Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2024, n. 1140
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Daga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4167/2023 promossa da:
PET SRL, C.F. 04135290981, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico LE AT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE' MEDICI
RICCARDO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE nei confronti di
IO DE, C.F. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BARBERA MAURO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
BU MI, C.F. [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
LOSI ALBERTO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
IC SU (CF [...]) residente in [...];
BU ST (CF [...]), residente in [...];
SU AR (CF [...]), residente in [...]:
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede.
CONCLUSIONI
Per PET SRL:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale adito, giudice designato, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Proposta, con il presente atto, ai sensi degli arti. 221 e ss. c.p.c., querela di falso del documento supra
(cfr. doc. 9), accertare e dichiarare la falsità del predetto contratto di finanziamento del 16.8.2021 prodotto dal convenuto signor DE RI nella procedura di ingiunzione R.G. n. 14268/2021 —
Tribunale di Brescia, dott. Luciano Ambrosoli, con riguardo alle sottoscrizioni apposte dal signor
LE AT, in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE
S.r.l., ed alle dichiarazioni negoziali ivi contenute in ordine all'importo complessivo finanziato ed ai termini, importi e modalità di restituzione delle somme finanziate.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA […].
Per BU AN:
Alla luce di quanto esposto, la signora BU AN si associa alle conclusioni, anche in via istruttoria, rassegnate da parte attrice, estendendo se del caso la richiesta C.T.U. grafologica alle sottoscrizioni riferibili alla convenuta e di cui al contratto di fideiussione prodotto sub doc. 10 da PET
S.r.l.;
Per RI DE:
In via principale e nel merito: rigettare le domande contenute nel libello nei confronti del convenuto signor DE RI, in quanto infondate in fatto ed in diritto o come meglio ritenuto;
In via istruttoria: […].
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue
Con atto di citazione ritualmente notificato, PET SRL ha chiesto all'intestato Tribunale l'accertamento
e la dichiarazione della falsità del contratto di finanziamento del 16.8.2021 prodotto dal convenuto
DE RI nel procedimento di ingiunzione r.g. n. 14268/2021 con riguardo alle sottoscrizioni apposte dal sig. LE AT, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società attrice, e alle dichiarazioni negoziali ivi contenute in ordine all'importo complessivo finanziato ed ai termini, importi e modalità di restituzione delle somme finanziate.
pagina 2 di 8
A sostegno della propria domanda parte attrice ha riferito che in data 16.8.2021 è stato concluso tra PE.
S.r.l. (già, La Genesi PE S.r.l., doc. 1), in qualità di società finanziata, e DE RI, in qualità di privato finanziatore, un contratto di finanziamento in forza del quale la società attrice si sarebbe obbligata a restituire l'importo complessivo di € 235.000,00, in cinque rate, la prima di € 120.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 16.9.2024 e l'ultima (la quinta) di € 115.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2024 (registrato nella contabilità di PE S.r.l.). Inoltre, contestualmente alla stipulazione del suddetto contratto di finanziamento, veniva prestata, in via solidale ed indivisibile fra loro, dai signori AN AT, AN BU, Enrica AT e Celestino BU, garanzia fideiussoria a favore di DE RI per l'ammontare complessivo dell'importo finanziato a PE
S.r.l., come da separato contratto di fideiussione.
Tutti i contratti sono stati prontamente comunicati da PE S.r.l. a Cassa Padana – Banca di Credito
Cooperativo SCRL, filiale di Leno, istituto di credito presso il quale sarebbero state versate le somme finanziate la fine di giustificare all'istituto di credito i movimenti di denaro che, nel corso del tempo, si sarebbero susseguiti sul/dal conto corrente intestato a PE S.r.l., a seguito della stipulazione del contratto di finanziamento de quo.
Corrisposte le prime tre rate del finanziamento, DE RI avrebbe poi comunicato al legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE S.r.l., signor LE AT, la volontà di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo che avrebbe azionato nel caso in cui, alle scadenze concordate, la società non avesse adempiuto all'obbligo di restituzione delle somme finanziate, chiedendo altresì la sottoscrizione di un documento con cui avrebbe dovuto riconoscere, in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE S.r.l., il debito in capo alla società finanziata al fine di ottenere l'adozione del decreto ingiuntivo, nonostante, di fatto, il credito finanziato non fosse ancora esigibile.
Su ricorso per ingiunzione del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Daga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4167/2023 promossa da:
PET SRL, C.F. 04135290981, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico LE AT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE' MEDICI
RICCARDO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE nei confronti di
IO DE, C.F. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BARBERA MAURO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
BU MI, C.F. [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
LOSI ALBERTO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
IC SU (CF [...]) residente in [...];
BU ST (CF [...]), residente in [...];
SU AR (CF [...]), residente in [...]:
CONVENUTI CONTUMACI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede.
CONCLUSIONI
Per PET SRL:
pagina 1 di 8 Voglia il Tribunale adito, giudice designato, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Proposta, con il presente atto, ai sensi degli arti. 221 e ss. c.p.c., querela di falso del documento supra
(cfr. doc. 9), accertare e dichiarare la falsità del predetto contratto di finanziamento del 16.8.2021 prodotto dal convenuto signor DE RI nella procedura di ingiunzione R.G. n. 14268/2021 —
Tribunale di Brescia, dott. Luciano Ambrosoli, con riguardo alle sottoscrizioni apposte dal signor
LE AT, in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE
S.r.l., ed alle dichiarazioni negoziali ivi contenute in ordine all'importo complessivo finanziato ed ai termini, importi e modalità di restituzione delle somme finanziate.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA […].
Per BU AN:
Alla luce di quanto esposto, la signora BU AN si associa alle conclusioni, anche in via istruttoria, rassegnate da parte attrice, estendendo se del caso la richiesta C.T.U. grafologica alle sottoscrizioni riferibili alla convenuta e di cui al contratto di fideiussione prodotto sub doc. 10 da PET
S.r.l.;
Per RI DE:
In via principale e nel merito: rigettare le domande contenute nel libello nei confronti del convenuto signor DE RI, in quanto infondate in fatto ed in diritto o come meglio ritenuto;
In via istruttoria: […].
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue
Con atto di citazione ritualmente notificato, PET SRL ha chiesto all'intestato Tribunale l'accertamento
e la dichiarazione della falsità del contratto di finanziamento del 16.8.2021 prodotto dal convenuto
DE RI nel procedimento di ingiunzione r.g. n. 14268/2021 con riguardo alle sottoscrizioni apposte dal sig. LE AT, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società attrice, e alle dichiarazioni negoziali ivi contenute in ordine all'importo complessivo finanziato ed ai termini, importi e modalità di restituzione delle somme finanziate.
pagina 2 di 8
A sostegno della propria domanda parte attrice ha riferito che in data 16.8.2021 è stato concluso tra PE.
S.r.l. (già, La Genesi PE S.r.l., doc. 1), in qualità di società finanziata, e DE RI, in qualità di privato finanziatore, un contratto di finanziamento in forza del quale la società attrice si sarebbe obbligata a restituire l'importo complessivo di € 235.000,00, in cinque rate, la prima di € 120.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 16.9.2024 e l'ultima (la quinta) di € 115.000,00 da corrispondersi entro e non oltre il 31.12.2024 (registrato nella contabilità di PE S.r.l.). Inoltre, contestualmente alla stipulazione del suddetto contratto di finanziamento, veniva prestata, in via solidale ed indivisibile fra loro, dai signori AN AT, AN BU, Enrica AT e Celestino BU, garanzia fideiussoria a favore di DE RI per l'ammontare complessivo dell'importo finanziato a PE
S.r.l., come da separato contratto di fideiussione.
Tutti i contratti sono stati prontamente comunicati da PE S.r.l. a Cassa Padana – Banca di Credito
Cooperativo SCRL, filiale di Leno, istituto di credito presso il quale sarebbero state versate le somme finanziate la fine di giustificare all'istituto di credito i movimenti di denaro che, nel corso del tempo, si sarebbero susseguiti sul/dal conto corrente intestato a PE S.r.l., a seguito della stipulazione del contratto di finanziamento de quo.
Corrisposte le prime tre rate del finanziamento, DE RI avrebbe poi comunicato al legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE S.r.l., signor LE AT, la volontà di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo che avrebbe azionato nel caso in cui, alle scadenze concordate, la società non avesse adempiuto all'obbligo di restituzione delle somme finanziate, chiedendo altresì la sottoscrizione di un documento con cui avrebbe dovuto riconoscere, in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico di PE S.r.l., il debito in capo alla società finanziata al fine di ottenere l'adozione del decreto ingiuntivo, nonostante, di fatto, il credito finanziato non fosse ancora esigibile.
Su ricorso per ingiunzione del
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