Per_1
madre, nella ex casa coniugale. La responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno le figlie;
per le decisioni di maggiore interesse, la responsabilità genitoriale sarà invece esercitata congiuntamente, sempre e comunque nel rispetto dell'interesse prevalente delle minori.
3) Il padre, sig. potrà vedere e stare con le figlie quando vorrà, previo congruo CP_1
avviso alla madre, e comunque nel rispetto dei desideri, volontà e impegni extrascolastici delle bimbe,
• il martedì dalle ore 17:30 fino al mercoledì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola,
• il giovedì dalle ore 17,30 al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola,
• a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alla domenica sera alle ore 22,00 quando le riaccompagnerà a casa dalla madre,
4) Una volta ogni anno e previa comunicazione di almeno 30 giorni, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per un periodo
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