Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7946

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 7946
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7946
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa A U in data 21.11.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1903/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. A A. ricorrente
E
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore rapp.ta e difesa dall'avv. F P. resistente
Oggetto: retribuzione a titolo di pagamento C.A.U. (competenze accessorie unificate).
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio CP l esponendo di essere stata dipendente della . da 11.07.2007 all'1.2.2008, CP_1 CP_2 con mansioni di operatrice di ufficio al par. 155 della Area professionale 3 (Area operativa servizi ausiliari per la mobilità) secondo il CCNL Autoferrotranvieri (TPL Mobilità) e dal 1.02.2008, con mansioni di Collaboratore d'ufficio al par. 175, con rapporto a tempo pieno e indeterminato;
di essere stata assunta dall in data 01.01.2014 a seguito della cessione del ramo di azienda CP_1 della oggi come da verbale di esame congiunto del Controparte_4 Controparte_5
23.12.2013, senza beneficiare, in virtù del nuovo inquadramento e delle nuove mansioni assegnate, del trattamento normativo ed economico vigente presso l'azienda cessionaria in ossequio al meccanismo di sostituzione dei CCNL previsto dall'art. 2112, comma 3, c.c.;
di rivestire attualmente, a seguito di progressione di carriera, il profilo professionale di specialista tecnico
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amministrativo, parametro 193;
di avere ricevuto solo un parziale riconoscimento del trattamento normativo ed economico, applicato ai dipendenti già in forze presso l dal momento che, a
CP_1 parità di inquadramento e mansioni, non le è stato corrisposto, diversamente dai lavoratori originariamente assunti dall un emolumento retributivo tipico del CCNL Autoferrotranvieri,
CP_1 la voce C.A.U. (competenze accessorie unificate). Ella, esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha chiesto di “I. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto della Sig.ra a Parte_1 percepire le competenze accessorie unificate a far data del passaggio alle dipendenze della in
CP_1 virtù dell'integrale trattamento normativo e retributivo di cui al C.C.N.L. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione del 28.11.2015, applicato dalla convenuta;
II. accertare e dichiarare l'esistenza del diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di competenze accessorie unificate dalla data passaggio presso oltre a quelle successivamente ed eventualmente maturande nel corso del giudizio;

CP_1
III. per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere le predette differenze retributive relative agli emolumenti succitati in favore della sig.ra , da quantificarsi in un separato giudizio;
IV. Parte_1 con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
La società convenuta ha dedotto, con proprie articolate argomentazioni, l'infondatezza delle domande azionate e ha concluso “perché il ricorso venga dichiarato infondato in fatto e in diritto e, in via meramente subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate oltre il termine quinquennale di prescrizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Acquisite note difensive e di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Cont
La ricorrente, sul presupposto di essere transitata alle dipendenze dell per effetto di un fenomeno traslativo ascrivibile all'art. 2112 c.c. (non contestato tra le parti) e sul presupposto Cont che l'emolumento in oggetto rientrerebbe nel trattamento retributivo del personale dell previsto dalla contrattazione nazionale ed obbligatoriamente applicabile ai transitati (circostanza invece contestata), si duole della sua mancata corresponsione, riferendo che ai dipendenti già in forza presso l con il suo medesimo par. 175 di inquadramento, viene riconosciuta la voce CP_1
C.A.U., così come essa è stata riconosciuta in favore del personale neo assunto e finanche al personale in somministrazione.
La convenuta, al fine di confutare il diritto reclamato dalla ricorrente, ha allegato che, al Cont momento della confluenza in sia del personale della che di quello di Metronapoli, CP_4 la questione relativa alla eventuale spettanza della C.A.U. e la loro misura era già stata esaminata
e disciplinata da specifici accordi sindacali nell'ambito della più ampia procedura di confronto sindacale ex l. 428/90;
che, segnatamente, per il personale della ne era stata esclusa la CP_4
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ricorrenza tra le voci retributive, in quanto, come sopra delineato, le C.A.U. non avevano mai fatto parte della struttura retributiva di tale categoria di lavoratori;
che in particolare, al momento della costituzione della e del conferimento in essa dei lavoratori ex era già stato CP_4 Parte_2 assicurato, nell'ambito del necessario confronto sindacale, l'inquadramento di detto personale nel
CCNL Trasporti e segnatamente delle disposizioni di cui all'Allegato A per i dipendenti addetti ai servizi ausiliari alla mobilità ( e successivamente Email_1 armonizzato il trattamento economico relativo, espressamente escludendo le competenze accessorie unificate ( dalla loro struttura retributiva Email_2
e disciplinando le restanti parti;
che specificamente, nel verbale da ultimo richiamato, venivano previste le voci contrattuali spettanti sia nella parte fissa che in quella variabile e la corresponsione sotto forma di superminimi e assegni ad personam non assorbibili per le eccedenze economiche e, al momento del trasferimento del ramo di azienda costituito dall'ex all'interno della CP_4
nel 2014, quindi in epoca successiva, essa si è limitata a recepire la CP_5 regolamentazione già in essere, nel rispetto dell'autonomia del ramo d'azienda ceduto e delle pattuizioni già intervenute con le OO.SS. per l'adeguamento del trattamento percepito dagli addetti al settore sosta della ex alla luce della nuova fonte contrattuale collettiva applicata Parte_2 dalla neonata Pertanto, a dire della convenuta, al suo interno, coesistono tuttora Controparte_4 distinte categorie di lavoratori: i dipendenti già aziendali, i dipendenti ex e quelli ex CP_4
Metronapoli, ai quali tutti si applica l'unica fonte contrattuale collettiva del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, mantenendo, nel contempo, le parzialmente diverse regolamentazioni del livello contrattuale aziendale, preesistenti rispettivamente al trasferimento di ramo d'azienda e alla fusione.
Così riassuntivamente contrapposte le posizioni processuali delle parti, va detto che, a fini motivazionali, è indispensabile procedere alla ricostruzione dell'emolumento in oggetto che, con
l'acronimo CAU, indica la voce “competenze accessorie unificate”. Si tratta di un trattamento economico introdotto con il C.C.N.L. 23 luglio 1976 il quale prevedeva, quale capostipite contrattuale, all'art. 13, rubricato “Competenze accessorie, premi ed indennità varie”, che “a tutti gli agenti spettano competenze accessorie. La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) è concordata aziendalmente, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle prestazioni effettuate.
In maniera che sia possibile graduarle in funzione di incentivo. Ad ogni agente deve comunque essere assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimo del 5% della propria retribuzione minima conglobata”. Nel successivo Accordo Nazionale 12 marzo 1980, fu previsto che le C.A.U. avevano il fine di raggruppare ed unificare tutta una serie di emolumenti previgenti per il personale autoferrotranviere, riconosciuti da accordi precedenti di primo e di secondo livello, comprese le competenze
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