Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 41378 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 41378 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 17 settembre 2024 e vertente
TRA
Compagnia Assicuratrice Unisalute s.p.a. (p. IVA 03740811207), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n.
27 presso lo studio dell'avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
LL RI LL (cf [...]), elettivamente domiciliata in Roma, via
Germanico n. 197, presso lo studio dell'avv. Alberto ET che la rappresenta e difende,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata
telematicamente
APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione malattia
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024 le parti hanno concluso
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione la Compagnia Assicuratrice Unisalute aveva convenuto
in giudizio LL RI AZ per opporsi al decreto ingiuntivo 588/2020 emesso dal
Giudice di pace di Roma e notificato il 20 gennaio 2020 con il quale era stato intimato il
pagamento della somma di euro 2.913,95 oltre ad onorari e spese.
A fondamento della opposizione aveva dedotto che la convenuta era beneficiaria della
polizza sanitaria n. 11033796 stipulata dal coniuge UR ET per effetto della
adesione dello stesso al Piano Sanitario concordato con la Cassa Forense.
La polizza era stata emessa in 26 aprile con decorrenza dal 1 aprile 2019 e scadenza al 31
marzo 2020.
La polizza, sottoscritta il 26 aprile 2019, prevedeva, all'articolo 14 della opzione prescelta,
che la garanzia decorresse, sia per la garanzia diretta sia in quella indiretta, dal giorno di
effetto del contratto nel caso di infortuni e dal 60° giorno da quello di effetto del contratto in
caso di malattia, definita dal contratto come alterazione dello stato della salute, ove la
polizza.
La LL si era ricoverata il 24 e 25 aprile 2019 in Clinica Mater Dei con la diagnosi di
“recente stress psicoemotivo, dolore toracico comparso da alcune ore”, malattia ritenuta
non compresa né nella polizza sanitari integrativa prescelta né nella polizza base coh
comprendeva i gradi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi.
Inoltre, a conferma del fatto che la polizza non era in corso al momento del ricovero, pur
essendo la Clinica Mater Dei era una struttura convenzionata con la Unisalute s.p.a., non
era stata inviata alcuna richiesta di ricovero in regime di assistenza diretta.
RGAC 41378 ANNO 2021 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudice di pace di Roma ha invitato le parti alla precisazione delle conclusione nel corso
della stessa udienza di comparizione e, con sentenza n. 1329/2021, ha accolto la domanda
e confermato il decreto ingiuntivo munendolo di formula esecutiva, dispositivo contrastante
sulla base di una motivazione contrastante e vaga dalla quale non solo è possibile
comprendere l'iter argomentativo ma anche la conclusione raggiunta che sembra
accogliere entrambe le posizioni delle parti.
Ha proposto appello la società Unisalute s.p.a. ritenendo che il giudice di primo grado
avesse errato nella valutazione dei fatti e delle clausole del contratto dal momento che il
contratto era stato sottoscritto il 26 aprile 2019, successivamente al ricovero presso la
Clinica Mater dei avvenuto il 24 e 25 aprile 2019, con polizza avente decorrenza dal 1
aprile 2019 senza esaminare la doglianza evidenziata dalla società in ordine al fatto che la
polizza, in caso di malattia, prevedesse che la garanzia iniziasse sessanta giorni dopo il
primo aprile 2019, giorno di decorrenza
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