Trib. Firenze, sentenza 23/09/2024, n. 2889

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 23/09/2024, n. 2889
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2889
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S G Presidente Relatore dott.ssa D G Giudice dott.ssa I B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11700/2022 promossa da: on l'avv. L D M e l'avv. P M. Parte_1
RICORRENTE contro on l'avv. B C Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI per il ricorrente: all'udienza del 18.04.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in PCT in data
15.04.2024, affinché “l'ill.mo Tribunale (…) voglia, contraris reiectis e previe declaratorie di rito:
1) dare atto che la moglie ha lasciato in data 25.07.2022 la casa familiare sita in Via
Masaccio n. 92 Firenze, di proprietà esclusiva della Sig.ra figlia del Persona_1
ricorrente;

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2) dare atto che con sentenza non definitiva 26-27/04/2023 n. 1269/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la separazione personale dei coniugi
e , sposati in L'Havana (Cuba) in data Parte_1 Controparte_2
16.05.2013, matrimonio trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Firenze atto n.104 parte 2 serie C1 anno 2014;

3) addebitare la separazione ex art. 151, 2° comma c.c. alla moglie Sig.ra
[...]
per i comportamenti contrari ai doveri del matrimonio dalla Controparte_2
stessa tenuti ed illustrati negli atti difensivi;

4) dare atto che nessun assegno di contributo al mantenimento della moglie è dovuto stante
l'addebitabilità della separazione alla stessa, la giovane età della convenuta, la sua piena capacità lavorativa e le sue condizioni economico-patrimoniali;

5) respingere tutte le altre domande proposte dalla convenuta ed in particolare le domande della stessa in merito alla addebitabilità della separazione al Dott. Parte_1 all'assegnazione della casa coniugale sita in Via Masaccio n. 92 Firenze, di proprietà esclusiva della Sig.ra ed in merito al contributo al mantenimento dei Persona_1
minori dalla stessa richiesto;

In subordine, nella denegata ipotesi di conferma di un contributo mensile del padre al mantenimento del minore si chiede che tale contributo venga stabilito Parte_1 nella misura massima di €. 100,00= (€ cento) mensili oltre rivalutazione Istat parametrandolo al costo della vita a Cuba ove il minore ha sempre risieduto e risiede stabilmente;

Con il favore di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi come già dedotti ed articolati nella memoria ex art. 183, 6°comma n. 2 cpc”. per la resistente: all'udienza del 18.04.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in PCT in data
16.04.2024, affinché “il Tribunale Voglia, contrariis reiectis:
-Dare atto che con sentenza non definitiva n. 1269/2023, passata in giudicato, il Tribunale di
Firenze ha dichiarato la separazione tra i coniugi – Parte_1 [...]
;
pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi Controparte_2 [...] sposati a L'Avana (Cuba) il 16.05.2021, matrimonio trascritto in Italia nei Parte_2
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Registri di Stato Civile del Comune di Firenze att. N.104 parte 2 serie C1 anno 2014, e decisa con sentenza non definitiva n. 1269/2023 pubblicata il 27.04.2023, passata in giudicato, a carico del sig. attesa la circostanza che lo stesso ha Parte_1
intrattenuto relazioni extraconiugali e ha violato reiteratamente i doveri di assistenza morale
e materiale tra i coniugi;
confermare e condannare il padre, Sig. al versamento di assegno Parte_1 perequativo in misura pari a 300,00 € per e/o la Parte_3
diversa o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesta Autorità oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie;
condannare il padre, sig. , per le motivazioni addotte, al pagamento di Parte_1 assegno perequativo in misura pari a 300,00 € a favore di e/o la Parte_4
diversa o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesta Autorità oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie. confermare l'affidamento superesclusivo alla sola madre del minore Controparte_2 Parte_3
e del minore .
[...] Parte_4
Condannare il sig. alla corresponsione a favore della moglie Parte_1
dell'assegno di mantenimento mensile nella misura di € Controparte_2
800,00 oltre all'assegnazione, ancorché temporanea, della casa familiare onde consentire alla resistente una sistemazione consona anche per i figli come già richiesto anche in memoria tenuto conto del divario dei redditi tra il ricorrente e la resistente le parti come da documentazione prodotta.
- Respingere tutte le richieste di parte avversaria con particolare riferimento alla domanda di addebito richiesta nei confronti della signora Con espressa riserva di CP_2 procedere all'azione di riconoscimento della paternità di Persona_2
con ogni conseguenza. Con vittoria di spese e compensi anche del reclamo.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione, occorrendo, delle richieste istruttorie formulate in memoria 183 co. 6 n.2 e 3 depositate rispettivamente il 23.06.23 e 14.07.23 che qui si richiamano e trascrivono e comunque quanto richiesto in atti.”
Fatto e Diritto
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1. Con ricorso depositato il 21.10.2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio in L'Havana Controparte_2
(Cuba) in data 16.05.2013. A fondamento del ricorso il ha dedotto di aver Pt_1
conosciuto la moglie, al tempo diciottenne e già madre di un figlio di quattro anni, e di aver instaurato con lei una relazione sentimentale nel 2009 durante una delle abituali vacanze che era solito trascorrere a Cuba. Nei successivi quattro anni, in occasione dei soggiorni sull'isola, aveva continuato a frequentare che da parte sua, Controparte_2
in tale
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