Trib. Ancona, sentenza 27/03/2024, n. 132
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Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 21.3.2024;richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.3.2024, 12.3.2024, 20.3.2024;ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 128/2023 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 15;
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Po 25/b, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ;;Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla con Controparte_1 successivi contratti a tempo determinato prorogati varie volte dal 27.11.2012 al 15.6.2013, dal 22.1.2014 al 13.4.2014, dal 20.5.2014 al 31.1.2015 con conversione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 29.1.2015;precisa di avere lavorato presso la di Ancona come Controparte_2
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dipendente di Afferma che il rapporto di lavoro si è concluso Controparte_1 per dimissioni 022 per mancato pagamento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2022. Lamenta la mancata corresponsione di alcune poste retributive e in particolare: TFR maturato nel corso dell'intero rapporto, retribuzioni ordinarie per le ultime 4 mensilità, indennità sostitutiva di permessi non goduti, XIII e XIV mensilità da gennaio a dicembre 2022 essendo stato azionato il periodo precedente con altro ricorso, indennità sostitutiva per ferie non godute come riconosciute nei prospetti paga. Adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di Ancona, CP_2 sicché agisce oltre che nei confronti del datore di lavo i confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio, la eccepisce che il ricorrente Controparte_2 non ha provato di avere lavorato tinuativamente nell'ambito degli appalti stipulati tra la convenuta e la Nega che possano Controparte_1 rientrare nell'obbligo solidale del commi me aventi natura risarcitoria quali l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, questi ultimi, peraltro, in parte goduti dal ricorrente come risulta dalle buste paga. Osserva che la mancata produzione di tutti i cedolini di paga impediva la ricostruzione di quanto erogato, sicché non era stata fornita prova di non aver percepito quanto richiesto. Rileva che la retribuzione di dicembre 2022 andava ridotta a soli 4 giorni e che non era stato considerato che vi erano periodi non lavorati tra un contratto di lavoro e l'altro. Contesta che possa essere azionato il diritto vantato ai sensi dell'art. 1676 c.c., essendo stata solo genericamente allegata la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere, senza che potesse a ciò ovviarsi con la richiesta di produzione delle fatture ex art. 210 c.p.c., del tutto generica ed esplorativa. Eccepisce, inoltre, la prescrizione dei crediti maturati prima del 23.2.2018 essendo stata interrotta la prescrizione con la notifica dell'atto introduttivo in data 23.2.2023. In subordine propone domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore debitore principale in qualità di datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la società Controparte_1 non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte. In via preliminare, con riferimento all'ambito di estensione dell'obbligo solidale con particolare riguardo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, occorre valutare se essi rientrino nelle competenze retributive cui fa riferimento l'art. 29 d.lgs. 276/2003. A tale proposito, la Suprema Corte (Cass. 10354/2016) ha evidenziato che “la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso,
2 ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”. Al fine di verificare se l'emolumento previsto in sostituzione di ferie e permessi non goduti abbia o meno natura retributiva, occorre fare riferimento alle disposizioni del contratto collettivo. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento alla riduzione orario mensile nel settore ferroviario, ha ritenuto la natura retributiva desumendola sia da precedenti giurisprudenziali sia dalle disposizioni del CCNL (Cass. 10354/2016 citata, nonché la più recente Cass. 28771/2022). Al contrario, in altre ipotesi, sempre richiamando il medesimo principio sancito dal precedente del 2016, la Suprema Corte ha ritenuto che, al pari dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, anche quella per permessi spettanti e non fruiti abbia natura risarcitoria o quanto meno mista come tale esulante dall'obbligo solidale in esame (Cass. 31109/2021, 15958/2019), andando da un lato a remunerare il lavoro pure svolto in un lasso temporale che doveva invece essere destinato al riposo e dell'altro a risarcire il danno costituito dalla perdita del riposo per il recupero delle energie psicofisiche, per le relazioni familiari e sociali, per svolgere attività ricreative, e simili (Cass. 19303/2004). Nel caso di specie, in assenza di specifiche allegazioni di clausole del CCNL idonee a sostenere la natura esclusivamente retributiva dell'indennità in esame, si ritiene che essa non possa rientrare tra i trattamenti di cui è certa la natura retributiva e che ricadono nell'ambito dell'obbligo solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Le medesime restrizioni non si hanno, al contrario, con riguardo all'azione di cui all'art. 1676 c.c., che permette ai lavoratori di pretendere dal committente “quanto è loro dovuto”, senza alcuna distinzione tra la natura delle poste creditorie. Unico limite dettato dalla norma è la presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. A tale proposito, il lavoratore ha allegato che non ha Controparte_2 saldato le ultime fatture alla precisando io della Controparte_1 vicinanza della prova gravava sui convenuti eventuale allegazione e prova del contrario. Costituendosi in giudizio la ha espressamente Controparte_2 contestato l'affermazione asserendo che essa era del tutto insufficiente a sostenere la sussistenza di un credito capiente dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere dal lavoratore. Al riguardo è indubbio che la sussistenza di un credito rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso. In assenza non può ritenersi che l'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c. sia fondata. Occorre, poi, sempre in via preliminare affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Sul punto, si ricorda che è principio giurisprudenziale ormai consolidato
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che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022)”. Nel caso di specie, va rilevato che le pretese attengono a diversi rapporti di lavoro a termine distinti tra loro e instaurati a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro, sicché, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione individuabile nel ricorso introduttivo notificato in data 23.2.2023 ad entrambi i responsabili in solido, deve ritenersi decorso il termine prescrizionale con riferimento a tutte le somme pretese relativamente ai rapporti di lavoro cessati prima del febbraio 2018, con conseguente spettanza unicamente delle somme pretese e maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato in data 20.5.2014 e convertito in contratto a tempo indeterminato. Giova a tale proposito ricordare che in caso di pluralità di rapporti a termine succedutisi tra le parti la Suprema Corte (Cass. 22146/2014) ritiene che i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo;stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575;Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351;Cass. 30 marzo 2004 n. 6322). Si aggiunga che l'eccezione di prescrizione sollevata nel caso di specie da uno solo dei due obbligati in solido si estende anche al coobbligato solidale rimasto contumace. Controparte_1 tti, al riguardo, la Suprema Corte (Cass. 22984/2020) ha affermato che per principio generale “se anche i due (o più) debitori in solido siano chiamati nel medesimo processo, nulla vieta che essi possano essere oggetto di pronunce tra loro divergenti per ragioni non soltanto di difformi assetti sostanziali degli obblighi coesistenti (evenienza che naturalmente comporta la possibilità di pronunce differenziate), ma anche per il diverso operare di preclusioni o attività processuali svolte o non svolte, tra cui ad esempio, il formarsi separato del giudicato, senza possibilità di applicare l'art. 1306 c.c. (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24728;Cass. 30 settembre 2014, n. 20559) o l'operare solo in favore di chi l'ha dispiegata di una eccezione non sollevata dall'altra (Cass., S.U., 18 giugno 2000 n. 14700, che ha ritenuto nuova l'eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione, a nulla rilevando che tale questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti da altro coobbligato);in altre parole, così come pronunce diverse, in tali casi, potrebbero aversi ove i condebitori solidali fossero stati convenuti in diversi processi, nulla vieta che pronunce diverse si abbiano nonostante l'evocazione in un medesimo processo, in
4 primo come anche nei gradi successivi di giudizio”. Ciò nonostante, la Corte ha ravvisato la sussistenza di alcune eccezioni a tale principio generale nei casi in cui gli obblighi solidali vantati in giudizio presentassero ulteriori cause di connessione, ritenendo che ciò si verificasse “per la riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai coobbligati in solido (v., in tema di fideiussione, Cass. 26 luglio 2019, n. 20313;Cass. 20 luglio 2016, n. 14829;Cass. 1 ottobre 2012, n. 16669), per il derivare della responsabilità dell'uno dei coobbligati dalla responsabilità dell'altro (in ambito risarcitorio, v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20860;Cass. 14 luglio 2009, n. 16391), come anche - deve ritenersi - dalla contestuale ricorrenza di azioni di regresso, manleva (o, in senso lato, di garanzia) tra i coobbligati, comunque instaurate e dunque sia che derivino da chiamata in causa da parte del convenuto, sia che derivino da domande ritualmente incardinatesi nel corso del processo tra i coobbligati evocati in un unico giudizio dal comune creditore;in tal caso le menzionate ragioni di coerenza dell'ordinamento non potrebbero consentire che una medesima pronuncia potesse, per sole ragioni processuali, dispiegare effetti diversi verso le medesime parti (i coobbligati) a seconda del rapporto, pur afferente alla medesima vicenda sostanziale, che le coinvolge, dovendosi affermare, in tali casi, il determinarsi di un litisconsorzio necessario c.d. processuale nelle fasi di impugnazione e, consequenzialmente, per quanto sopra detto, la necessità di un'unitaria pronuncia verso tutte le parti in causa”. Ne deriva che la proposizione della domanda di manleva da parte della nei confronti della rende necessaria una Controparte_2 Controparte_1
a riguardo a tutti i c onseguente estensione anche nei confronti della seconda dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla prima. Nel merito, eccepisce che il lavoratore non avrebbe Controparte_2 dato prova dello s tività lavorativa in via esclusiva nell'ambito dell'appalto stipulato con Controparte_1
A tal proposito, le prove testimoniali raccolte in merito hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona e a tale riguardo a nulla vale obiettare che in Controparte_2
indicate navi costruite presso altro cantiere, avendo riferito concordemente tutti i testi che il ricorrente ha lavorato sempre ad Ancona presso la (testi . CP_2 Tes_1 Tes_2
Ven antu a, in primo luogo Controparte_2 evidenzia che la mancata produzione di tutte le buste p mancata prova della pretesa vantata nel quantum. Invero, il lavoratore quale creditore ha unicamente l'onere di provare il credito retributivo maturato allegando il mancato adempimento, a fronte del quale il pagamento delle spettanze, ossia l'adempimento dell'obbligazione retributiva, grava per i principi generali sul debitore come forma estintiva dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. SS.UU. 13533/2001, per la quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
5 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”). Dunque, la mancata produzione di buste paga non può portare ad affermare che il lavoratore non abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante sotto il profilo del quantum, tanto più che l'efficacia probatoria delle buste paga in ordine all'erogazione delle somme ivi indicate è del tutto insufficiente a provare il pagamento anche qualora sottoscritte dal lavoratore (ex multis, Cass. 10306/2018, per la quale sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti, conformi Cass. 21770/2022, 36617/2021, 14130/2020, 1393/2020, 32288/2019, 28029/2018), circostanza peraltro non sussistente nel caso di specie essendo le buste paga in atti tutte prive di sottoscrizione del lavoratore. Ciò nonostante, dalla lettura del ricorso introduttivo risulta ammesso da parte ricorrente che le somme indicate nei prospetti paga sono state effettivamente percepite, in quanto si precisa che i conteggi sindacali sono stati elaborati “sottraendo dallo spettante quanto ha, poi, effettivamente percepito e riconosciuto nei prospetti paga” (pagina 4 ricorso introduttivo). A fronte di tale dichiarazione i conteggi andranno, dunque, corretti nella parte in cui parte convenuta rileva la presenza di pagamenti specifici per i titoli azionati non considerati dal ricorrente. Con riferimento alle retribuzioni maturate nelle ultime mensilità da settembre a dicembre 2022, l'unica contestazione dei conteggi prodotti in atti attiene alle giornate computate per il mese di dicembre asserendo che esse dovevano essere 4 e non 5. La doglianza è fondata atteso che il 7 dicembre il rapporto risulta già cessato sicché i giorni di lavoro effettivi che sono stati
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considerati per il calcolo della retribuzione ammontano a 4 con riduzione della retribuzione secondo i parametri indicati nel conteggio a Euro 302,90. A tale importo andranno poi sommate le mensilità dei mesi di settembre e ottobre 2022 pari a Euro 1.893,12 al mese. Con riferimento alla mensilità di novembre 2022 risulta richiesta la voce festività per due giornate. Sul punto, parte resistente afferma che essendo state corrisposte le somme dovute a titolo di festività nei mesi precedenti doveva presumersi in assenza di produzione della busta paga del mese di novembre 2022 che anche per tale mensilità la retribuzione corrisposta avesse tenuto conto di tale voce. L'eccezione è priva di pregio, atteso che nel mese di novembre 2022 la retribuzione non è stata affatto corrisposta, sicché nel conteggio si è ricostruito interamente quanto dovuto per un totale per il mese di novembre 2022 di Euro 1.968,85. Ne risulta un credito complessivo per retribuzione pari a Euro 6.057,99. Nessuna contestazione viene mossa con riferimento alle somme richieste per le mensilità aggiuntive maturate nell'arco temporale tra gennaio e dicembre 2022. Nel ricorso introduttivo è chiaramente indicato il periodo rivendicato da gennaio a dicembre 2022, sicché correttamente per le due voci sono stati calcolati 11 ratei. Ne deriva che gli importi pretesi risultano pienamente fondati per un totale dovuto di Euro 788,80 a titolo di quattordicesima mensilità ed Euro 1.735,36 a titolo di tredicesima mensilità. Con riferimento ai permessi non goduti essi vengono richiesti con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2022. Dall'art. 13 CCNL coibenti riportato nel ricorso introduttivo e non specificamente contestato da controparte risulta la spettanza di un numero di ore annue pari a 68. Nel conteggio depositato in atti si indicano come non goduti alla cessazione del rapporto un numero di ore di permessi pari a 62,33, dovendo considerarsi che il mese di dicembre è stato lavorato per un lasso temporale inferiore a 15 giorni e dunque non risultano maturati né ferie né permessi. Al riguardo, si ricorda che a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea (tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018: in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;in causa C-619/2016
in causa C- 684/2016 ) deve ritenersi che Persona_1 CP_3 ro l'onere di provare to il possibile per mettere in condizione il lavoratore di fruire dei riposi previsti (Cass. 21780/2022), sicché in assenza di tale prova spetterà l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, è altresì vero che, quando vi è una precisa ricostruzione delle ferie residue risultanti da documenti prodotti dallo stesso lavoratore e offerti a supporto delle proprie pretese (si ricorda che il ricorrente ammette la veridicità delle indicazioni delle buste paga affermando di avere ricevuto quanto in esse indicato), senza né specifica contestazione dei dati in essi riportati né adeguata prova contraria, il computo delle ferie non godute non può che fondarsi sugli stessi documenti fondanti la domanda.
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Con riferimento ai permessi maturati e non goduti nell'anno 2022, in assenza di produzione di buste paga, non vi è alcun elemento da cui desumere la fruizione dei riposi contrattualmente previsti con conseguente spettanza dell'indennità sostitutiva richiesta per un totale di Euro 674,27. Con riferimento all'indennità sostitutiva di ferie non godute essa va limitata per le ragioni sopra esposte a quanto maturato nell'ultimo rapporto di lavoro, essendo per il resto la pretesa prescritta. Pertanto, con riferimento al periodo 20.5.2014-31.12.2022, dall'ultima busta paga depositata in atti risalente a giugno 2021 risulta un numero di ore di ferie maturate e non godute pari a 504,35 ore. A tale ammontare dovranno poi essere aggiunte le ferie maturate nei periodi successivi. Dal conteggio sindacale si evince che le ferie maturate annualmente ammontano a 160 ore, sicché per il periodo da luglio a dicembre 2021 si ritiene che siano maturate 80 ore, mentre per l'anno successivo, dovendo escludersi la maturazione di ferie nel mese di dicembre 2022 lavorato sino al 6.12.2022, si ritiene che siano maturate 146,67 ore. Non vi è prova della fruizione di ferie ulteriori nei periodi successivi a giugno 2021, sicché l'indennità sostitutiva di ferie non godute dovrà ritenersi spettare per 731,02 ore che andranno moltiplicate per la paga oraria indicata nell'ultima busta paga prodotta di giugno 2021 (ove si indica una paga oraria maggiore di quella di dicembre 2022 risultante dal conteggio redatto in base al CCNL, il che attesta la presenza di accordi individuali più favorevoli destinati a prevalere sulla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c.) per un totale spettante di Euro 7.925,81. Con riferimento al trattamento di fine rapporto spettante, correttamente il convenuto rileva che si è conteggiato il TFR come se il rapporto si fosse svolto in via continuativa, mentre, considerata anche l'eccezione di prescrizione, esso poteva essere rivendicato soltanto per l'ultimo rapporto di lavoro poi trasformato a tempo indeterminato e instaurato in data 20.5.2014. Pertanto, tenendo conto dei conteggi versati in atti, andranno scomputati dal calcolo del TFR le somme conteggiate per gli anni 2012 e 2013 (per un totale indicato a fine 2013 di Euro 1.616,18) con riduzione proporzionale in via equitativa dell'importo spettante per l'anno 2014 a 7/12 per un totale dovuto per tale annualità di Euro 902,29 cui vanno poi aggiunti i ratei progressivi maturati per ciascuna annualità dal 2015 al 2022, non oggetto di specifica contestazione per un ammontare dovuto per trattamento di fine rapporto pari a Euro 14.560,59. Sulle somme sopra indicate come dovute, tutte calcolate in via equitativa sulla base della documentazione offerta in produzione da parte ricorrente, saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come interpretato dalla pronuncia a SS.UU. 38/2001. Pienamente fondata è la domanda di manleva proposta da CP_2 nei confronti di ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs.
[...] Controparte_1
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276/2003 ultimo periodo, cui rimane a carico, in quanto datore di lavoro, il debito retributivo e contributivo, nonché in virtù delle pattuizioni intercorse tra le parti convenute e in particolare dell'art.
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 21.3.2024;richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.3.2024, 12.3.2024, 20.3.2024;ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 128/2023 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 15;
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Po 25/b, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ;;Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla con Controparte_1 successivi contratti a tempo determinato prorogati varie volte dal 27.11.2012 al 15.6.2013, dal 22.1.2014 al 13.4.2014, dal 20.5.2014 al 31.1.2015 con conversione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 29.1.2015;precisa di avere lavorato presso la di Ancona come Controparte_2
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dipendente di Afferma che il rapporto di lavoro si è concluso Controparte_1 per dimissioni 022 per mancato pagamento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2022. Lamenta la mancata corresponsione di alcune poste retributive e in particolare: TFR maturato nel corso dell'intero rapporto, retribuzioni ordinarie per le ultime 4 mensilità, indennità sostitutiva di permessi non goduti, XIII e XIV mensilità da gennaio a dicembre 2022 essendo stato azionato il periodo precedente con altro ricorso, indennità sostitutiva per ferie non godute come riconosciute nei prospetti paga. Adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di Ancona, CP_2 sicché agisce oltre che nei confronti del datore di lavo i confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio, la eccepisce che il ricorrente Controparte_2 non ha provato di avere lavorato tinuativamente nell'ambito degli appalti stipulati tra la convenuta e la Nega che possano Controparte_1 rientrare nell'obbligo solidale del commi me aventi natura risarcitoria quali l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, questi ultimi, peraltro, in parte goduti dal ricorrente come risulta dalle buste paga. Osserva che la mancata produzione di tutti i cedolini di paga impediva la ricostruzione di quanto erogato, sicché non era stata fornita prova di non aver percepito quanto richiesto. Rileva che la retribuzione di dicembre 2022 andava ridotta a soli 4 giorni e che non era stato considerato che vi erano periodi non lavorati tra un contratto di lavoro e l'altro. Contesta che possa essere azionato il diritto vantato ai sensi dell'art. 1676 c.c., essendo stata solo genericamente allegata la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere, senza che potesse a ciò ovviarsi con la richiesta di produzione delle fatture ex art. 210 c.p.c., del tutto generica ed esplorativa. Eccepisce, inoltre, la prescrizione dei crediti maturati prima del 23.2.2018 essendo stata interrotta la prescrizione con la notifica dell'atto introduttivo in data 23.2.2023. In subordine propone domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore debitore principale in qualità di datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la società Controparte_1 non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte. In via preliminare, con riferimento all'ambito di estensione dell'obbligo solidale con particolare riguardo all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, occorre valutare se essi rientrino nelle competenze retributive cui fa riferimento l'art. 29 d.lgs. 276/2003. A tale proposito, la Suprema Corte (Cass. 10354/2016) ha evidenziato che “la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso,
2 ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”. Al fine di verificare se l'emolumento previsto in sostituzione di ferie e permessi non goduti abbia o meno natura retributiva, occorre fare riferimento alle disposizioni del contratto collettivo. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento alla riduzione orario mensile nel settore ferroviario, ha ritenuto la natura retributiva desumendola sia da precedenti giurisprudenziali sia dalle disposizioni del CCNL (Cass. 10354/2016 citata, nonché la più recente Cass. 28771/2022). Al contrario, in altre ipotesi, sempre richiamando il medesimo principio sancito dal precedente del 2016, la Suprema Corte ha ritenuto che, al pari dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, anche quella per permessi spettanti e non fruiti abbia natura risarcitoria o quanto meno mista come tale esulante dall'obbligo solidale in esame (Cass. 31109/2021, 15958/2019), andando da un lato a remunerare il lavoro pure svolto in un lasso temporale che doveva invece essere destinato al riposo e dell'altro a risarcire il danno costituito dalla perdita del riposo per il recupero delle energie psicofisiche, per le relazioni familiari e sociali, per svolgere attività ricreative, e simili (Cass. 19303/2004). Nel caso di specie, in assenza di specifiche allegazioni di clausole del CCNL idonee a sostenere la natura esclusivamente retributiva dell'indennità in esame, si ritiene che essa non possa rientrare tra i trattamenti di cui è certa la natura retributiva e che ricadono nell'ambito dell'obbligo solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Le medesime restrizioni non si hanno, al contrario, con riguardo all'azione di cui all'art. 1676 c.c., che permette ai lavoratori di pretendere dal committente “quanto è loro dovuto”, senza alcuna distinzione tra la natura delle poste creditorie. Unico limite dettato dalla norma è la presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. A tale proposito, il lavoratore ha allegato che non ha Controparte_2 saldato le ultime fatture alla precisando io della Controparte_1 vicinanza della prova gravava sui convenuti eventuale allegazione e prova del contrario. Costituendosi in giudizio la ha espressamente Controparte_2 contestato l'affermazione asserendo che essa era del tutto insufficiente a sostenere la sussistenza di un credito capiente dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere dal lavoratore. Al riguardo è indubbio che la sussistenza di un credito rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso. In assenza non può ritenersi che l'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c. sia fondata. Occorre, poi, sempre in via preliminare affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. Sul punto, si ricorda che è principio giurisprudenziale ormai consolidato
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che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022)”. Nel caso di specie, va rilevato che le pretese attengono a diversi rapporti di lavoro a termine distinti tra loro e instaurati a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro, sicché, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione individuabile nel ricorso introduttivo notificato in data 23.2.2023 ad entrambi i responsabili in solido, deve ritenersi decorso il termine prescrizionale con riferimento a tutte le somme pretese relativamente ai rapporti di lavoro cessati prima del febbraio 2018, con conseguente spettanza unicamente delle somme pretese e maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato in data 20.5.2014 e convertito in contratto a tempo indeterminato. Giova a tale proposito ricordare che in caso di pluralità di rapporti a termine succedutisi tra le parti la Suprema Corte (Cass. 22146/2014) ritiene che i crediti scaturenti da ciascun contratto devono considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo;stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575;Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351;Cass. 30 marzo 2004 n. 6322). Si aggiunga che l'eccezione di prescrizione sollevata nel caso di specie da uno solo dei due obbligati in solido si estende anche al coobbligato solidale rimasto contumace. Controparte_1 tti, al riguardo, la Suprema Corte (Cass. 22984/2020) ha affermato che per principio generale “se anche i due (o più) debitori in solido siano chiamati nel medesimo processo, nulla vieta che essi possano essere oggetto di pronunce tra loro divergenti per ragioni non soltanto di difformi assetti sostanziali degli obblighi coesistenti (evenienza che naturalmente comporta la possibilità di pronunce differenziate), ma anche per il diverso operare di preclusioni o attività processuali svolte o non svolte, tra cui ad esempio, il formarsi separato del giudicato, senza possibilità di applicare l'art. 1306 c.c. (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24728;Cass. 30 settembre 2014, n. 20559) o l'operare solo in favore di chi l'ha dispiegata di una eccezione non sollevata dall'altra (Cass., S.U., 18 giugno 2000 n. 14700, che ha ritenuto nuova l'eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione, a nulla rilevando che tale questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti da altro coobbligato);in altre parole, così come pronunce diverse, in tali casi, potrebbero aversi ove i condebitori solidali fossero stati convenuti in diversi processi, nulla vieta che pronunce diverse si abbiano nonostante l'evocazione in un medesimo processo, in
4 primo come anche nei gradi successivi di giudizio”. Ciò nonostante, la Corte ha ravvisato la sussistenza di alcune eccezioni a tale principio generale nei casi in cui gli obblighi solidali vantati in giudizio presentassero ulteriori cause di connessione, ritenendo che ciò si verificasse “per la riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai coobbligati in solido (v., in tema di fideiussione, Cass. 26 luglio 2019, n. 20313;Cass. 20 luglio 2016, n. 14829;Cass. 1 ottobre 2012, n. 16669), per il derivare della responsabilità dell'uno dei coobbligati dalla responsabilità dell'altro (in ambito risarcitorio, v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20860;Cass. 14 luglio 2009, n. 16391), come anche - deve ritenersi - dalla contestuale ricorrenza di azioni di regresso, manleva (o, in senso lato, di garanzia) tra i coobbligati, comunque instaurate e dunque sia che derivino da chiamata in causa da parte del convenuto, sia che derivino da domande ritualmente incardinatesi nel corso del processo tra i coobbligati evocati in un unico giudizio dal comune creditore;in tal caso le menzionate ragioni di coerenza dell'ordinamento non potrebbero consentire che una medesima pronuncia potesse, per sole ragioni processuali, dispiegare effetti diversi verso le medesime parti (i coobbligati) a seconda del rapporto, pur afferente alla medesima vicenda sostanziale, che le coinvolge, dovendosi affermare, in tali casi, il determinarsi di un litisconsorzio necessario c.d. processuale nelle fasi di impugnazione e, consequenzialmente, per quanto sopra detto, la necessità di un'unitaria pronuncia verso tutte le parti in causa”. Ne deriva che la proposizione della domanda di manleva da parte della nei confronti della rende necessaria una Controparte_2 Controparte_1
a riguardo a tutti i c onseguente estensione anche nei confronti della seconda dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla prima. Nel merito, eccepisce che il lavoratore non avrebbe Controparte_2 dato prova dello s tività lavorativa in via esclusiva nell'ambito dell'appalto stipulato con Controparte_1
A tal proposito, le prove testimoniali raccolte in merito hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona e a tale riguardo a nulla vale obiettare che in Controparte_2
indicate navi costruite presso altro cantiere, avendo riferito concordemente tutti i testi che il ricorrente ha lavorato sempre ad Ancona presso la (testi . CP_2 Tes_1 Tes_2
Ven antu a, in primo luogo Controparte_2 evidenzia che la mancata produzione di tutte le buste p mancata prova della pretesa vantata nel quantum. Invero, il lavoratore quale creditore ha unicamente l'onere di provare il credito retributivo maturato allegando il mancato adempimento, a fronte del quale il pagamento delle spettanze, ossia l'adempimento dell'obbligazione retributiva, grava per i principi generali sul debitore come forma estintiva dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. SS.UU. 13533/2001, per la quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
5 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”). Dunque, la mancata produzione di buste paga non può portare ad affermare che il lavoratore non abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante sotto il profilo del quantum, tanto più che l'efficacia probatoria delle buste paga in ordine all'erogazione delle somme ivi indicate è del tutto insufficiente a provare il pagamento anche qualora sottoscritte dal lavoratore (ex multis, Cass. 10306/2018, per la quale sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti, conformi Cass. 21770/2022, 36617/2021, 14130/2020, 1393/2020, 32288/2019, 28029/2018), circostanza peraltro non sussistente nel caso di specie essendo le buste paga in atti tutte prive di sottoscrizione del lavoratore. Ciò nonostante, dalla lettura del ricorso introduttivo risulta ammesso da parte ricorrente che le somme indicate nei prospetti paga sono state effettivamente percepite, in quanto si precisa che i conteggi sindacali sono stati elaborati “sottraendo dallo spettante quanto ha, poi, effettivamente percepito e riconosciuto nei prospetti paga” (pagina 4 ricorso introduttivo). A fronte di tale dichiarazione i conteggi andranno, dunque, corretti nella parte in cui parte convenuta rileva la presenza di pagamenti specifici per i titoli azionati non considerati dal ricorrente. Con riferimento alle retribuzioni maturate nelle ultime mensilità da settembre a dicembre 2022, l'unica contestazione dei conteggi prodotti in atti attiene alle giornate computate per il mese di dicembre asserendo che esse dovevano essere 4 e non 5. La doglianza è fondata atteso che il 7 dicembre il rapporto risulta già cessato sicché i giorni di lavoro effettivi che sono stati
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considerati per il calcolo della retribuzione ammontano a 4 con riduzione della retribuzione secondo i parametri indicati nel conteggio a Euro 302,90. A tale importo andranno poi sommate le mensilità dei mesi di settembre e ottobre 2022 pari a Euro 1.893,12 al mese. Con riferimento alla mensilità di novembre 2022 risulta richiesta la voce festività per due giornate. Sul punto, parte resistente afferma che essendo state corrisposte le somme dovute a titolo di festività nei mesi precedenti doveva presumersi in assenza di produzione della busta paga del mese di novembre 2022 che anche per tale mensilità la retribuzione corrisposta avesse tenuto conto di tale voce. L'eccezione è priva di pregio, atteso che nel mese di novembre 2022 la retribuzione non è stata affatto corrisposta, sicché nel conteggio si è ricostruito interamente quanto dovuto per un totale per il mese di novembre 2022 di Euro 1.968,85. Ne risulta un credito complessivo per retribuzione pari a Euro 6.057,99. Nessuna contestazione viene mossa con riferimento alle somme richieste per le mensilità aggiuntive maturate nell'arco temporale tra gennaio e dicembre 2022. Nel ricorso introduttivo è chiaramente indicato il periodo rivendicato da gennaio a dicembre 2022, sicché correttamente per le due voci sono stati calcolati 11 ratei. Ne deriva che gli importi pretesi risultano pienamente fondati per un totale dovuto di Euro 788,80 a titolo di quattordicesima mensilità ed Euro 1.735,36 a titolo di tredicesima mensilità. Con riferimento ai permessi non goduti essi vengono richiesti con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2022. Dall'art. 13 CCNL coibenti riportato nel ricorso introduttivo e non specificamente contestato da controparte risulta la spettanza di un numero di ore annue pari a 68. Nel conteggio depositato in atti si indicano come non goduti alla cessazione del rapporto un numero di ore di permessi pari a 62,33, dovendo considerarsi che il mese di dicembre è stato lavorato per un lasso temporale inferiore a 15 giorni e dunque non risultano maturati né ferie né permessi. Al riguardo, si ricorda che a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia Europea (tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018: in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;in causa C-619/2016
in causa C- 684/2016 ) deve ritenersi che Persona_1 CP_3 ro l'onere di provare to il possibile per mettere in condizione il lavoratore di fruire dei riposi previsti (Cass. 21780/2022), sicché in assenza di tale prova spetterà l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, è altresì vero che, quando vi è una precisa ricostruzione delle ferie residue risultanti da documenti prodotti dallo stesso lavoratore e offerti a supporto delle proprie pretese (si ricorda che il ricorrente ammette la veridicità delle indicazioni delle buste paga affermando di avere ricevuto quanto in esse indicato), senza né specifica contestazione dei dati in essi riportati né adeguata prova contraria, il computo delle ferie non godute non può che fondarsi sugli stessi documenti fondanti la domanda.
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Con riferimento ai permessi maturati e non goduti nell'anno 2022, in assenza di produzione di buste paga, non vi è alcun elemento da cui desumere la fruizione dei riposi contrattualmente previsti con conseguente spettanza dell'indennità sostitutiva richiesta per un totale di Euro 674,27. Con riferimento all'indennità sostitutiva di ferie non godute essa va limitata per le ragioni sopra esposte a quanto maturato nell'ultimo rapporto di lavoro, essendo per il resto la pretesa prescritta. Pertanto, con riferimento al periodo 20.5.2014-31.12.2022, dall'ultima busta paga depositata in atti risalente a giugno 2021 risulta un numero di ore di ferie maturate e non godute pari a 504,35 ore. A tale ammontare dovranno poi essere aggiunte le ferie maturate nei periodi successivi. Dal conteggio sindacale si evince che le ferie maturate annualmente ammontano a 160 ore, sicché per il periodo da luglio a dicembre 2021 si ritiene che siano maturate 80 ore, mentre per l'anno successivo, dovendo escludersi la maturazione di ferie nel mese di dicembre 2022 lavorato sino al 6.12.2022, si ritiene che siano maturate 146,67 ore. Non vi è prova della fruizione di ferie ulteriori nei periodi successivi a giugno 2021, sicché l'indennità sostitutiva di ferie non godute dovrà ritenersi spettare per 731,02 ore che andranno moltiplicate per la paga oraria indicata nell'ultima busta paga prodotta di giugno 2021 (ove si indica una paga oraria maggiore di quella di dicembre 2022 risultante dal conteggio redatto in base al CCNL, il che attesta la presenza di accordi individuali più favorevoli destinati a prevalere sulla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c.) per un totale spettante di Euro 7.925,81. Con riferimento al trattamento di fine rapporto spettante, correttamente il convenuto rileva che si è conteggiato il TFR come se il rapporto si fosse svolto in via continuativa, mentre, considerata anche l'eccezione di prescrizione, esso poteva essere rivendicato soltanto per l'ultimo rapporto di lavoro poi trasformato a tempo indeterminato e instaurato in data 20.5.2014. Pertanto, tenendo conto dei conteggi versati in atti, andranno scomputati dal calcolo del TFR le somme conteggiate per gli anni 2012 e 2013 (per un totale indicato a fine 2013 di Euro 1.616,18) con riduzione proporzionale in via equitativa dell'importo spettante per l'anno 2014 a 7/12 per un totale dovuto per tale annualità di Euro 902,29 cui vanno poi aggiunti i ratei progressivi maturati per ciascuna annualità dal 2015 al 2022, non oggetto di specifica contestazione per un ammontare dovuto per trattamento di fine rapporto pari a Euro 14.560,59. Sulle somme sopra indicate come dovute, tutte calcolate in via equitativa sulla base della documentazione offerta in produzione da parte ricorrente, saranno poi dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come interpretato dalla pronuncia a SS.UU. 38/2001. Pienamente fondata è la domanda di manleva proposta da CP_2 nei confronti di ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs.
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276/2003 ultimo periodo, cui rimane a carico, in quanto datore di lavoro, il debito retributivo e contributivo, nonché in virtù delle pattuizioni intercorse tra le parti convenute e in particolare dell'art.
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