Trib. Terni, sentenza 04/11/2024, n. 154
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Testo completo
N. R.G. 1220 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M V Presidente rel.
Dott.ssa M D B Giudice
Dott.ssa E I Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1220 /2024, promossa da:
, parte nata a TERNI (TR) il 25/04/1998 con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. C R parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a NARNI (TR) il 11/04/2002 , con il patrocinio dell'avv. CP_2
M C parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole premettendo:
-che dall'unione tra le parti è nato in data 14.11.2020 il figlio Persona_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- che le parti dimoravano, nel corso della convivenza, unitamente al figlio in immobile concesso in comodato dai genitori del CP_1
- che la parti hanno interrotto la loro convivenza con decorrenza dal maggio 2023, e
si è trasferita –unitamente al figlio minorenne – presso un appartamento CP_2 ammobiliato sito in Terni;
- che attualmente la risulta occupata presso uno studio medico di medicina CP_2 generale, con uno stipendio netto di circa € 700,00;
- che il isulta assunto - con contratto a tempo determinato –con un salario mensile CP_1 netto di circa € 1.200,00;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto di seguito indicato:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Terni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni