Trib. Pavia, sentenza 26/01/2024, n. 225
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Testo completo
N. R.G. 3045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3045/2022 promossa da:
FINO 1 SECURITISATION S.R.L. (P.I: 09966380967) e, per essa, quale mandataria,
DOVALUE S.P.A. (P.I: 02659940239), in persona del procuratore con poteri di firma p.t. giusta procura notarile allegata in atti, assistita e difesa, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. TITO ZILIOLI del foro di Verona;
ATTORE contro
EL DI (C.F: [...]), LU ZA (C.F:
[...]), OV ZA (C.F: [...]) e
RT ZA (C.F: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ALESSANDRO BASTUBBE del foro di
Pavia;
CONVENUTI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito - accertare e dichiarare che i Sig.ri AR CA, AR GI e
AR TO sono decaduti dal beneficio d'inventario e sono, per l'effetto, eredi puri
e semplici, ai sensi dell'art. 493 c.c., del padre Sig. NO AR, deceduto in data
25.08.2008 per avere compiuto un atto di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius in assenza di apposita autorizzazione da parte del Tribunale competente ai sensi degli art. 747 ss c.p.c.;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra DI RN è erede pura e semplice del Sig. NO AR, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., per aver compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità in virtù del quale deve intendersi revocata la rinuncia all'eredità effettuata con atto a rogito del Notaio
Ileana Maestroni dell'08.09.2008 (n. 25759/6328 rep.), - per l'effetto, dichiarare che il Sig.
ZA LU, c.f. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], 25135 – Brescia (BS), la Sig.ra ZA
OV, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente in
Strada Chitola n. 82/5, 27029 – Vigevano (PV), il Sig. ZA RT, c.f.
[...], nato a [...] il [...], residente in [...]n.
82/5, 27029 – Vigevano (PV) e la Sig.ra DI EL, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente in [...], 25135 – Brescia (BS), hanno acquistato iure successionis per successione di NO AR nato a [...]
(BS) il 20.02.1951, residente in [...]5, è deceduto in data 25.08.2008 a Pavia, la quota di 2/4 del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Castiglione delle Stiviere e censiti al Catasto Terreni, fg. 13 part. 39, part. 40, part. 41, nonchè la quota di 1/2 del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Castiglione delle Stiviere e censiti al Catasto Terreni, fg. 13 part. 104, part. 105, porz. AA, part. 105, porz. AB, e fg. 29 part. 1 ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate) Mantova, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità. In ogni caso - con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori di legge.”;
- parte convenuta: “a) in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata
l'assenza di legittimazione ad agire o in subordine di interesse ad agire in capo a parte attrice, rigettare le domande giudiziali di parte attrice;
b) in via subordinata, nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande giudiziali di parte attrice;
c) in via estremamente subordinata, nel merito, per tutti i rispettivi motivi esposti in narrativa, rigettare le domande giudiziali di parte attrice proposte contro i convenuti RN DI
e TO AR. Con vittoria di spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Fino 1 Securitisation S.r.l. - nella premessa di avere acquistato da UniCredit S.p.A., tra gli altri, il credito vantato nei confronti della ditta “AR
NC, NO, AS e BR S.s.” e dei soci illimitatamente responsabili in forza di contratto di cessione di crediti in blocco (c.d. cartolarizzazione) stipulato in data 14.07.2017 e pubblicato per avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 93 del 8.08.2017 (doc. 4 e 5) - ha
agito, per il tramite della mandataria doValue S.p.A., nei confronti del coniuge e dei figli dell'ex socio amministratore NO AR, deceduto in data 25.08.2008 (doc. 14), esponendo:
- che in forza di una serie di finanziamenti agrari garantiti da ipoteca e di altri rapporti bancari
e finanziari, la Unicredit S.p.a. vantava ragioni di credito nei confronti dell'impresa
“AR NC, NO, AS e BR s.s.” (ora Società agricola AR
NC e figli s.s.) e dei soci illimitatamente responsabili per complessivi € 6.903.565,06;
- che, subentrata nella titolarità del credito, la cessionaria interveniva nelle procedure esecutive e concorsuali intraprese nei confronti della società e dei condebitori solidali e veniva ammessa al passivo della procedura di sovraindebitamento n. 31/2017 (doc. 12);
- che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con due distinti contratti di mutuo agrario stipulati, rispettivamente, in data 29.04.2004 (doc. 6) e in data
9.03.2006 (doc. 9), veniva iscritta ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili (doc. 7, 8, 10, 11), tra cui quelli facenti capo al socio NO
AR;
- che NO AR decedeva ab intestato in Pavia il 25.08.2008 (doc. 14) e che alla sua successione venivano chiamati, per legge, la moglie DI RN e i figli AR
CA, GI e TO (doc. 15);
- che con atto a rogito Notaio dott.ssa I. Maestroni del 08.09.2008, registrato a Vigevano (PV) in data 30.09.2008, RN DI rinunciava all'eredità del coniuge (doc. 16), mentre, quanto ai figli: CA AR, attesa la maggiore età, accettava l'eredità con beneficio
d'inventario (doc. 17);
GI e TO AR, all'epoca minorenni, accettavano
l'eredità del padre con beneficio di inventario per il tramite della madre (previa autorizzazione del G.T. del Trib. Vigevano) con atto a rogito Notaio dott. G. Pandolfi del
28.09.2009 (doc. 18);
- che l'inventario dell'eredità beneficiata veniva redatto in data 11.05.2009 (doc. 19) e includeva anche gli appezzamenti di terreno gravati da ipoteca volontaria iscritta a favore della banca (cedente);
- che gli eredi beneficiati non provvedevano nè alla liquidazione dei beni dell'eredità, né al rilascio in favore dei creditori;
- che in data 8.05.2015 tutti i convenuti concedevano ad un terzo i suddetti terreni gravati da ipoteca con contratto di affitto agrario ex L. n. 203 del 1982, per la durata di quindici anni, spendendo espressamente le qualità di “parte concedente” e “comproprietari” dei terreni caduti in successione ereditaria;
- che il contratto di affittanza agraria veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di CH al prot. n. 2826 serie 3 T (doc. 20) e risultava altresì citato nella relazione estimativa disposta dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Mantova (doc. 13).
Sulla base di quanto premesso, l'attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la decadenza dei coeredi AR CA, AR GI e AR TO dal beneficio
d'inventario e l'acquisto della qualità di eredi puri e semplici del de cuius, per avere loro compiuto un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto beni ricompresi nell'asse ereditario in assenza delle prescritte autorizzazioni giudiziarie ai sensi degli artt. 493 c.c. e 747 ss c.p.c., nonché
l'acquisto della qualità di erede del de cuius da parte di DI RN, per avere compiuto un atto che presuppone la revoca della precedente rinuncia e la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Con comparsa di risposta del 16.11.2022, i convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio eccependo:
- che, in vita, il de cuius aveva ceduto agli altri soci e al socio entrante la propria quota di partecipazione nella società con atto sottoscritto in data 12.10.2006 e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 24.10.2006 (doc. 1);
- che per effetto della liberazione del socio uscente, gli unici legittimati passivi delle pretese creditorie dovevano essere la società agricola e gli attuali soci;
- che, in ogni caso, il presunto credito residuo rimaneva sottoposto alla previa escussione del patrimonio societario;
- che in seguito alla redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata (doc. 5-6) era stata formalmente avviata la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità con avviso notarile pubblicato in G.U., Parte Seconda n. 132 del 9.11.2013 (doc. 7), da cui non risultavano le posizioni contrattuali dedotte dalla parte attrice;
- che difettava l'interesse ad agire, dal momento che il credito era destinato a trovare soddisfazione all'interno della procedura concorsale in cui era stato ammesso al passivo con privilegio per l'intero;
- che il contratto di affitto di fondi rustici (già in precedenza detenuti, senza titolo, dalla famiglia dell'affittuario) non ha avuto l'effetto di trasferire la proprietà dei beni ereditari e neppure di costituire un vincolo reale in favore dell'affittuario, sicché l'atto negoziale non poteva rientrare tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali era richiesta
l'autorizzazione giudiziale a pena di decadenza dal beneficio ex art. 493 c.c.;
- che la rinunziante era intervenuta nel contratto in questione come legale rappresentante
esercente la responsabilità genitoriale del figlio TO, all'epoca ancora minorenne, senza assumere alcun altro ruolo “in proprio”.
Per le ragioni così compendiate, i convenuti hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Verificata la procedibilità delle domande, sul presupposto della loro attrazione alla materia delle successioni ereditarie ex art. 5, co. 1-bis D.lgs. n. 28/2010 (v. ud. 7.12.2022), la causa è proseguita in istruttoria con l'acquisizione delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3045/2022 promossa da:
FINO 1 SECURITISATION S.R.L. (P.I: 09966380967) e, per essa, quale mandataria,
DOVALUE S.P.A. (P.I: 02659940239), in persona del procuratore con poteri di firma p.t. giusta procura notarile allegata in atti, assistita e difesa, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv. TITO ZILIOLI del foro di Verona;
ATTORE contro
EL DI (C.F: [...]), LU ZA (C.F:
[...]), OV ZA (C.F: [...]) e
RT ZA (C.F: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ALESSANDRO BASTUBBE del foro di
Pavia;
CONVENUTI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito - accertare e dichiarare che i Sig.ri AR CA, AR GI e
AR TO sono decaduti dal beneficio d'inventario e sono, per l'effetto, eredi puri
e semplici, ai sensi dell'art. 493 c.c., del padre Sig. NO AR, deceduto in data
25.08.2008 per avere compiuto un atto di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni ricompresi nell'asse ereditario del de cuius in assenza di apposita autorizzazione da parte del Tribunale competente ai sensi degli art. 747 ss c.p.c.;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra DI RN è erede pura e semplice del Sig. NO AR, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., per aver compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità in virtù del quale deve intendersi revocata la rinuncia all'eredità effettuata con atto a rogito del Notaio
Ileana Maestroni dell'08.09.2008 (n. 25759/6328 rep.), - per l'effetto, dichiarare che il Sig.
ZA LU, c.f. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], 25135 – Brescia (BS), la Sig.ra ZA
OV, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente in
Strada Chitola n. 82/5, 27029 – Vigevano (PV), il Sig. ZA RT, c.f.
[...], nato a [...] il [...], residente in [...]n.
82/5, 27029 – Vigevano (PV) e la Sig.ra DI EL, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente in [...], 25135 – Brescia (BS), hanno acquistato iure successionis per successione di NO AR nato a [...]
(BS) il 20.02.1951, residente in [...]5, è deceduto in data 25.08.2008 a Pavia, la quota di 2/4 del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Castiglione delle Stiviere e censiti al Catasto Terreni, fg. 13 part. 39, part. 40, part. 41, nonchè la quota di 1/2 del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Castiglione delle Stiviere e censiti al Catasto Terreni, fg. 13 part. 104, part. 105, porz. AA, part. 105, porz. AB, e fg. 29 part. 1 ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Agenzia delle Entrate) Mantova, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità. In ogni caso - con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori di legge.”;
- parte convenuta: “a) in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata
l'assenza di legittimazione ad agire o in subordine di interesse ad agire in capo a parte attrice, rigettare le domande giudiziali di parte attrice;
b) in via subordinata, nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande giudiziali di parte attrice;
c) in via estremamente subordinata, nel merito, per tutti i rispettivi motivi esposti in narrativa, rigettare le domande giudiziali di parte attrice proposte contro i convenuti RN DI
e TO AR. Con vittoria di spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Fino 1 Securitisation S.r.l. - nella premessa di avere acquistato da UniCredit S.p.A., tra gli altri, il credito vantato nei confronti della ditta “AR
NC, NO, AS e BR S.s.” e dei soci illimitatamente responsabili in forza di contratto di cessione di crediti in blocco (c.d. cartolarizzazione) stipulato in data 14.07.2017 e pubblicato per avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 93 del 8.08.2017 (doc. 4 e 5) - ha
agito, per il tramite della mandataria doValue S.p.A., nei confronti del coniuge e dei figli dell'ex socio amministratore NO AR, deceduto in data 25.08.2008 (doc. 14), esponendo:
- che in forza di una serie di finanziamenti agrari garantiti da ipoteca e di altri rapporti bancari
e finanziari, la Unicredit S.p.a. vantava ragioni di credito nei confronti dell'impresa
“AR NC, NO, AS e BR s.s.” (ora Società agricola AR
NC e figli s.s.) e dei soci illimitatamente responsabili per complessivi € 6.903.565,06;
- che, subentrata nella titolarità del credito, la cessionaria interveniva nelle procedure esecutive e concorsuali intraprese nei confronti della società e dei condebitori solidali e veniva ammessa al passivo della procedura di sovraindebitamento n. 31/2017 (doc. 12);
- che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con due distinti contratti di mutuo agrario stipulati, rispettivamente, in data 29.04.2004 (doc. 6) e in data
9.03.2006 (doc. 9), veniva iscritta ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili (doc. 7, 8, 10, 11), tra cui quelli facenti capo al socio NO
AR;
- che NO AR decedeva ab intestato in Pavia il 25.08.2008 (doc. 14) e che alla sua successione venivano chiamati, per legge, la moglie DI RN e i figli AR
CA, GI e TO (doc. 15);
- che con atto a rogito Notaio dott.ssa I. Maestroni del 08.09.2008, registrato a Vigevano (PV) in data 30.09.2008, RN DI rinunciava all'eredità del coniuge (doc. 16), mentre, quanto ai figli: CA AR, attesa la maggiore età, accettava l'eredità con beneficio
d'inventario (doc. 17);
GI e TO AR, all'epoca minorenni, accettavano
l'eredità del padre con beneficio di inventario per il tramite della madre (previa autorizzazione del G.T. del Trib. Vigevano) con atto a rogito Notaio dott. G. Pandolfi del
28.09.2009 (doc. 18);
- che l'inventario dell'eredità beneficiata veniva redatto in data 11.05.2009 (doc. 19) e includeva anche gli appezzamenti di terreno gravati da ipoteca volontaria iscritta a favore della banca (cedente);
- che gli eredi beneficiati non provvedevano nè alla liquidazione dei beni dell'eredità, né al rilascio in favore dei creditori;
- che in data 8.05.2015 tutti i convenuti concedevano ad un terzo i suddetti terreni gravati da ipoteca con contratto di affitto agrario ex L. n. 203 del 1982, per la durata di quindici anni, spendendo espressamente le qualità di “parte concedente” e “comproprietari” dei terreni caduti in successione ereditaria;
- che il contratto di affittanza agraria veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di CH al prot. n. 2826 serie 3 T (doc. 20) e risultava altresì citato nella relazione estimativa disposta dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Mantova (doc. 13).
Sulla base di quanto premesso, l'attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la decadenza dei coeredi AR CA, AR GI e AR TO dal beneficio
d'inventario e l'acquisto della qualità di eredi puri e semplici del de cuius, per avere loro compiuto un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto beni ricompresi nell'asse ereditario in assenza delle prescritte autorizzazioni giudiziarie ai sensi degli artt. 493 c.c. e 747 ss c.p.c., nonché
l'acquisto della qualità di erede del de cuius da parte di DI RN, per avere compiuto un atto che presuppone la revoca della precedente rinuncia e la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Con comparsa di risposta del 16.11.2022, i convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio eccependo:
- che, in vita, il de cuius aveva ceduto agli altri soci e al socio entrante la propria quota di partecipazione nella società con atto sottoscritto in data 12.10.2006 e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Brescia il 24.10.2006 (doc. 1);
- che per effetto della liberazione del socio uscente, gli unici legittimati passivi delle pretese creditorie dovevano essere la società agricola e gli attuali soci;
- che, in ogni caso, il presunto credito residuo rimaneva sottoposto alla previa escussione del patrimonio societario;
- che in seguito alla redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata (doc. 5-6) era stata formalmente avviata la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità con avviso notarile pubblicato in G.U., Parte Seconda n. 132 del 9.11.2013 (doc. 7), da cui non risultavano le posizioni contrattuali dedotte dalla parte attrice;
- che difettava l'interesse ad agire, dal momento che il credito era destinato a trovare soddisfazione all'interno della procedura concorsale in cui era stato ammesso al passivo con privilegio per l'intero;
- che il contratto di affitto di fondi rustici (già in precedenza detenuti, senza titolo, dalla famiglia dell'affittuario) non ha avuto l'effetto di trasferire la proprietà dei beni ereditari e neppure di costituire un vincolo reale in favore dell'affittuario, sicché l'atto negoziale non poteva rientrare tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali era richiesta
l'autorizzazione giudiziale a pena di decadenza dal beneficio ex art. 493 c.c.;
- che la rinunziante era intervenuta nel contratto in questione come legale rappresentante
esercente la responsabilità genitoriale del figlio TO, all'epoca ancora minorenne, senza assumere alcun altro ruolo “in proprio”.
Per le ragioni così compendiate, i convenuti hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Verificata la procedibilità delle domande, sul presupposto della loro attrazione alla materia delle successioni ereditarie ex art. 5, co. 1-bis D.lgs. n. 28/2010 (v. ud. 7.12.2022), la causa è proseguita in istruttoria con l'acquisizione delle
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