Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 2540
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/11/2024 e del deposito delle note sostitutive, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2678/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Carlo Cerrito ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
difensore in Falciano del Massico (CE) in Via Fondo Vigna n. 32 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Enrico CP_1 entile e Antonio D'Avino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo ultimo difensore sito in Castel di Sasso, via Maranisi n. 13 E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Laura Controparte_2 ente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Maddaloni (Ce) alla Via Sant'Eustachio n. 11 RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/03/2019, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede di Mondragone sita in piazza Bergamo dal CP_1 01.11.2012 al 31.10.17 senza fo adramento;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi della settimana dalle 15:30 alle 19:00;
che aveva svolto le mansioni di segreteria, raccolta e conservazione della documentazione in faldoni e/o in via telematica;
che era tenuto ad osservare, sul luogo di lavoro gli ordini e le direttive del titolare Parte_2 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Mar e, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le resistenti, per il periodo dal 01.11.2012 al 31.10.2017 con inquadramento del ricorrente nel livello IV del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambe al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, con vittoria di spese di lite con distrazione
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 30.01.2020, si costituiva in giudizio la resistente
[...] la quale eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza del rapporto di lavoro, ed il difet CP_1 legittimazione passiva. Di fatto, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio rilevandone il mancato beneficio della prestazione lavorativa per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Si costituiva, altresì, la che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_2 infondatezza concludend tto. Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
1
******* Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'azione, proposta, presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo dedotto dal 01.11.2012 al 31.10.2017. Dunque, in tale sede, appare necessario affrontare la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata, disconosciuto, invece, dalla parte convenuta. Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto
rapp.to e difeso dall'avvocato Carlo Cerrito ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
difensore in Falciano del Massico (CE) in Via Fondo Vigna n. 32 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Enrico CP_1 entile e Antonio D'Avino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo ultimo difensore sito in Castel di Sasso, via Maranisi n. 13 E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Laura Controparte_2 ente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Maddaloni (Ce) alla Via Sant'Eustachio n. 11 RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/03/2019, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede di Mondragone sita in piazza Bergamo dal CP_1 01.11.2012 al 31.10.17 senza fo adramento;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi della settimana dalle 15:30 alle 19:00;
che aveva svolto le mansioni di segreteria, raccolta e conservazione della documentazione in faldoni e/o in via telematica;
che era tenuto ad osservare, sul luogo di lavoro gli ordini e le direttive del titolare Parte_2 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Mar e, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le resistenti, per il periodo dal 01.11.2012 al 31.10.2017 con inquadramento del ricorrente nel livello IV del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambe al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, con vittoria di spese di lite con distrazione
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 30.01.2020, si costituiva in giudizio la resistente
[...] la quale eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza del rapporto di lavoro, ed il difet CP_1 legittimazione passiva. Di fatto, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio rilevandone il mancato beneficio della prestazione lavorativa per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Si costituiva, altresì, la che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_2 infondatezza concludend tto. Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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******* Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'azione, proposta, presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo dedotto dal 01.11.2012 al 31.10.2017. Dunque, in tale sede, appare necessario affrontare la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata, disconosciuto, invece, dalla parte convenuta. Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto
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