Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2024, n. 513

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2024, n. 513
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 513
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 2088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del OP Dott. Antonio Bortoluzzi, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la presente
SENTENZA nella causa n. 2088_2023 R.G. promossa da:
Avv. MAURA VERONESE cf [...]con l'avv. Raffaella Rossi contro
AB MO cf [...]con l'avv. Alessandro Bignardi
* * *
Conclusioni
Per parte attrice ricorrente: come da note di udienza
Per parte convenuta resistente: come da note di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “con- cisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
- di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse
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risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giu- ridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, si espone:
Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 e art undecies cpc l'avv. MAURA VERONESE evocava in giudizio MO AB per una serie di procedimenti (stragiudiziali e giudiziali) per cui aveva prestato la propria attività professionale di avvocato.
Nella specie
-raccomandata 06.3.2018 al Concessionario per denunciare una serie di gravi di- fetti di conformità del bene acquistato, con successivi scambi epistolari che però non sortivano effetto di bonaria risoluzione;

-causa civile innanzi al Giudice di Pace di Rovigo n. 2556/2018 RG

contro

Autocar di GA IS & C. snc;

-atto di precetto e conseguente pignoramento presso terzi RGE 675/2019;

-causa di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 cpc e successiva sospen- sione;

-offerta reale;

-ulteriore procedimento monitorio.
Per tali attività l'avv. VERONESE assume di essere creditrice di MO AB per la complessiva somma di euro 3.115,81 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, o la diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Si costituiva MO AB che:
-eccepiva la incompetenza del Tribunale adito in quanto compente per valore sa- rebbe il Giudice di Pace di Rovigo;

-eccepiva l'improcedibilità della azione promossa dall'avv. VERONESE in quanto non
è stata precedentemente esperita la negoziazione assisista di cui all'art. 3 D. Lgs.
132/2014;

-svolgeva domanda riconvenzionale per danno patrimoniale da responsabilità pro- fessionale per omessa informazione circa la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato e inadempimento dell'obbligo professionale di informazione e dis- suasione in merito alla proponibilità di azione esecutiva e alla resistenza nel relativo procedimento di opposizione all'esecuzione;

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-contestava l'importo richiesto dall'avv. MAURA VERONESE anche per non avere la stessa conteggiato l'importo di euro 423,67 già corrisposto, e perché comunque le stesse sono eccessive rispetto all'attività svolta.
Il Giudice alla prima udienza invitava le parti a trovare un accordo bonario.
Le parti non riuscivano a trovare una soluzione bonaria.
Con note sostitutive di udienza autorizzate, la ricorrente:
-respingeva la eccezione di incompetenza del Tribunale adito in quanto trattandosi di questione (quella patrocinata in favore della resistente) che ha investito più uffici giudiziari la competenza è di quello che per ultimo se ne è occupato;

-respingeva la eccezione di improcedibilità in quanto il caso di specie non rientra nell'alveo della negoziazione assistita, trattandosi di rapporto fra professionista e consumatore;

-respingeva qualsivoglia inadempimento professionale e quindi ogni pretesa risar- citoria per qualsivoglia voce;

-che comunque parte resistente non ha dato prova che all'epoca delle azioni giudi- ziali rientrasse tra coloro che potevano essere ammesse al gratuito patrocinio;

-respingeva la circostanza di non aver preso in considerazione
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