Trib. Torino, sentenza 25/01/2024, n. 527

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 25/01/2024, n. 527
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 527
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 4148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A T Presidente Relatore
dott. S A G
dott. I M G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4148/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA AURELIO SAFFI, 2 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. GHILARDELLI SIMONA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate congiuntamente in data 19/10/2023
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RIVALTA DI TORINO il 18/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI
TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 14/06/2022, confermato in data 26/07/2022.
Con ricorso depositato il 21/02/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera
b) della legge 1/12/1970 n. 898
, successivamente modificata.
I ricorrenti sono comparsi all'udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 d.l. 18/2020 e succ. modif. ed hanno insistito nelle loro comuni istanze. All'esito il Presidente rinviava ad altra udienza figurativa, invitando le parti ad integrare ed a modificare le condizioni di separazione. A seguito di ulteriore rinvio la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
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