Trib. Torino, sentenza 25/01/2024, n. 527
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Testo completo
N. R.G. 4148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A T Presidente Relatore
dott. S A G
dott. I M G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4148/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA AURELIO SAFFI, 2 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. GHILARDELLI SIMONA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 19/10/2023
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RIVALTA DI TORINO il 18/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI
TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 14/06/2022, confermato in data 26/07/2022.
Con ricorso depositato il 21/02/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera
b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti sono comparsi all'udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 d.l. 18/2020 e succ. modif. ed hanno insistito nelle loro comuni istanze. All'esito il Presidente rinviava ad altra udienza figurativa, invitando le parti ad integrare ed a modificare le condizioni di separazione. A seguito di ulteriore rinvio la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A T Presidente Relatore
dott. S A G
dott. I M G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4148/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA AURELIO SAFFI, 2 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. GHILARDELLI SIMONA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 19/10/2023
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RIVALTA DI TORINO il 18/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI
TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 14/06/2022, confermato in data 26/07/2022.
Con ricorso depositato il 21/02/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera
b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti sono comparsi all'udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 d.l. 18/2020 e succ. modif. ed hanno insistito nelle loro comuni istanze. All'esito il Presidente rinviava ad altra udienza figurativa, invitando le parti ad integrare ed a modificare le condizioni di separazione. A seguito di ulteriore rinvio la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
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