Trib. Siracusa, sentenza 15/11/2024, n. 2323
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Testo completo
N. 3145/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. V M Presidente
Dott. F M G
Dott.ssa M L G rel.ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145/2020 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
, nata a Siracusa il 20.04.1985, residente a Canicattini B (SR) in Parte_1
via Magenta 332 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. TRINGALI C.F._1
E, giusta procura in atti;
- attore contro
, nato a Siracusa il 17/05/1982, residente in Canicattini Controparte_1
B, via Principessa Iolanda n.100, CF , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ANNA LINDA PAPA, giusta procura in atti;
- convenuto
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con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 9.02.2021);
***
All'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, senza assegnazione dei termini, stante la rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 24.07.2020 premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con (in data 27.07.2013) dal quale nasceva la figlia Controparte_1
(in data 15.12.2015), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito
e statuirsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita del padre, secondo quanto indicato in ricorso, porsi in capo al resistente l'obbligo di corrisponderle 800,00 euro al mese a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, oltre spese straordinarie al 50%, ed ulteriori 300,00 euro mensili per sé;
infine chiedeva condannare il sig. : a restituire alla ricorrente la somma di Controparte_1
€.10.000,00 avuta in prestito per il suo mantenimento in Romania, a corrisponderle la somma di € 20.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità aquiliana (artt. 2043-2059 c.c.), quale ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa subito per l'illecita condotta posta in essere dal coniuge, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 6.893,30, a restituire, in favore della ricorrente, gli assegni Pt_1 familiari percepiti e trattenuti indebitamente dal giorno dell'abbandono del tetto coniugale
e disporre che tali assegni coniugali siano attribuiti alla sig.ra in via diretta. Pt_1
A sostegno della domanda di addebito, esponeva che il resistente aveva violato i doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza materiale e collaborazione e che per tali ragioni era venuta meno l'affectio coniugalis.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.11.2020, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei fatti rappresentata Controparte_1 dalla e, associandosi alla richiesta di separazione, si opponeva all'affidamento Pt_1
esclusivo della figlia minore, chiedendo di regolamentare in modo ampio la frequentazione
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tra padre e figlia e di prevedere che i genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
All'udienza presidenziale del 30.11.2020, rimaneva vano il tentativo di conciliazione tra le parti e il Presidente, con ordinanza riservata, ex art. 708 c.p.c., depositata in data
24.12.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso
Per_ della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ivi indicate;
inoltre, preso atto, da un lato, della titolarità in capo al
di un reddito netto da lavoro dipendente di € 1.223,00 al mese, e, dall'altro, CP_1 presumendosi che la moglie percepisse redditi dall'attività professionale di “personal fitness coach” poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_ figlia minore versando a entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per la figlia.
La causa veniva istruita, sia documentalmente, che con l'interrogatorio formale della ricorrente e mediante prova per testi.
All'udienza del 7.11.2024 esaurita l'istruzione, le parti precisavano le conclusioni, come in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge, stante la rinuncia.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente va rigettata essendo infondata.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la
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pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002;
Cass 6697/2009;
Cass. 9074/2011;
Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie è mancata del tutto la prova che la fine della relazione matrimoniale sia eziologicamente collegata a condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere dal resistente.
3.1. In primo luogo, con riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, la stessa
[...]
in punto di allegazioni, ha sostenuto di aver avuto (solo) sospetti della esistenza di Pt_1
relazioni extraconiugali del marito e che la conferma di tali sospetti le era finalmente giunta in data 1 dicembre 2019 quando il aveva già definitivamente lasciato la CP_1
casa coniugale.
Dunque, solo in seguito alla interruzione definitiva della convivenza, per scelta del marito
(come riferito dalla stessa), e quando dunque la relazione era già in crisi (in quanto il marito già da novembre del 2019 non dormiva in casa perché voleva capire la natura dei suoi sentimenti) La era venuta a conoscenza dei tradimenti, per cui non può Parte_1 ritenersi sussistere nesso causale tra l'interruzione del rapporto coniugale e la scoperta dell'infedeltà altrui.
Tale ricostruzione è stata confermata da parte convenuta la quale ha sostenuto appunto che la relazione con altra donna era iniziata quando il rapporto coniugale era già in crisi.
pagina 4 di 12 3.2. Anche con riferimento all'asserita violazione del dovere di coabitazione può ritenersi che l'allontanamento definitivo del coniuge è stata una conseguenza dell'ormai deteriorato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. V M Presidente
Dott. F M G
Dott.ssa M L G rel.ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145/2020 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
, nata a Siracusa il 20.04.1985, residente a Canicattini B (SR) in Parte_1
via Magenta 332 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. TRINGALI C.F._1
E, giusta procura in atti;
- attore contro
, nato a Siracusa il 17/05/1982, residente in Canicattini Controparte_1
B, via Principessa Iolanda n.100, CF , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ANNA LINDA PAPA, giusta procura in atti;
- convenuto
pagina 1 di 12
con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 9.02.2021);
***
All'udienza del 7.11.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, senza assegnazione dei termini, stante la rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 24.07.2020 premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con (in data 27.07.2013) dal quale nasceva la figlia Controparte_1
(in data 15.12.2015), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito
e statuirsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita del padre, secondo quanto indicato in ricorso, porsi in capo al resistente l'obbligo di corrisponderle 800,00 euro al mese a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, oltre spese straordinarie al 50%, ed ulteriori 300,00 euro mensili per sé;
infine chiedeva condannare il sig. : a restituire alla ricorrente la somma di Controparte_1
€.10.000,00 avuta in prestito per il suo mantenimento in Romania, a corrisponderle la somma di € 20.000,00, o quell'altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità aquiliana (artt. 2043-2059 c.c.), quale ristoro del danno non patrimoniale dalla stessa subito per l'illecita condotta posta in essere dal coniuge, al pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 6.893,30, a restituire, in favore della ricorrente, gli assegni Pt_1 familiari percepiti e trattenuti indebitamente dal giorno dell'abbandono del tetto coniugale
e disporre che tali assegni coniugali siano attribuiti alla sig.ra in via diretta. Pt_1
A sostegno della domanda di addebito, esponeva che il resistente aveva violato i doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza materiale e collaborazione e che per tali ragioni era venuta meno l'affectio coniugalis.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.11.2020, si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei fatti rappresentata Controparte_1 dalla e, associandosi alla richiesta di separazione, si opponeva all'affidamento Pt_1
esclusivo della figlia minore, chiedendo di regolamentare in modo ampio la frequentazione
pagina 2 di 12
tra padre e figlia e di prevedere che i genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
All'udienza presidenziale del 30.11.2020, rimaneva vano il tentativo di conciliazione tra le parti e il Presidente, con ordinanza riservata, ex art. 708 c.p.c., depositata in data
24.12.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso
Per_ della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ivi indicate;
inoltre, preso atto, da un lato, della titolarità in capo al
di un reddito netto da lavoro dipendente di € 1.223,00 al mese, e, dall'altro, CP_1 presumendosi che la moglie percepisse redditi dall'attività professionale di “personal fitness coach” poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Per_ figlia minore versando a entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per la figlia.
La causa veniva istruita, sia documentalmente, che con l'interrogatorio formale della ricorrente e mediante prova per testi.
All'udienza del 7.11.2024 esaurita l'istruzione, le parti precisavano le conclusioni, come in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge, stante la rinuncia.
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente va rigettata essendo infondata.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la
pagina 3 di 12
pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. fra le tante Cass
15223/2002;
Cass 6697/2009;
Cass. 9074/2011;
Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel caso di specie è mancata del tutto la prova che la fine della relazione matrimoniale sia eziologicamente collegata a condotte contrarie ai doveri matrimoniali poste in essere dal resistente.
3.1. In primo luogo, con riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, la stessa
[...]
in punto di allegazioni, ha sostenuto di aver avuto (solo) sospetti della esistenza di Pt_1
relazioni extraconiugali del marito e che la conferma di tali sospetti le era finalmente giunta in data 1 dicembre 2019 quando il aveva già definitivamente lasciato la CP_1
casa coniugale.
Dunque, solo in seguito alla interruzione definitiva della convivenza, per scelta del marito
(come riferito dalla stessa), e quando dunque la relazione era già in crisi (in quanto il marito già da novembre del 2019 non dormiva in casa perché voleva capire la natura dei suoi sentimenti) La era venuta a conoscenza dei tradimenti, per cui non può Parte_1 ritenersi sussistere nesso causale tra l'interruzione del rapporto coniugale e la scoperta dell'infedeltà altrui.
Tale ricostruzione è stata confermata da parte convenuta la quale ha sostenuto appunto che la relazione con altra donna era iniziata quando il rapporto coniugale era già in crisi.
pagina 4 di 12 3.2. Anche con riferimento all'asserita violazione del dovere di coabitazione può ritenersi che l'allontanamento definitivo del coniuge è stata una conseguenza dell'ormai deteriorato
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