Trib. Enna, sentenza 05/08/2024, n. 386
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Testo completo
R.G. N. 334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. R V Presidente est.
Dott. D N G
Dott. D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 334/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
concordatario promossa da
nato ad Enna il 15.02.1975, (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna via Roma n. 199 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Agnello (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a Vlaardingen (Olanda) il 22.02.1976 (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Enna alla via CodiceFiscale_3
pagina 1 di 12
Libertà n. 5 presso lo studio dell'Avv. N M I (C.F.: ) che la C.F._4
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, sostituita dal deposito
di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 marzo 2022, il sig. , ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23.07.2003 con
la sig.ra trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Enna, Controparte_1
al n. 61 p. II Serie A – Anno 2003.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati a Enna i figli: , il Persona_1
05.05.2005 e , il 20.03.2011. Persona_2
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 578/19, emessa in data 29/10/19 all'esito del
procedimento identificato al n. 1453/2017 R.G., il Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione
dei coniugi disponendo altresì l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con
domicilio prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto era stata assegnata la casa coniugale sita a
Enna in via Plutone n. 26. La sentenza di separazione aveva, inoltre, disciplinato il diritto di visita
paterno;
posto a carico del sig. , l'onere di contribuire al mantenimento della prole Parte_1
versando un assegno pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché € 100,00 mensili
quale contributo per il mantenimento del coniuge.
pagina 2 di 12
Il ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliato con la moglie e che, dunque, era trascorso,
dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la
cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente alla modifica delle condizioni di
separazione, sia con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, atteso che “l'assegnataria già
all'epoca della separazione e tutt'oggi, continua ad abitare, come descritto più volte negli atti del
procedimento di separazione, presso la casa dei genitori ed unitamente ad essi, in Enna al viale delle
Olimpiadi n.133 - c/da Ferrante (tanto da risultare all'interno dello stesso stato di famiglia, come
risulta allo stato civile del Comune di Enna)”, unitamente alla revoca dell'assegno di mantenimento a
favore della di lui moglie, la quale, secondo quanto riferito dal ricorrente “svolge lavori di assistenza
ad anziani in regime di irregolarità” (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo).
Infine, parte ricorrente ha chiesto la riduzione ad € 200,00 dell'assegno di mantenimento previsto in
favore della prole “alla luce delle ridotte capacità contributive del padre nonché del reddito non
dichiarato della madre” (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di
confermare quanto statuito in sede di separazione, sia con riferimento all'assegnazione della casa
coniugale, sia in punto di oneri economici;
inoltre, parte resistente ha chiesto il pagamento diretto
dell'assegno di mantenimento da parte del terzo datore di lavoro, atteso che il sig. nel Parte_1
corso degli anni non ha mai provveduto a versare quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione,
costringendo parte resistente ad avviare procedure coatte per il recupero del credito.
Con l'ordinanza ex art. 4, co. 8, L. n. 898/1970 del 30.12.2021, resa a scioglimento della riserva
assunta all'udienza presidenziale del 16.6.2022, il Presidente, ha confermato le condizioni della
separazione rilevato che “Non appaiono sussistenti ragioni per modificare, allo stato, le condizioni di
pagina 3 di 12 separazione. Invero, il ricorrente non allega, né dimostra, un peggioramento della sua situazione
reddituale rispetto al tempo della separazione, né è dimostrata la percezione di redditi da parte della
convenuta. Neppure può statuirsi allo stato in ordine alla casa coniugale, stanti le contrastanti
versioni fornite dalle parti circa il suo utilizzo e la conseguente necessità di acquisizioni probatorie sul
punto”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, infine, nominato il giudice istruttore e fissata l'udienza per
la comparizione e trattazione avanti allo stesso giudice per il 13.10.2022.
In sede di memoria integrativa, depositata il 29 settembre 2022, parte resistente ha rappresentato con
riferimento all'assegnazione della casa coniugale che “La resistente, priva di sostentamento ed in
considerazione che la casa coniugale non era totalmente rifinita (mancava il bagno e la cucina), fu
costretta a trasferirsi nella piccolissima casa dei suoi genitori, in uno ai suoi due figli. …. Con l'aiuto
della propria famiglia, avendo completato il bagno e la cucina della casa familiare, si è
permanentemente stabilita presso la casa coniugale”.
All'esito dell'udienza del 13 ottobre 2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., con rinvio per il prosieguo all'udienza del giorno 02.02.2023, in seguito differita al 15.02.2023.
Nel corpo della memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, parte resistente ha allegato agli atti il
certificato di stato di famiglia e residenza da cui emerge che lo stato di famiglia della sig.ra
[...]
è composto, oltre che dalla stessa, anche dai due suoi figli, e Controparte_1 Persona_1
, e che il predetto nucleo familiare risiede a Enna in via Plutone n. 26. Persona_2
Celebratasi l'udienza del giorno 15.02.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 16.01.2024, all'esito della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. R V Presidente est.
Dott. D N G
Dott. D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 334/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
concordatario promossa da
nato ad Enna il 15.02.1975, (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna via Roma n. 199 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Agnello (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a Vlaardingen (Olanda) il 22.02.1976 (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Enna alla via CodiceFiscale_3
pagina 1 di 12
Libertà n. 5 presso lo studio dell'Avv. N M I (C.F.: ) che la C.F._4
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, sostituita dal deposito
di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 marzo 2022, il sig. , ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23.07.2003 con
la sig.ra trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Enna, Controparte_1
al n. 61 p. II Serie A – Anno 2003.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati a Enna i figli: , il Persona_1
05.05.2005 e , il 20.03.2011. Persona_2
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 578/19, emessa in data 29/10/19 all'esito del
procedimento identificato al n. 1453/2017 R.G., il Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione
dei coniugi disponendo altresì l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con
domicilio prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto era stata assegnata la casa coniugale sita a
Enna in via Plutone n. 26. La sentenza di separazione aveva, inoltre, disciplinato il diritto di visita
paterno;
posto a carico del sig. , l'onere di contribuire al mantenimento della prole Parte_1
versando un assegno pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché € 100,00 mensili
quale contributo per il mantenimento del coniuge.
pagina 2 di 12
Il ricorrente, nel rappresentare di non essersi più riconciliato con la moglie e che, dunque, era trascorso,
dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la
cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente alla modifica delle condizioni di
separazione, sia con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, atteso che “l'assegnataria già
all'epoca della separazione e tutt'oggi, continua ad abitare, come descritto più volte negli atti del
procedimento di separazione, presso la casa dei genitori ed unitamente ad essi, in Enna al viale delle
Olimpiadi n.133 - c/da Ferrante (tanto da risultare all'interno dello stesso stato di famiglia, come
risulta allo stato civile del Comune di Enna)”, unitamente alla revoca dell'assegno di mantenimento a
favore della di lui moglie, la quale, secondo quanto riferito dal ricorrente “svolge lavori di assistenza
ad anziani in regime di irregolarità” (cfr. pag. 4 ricorso introduttivo).
Infine, parte ricorrente ha chiesto la riduzione ad € 200,00 dell'assegno di mantenimento previsto in
favore della prole “alla luce delle ridotte capacità contributive del padre nonché del reddito non
dichiarato della madre” (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di
confermare quanto statuito in sede di separazione, sia con riferimento all'assegnazione della casa
coniugale, sia in punto di oneri economici;
inoltre, parte resistente ha chiesto il pagamento diretto
dell'assegno di mantenimento da parte del terzo datore di lavoro, atteso che il sig. nel Parte_1
corso degli anni non ha mai provveduto a versare quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione,
costringendo parte resistente ad avviare procedure coatte per il recupero del credito.
Con l'ordinanza ex art. 4, co. 8, L. n. 898/1970 del 30.12.2021, resa a scioglimento della riserva
assunta all'udienza presidenziale del 16.6.2022, il Presidente, ha confermato le condizioni della
separazione rilevato che “Non appaiono sussistenti ragioni per modificare, allo stato, le condizioni di
pagina 3 di 12 separazione. Invero, il ricorrente non allega, né dimostra, un peggioramento della sua situazione
reddituale rispetto al tempo della separazione, né è dimostrata la percezione di redditi da parte della
convenuta. Neppure può statuirsi allo stato in ordine alla casa coniugale, stanti le contrastanti
versioni fornite dalle parti circa il suo utilizzo e la conseguente necessità di acquisizioni probatorie sul
punto”.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, infine, nominato il giudice istruttore e fissata l'udienza per
la comparizione e trattazione avanti allo stesso giudice per il 13.10.2022.
In sede di memoria integrativa, depositata il 29 settembre 2022, parte resistente ha rappresentato con
riferimento all'assegnazione della casa coniugale che “La resistente, priva di sostentamento ed in
considerazione che la casa coniugale non era totalmente rifinita (mancava il bagno e la cucina), fu
costretta a trasferirsi nella piccolissima casa dei suoi genitori, in uno ai suoi due figli. …. Con l'aiuto
della propria famiglia, avendo completato il bagno e la cucina della casa familiare, si è
permanentemente stabilita presso la casa coniugale”.
All'esito dell'udienza del 13 ottobre 2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., con rinvio per il prosieguo all'udienza del giorno 02.02.2023, in seguito differita al 15.02.2023.
Nel corpo della memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, parte resistente ha allegato agli atti il
certificato di stato di famiglia e residenza da cui emerge che lo stato di famiglia della sig.ra
[...]
è composto, oltre che dalla stessa, anche dai due suoi figli, e Controparte_1 Persona_1
, e che il predetto nucleo familiare risiede a Enna in via Plutone n. 26. Persona_2
Celebratasi l'udienza del giorno 15.02.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha
rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza 16.01.2024, all'esito della
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