Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 147
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 49040/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1991, con il patrocinio dell'Avv. SORICELLI MARIA FEDERICA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/01/1989, con il patrocinio dell'avv. Lucia Pinzari e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/11/2023 chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Roma il 30.10.2016, precisando che dall'unione erano nate le figlie (06.12.2017) e (10.10.2020) e deducendo, a Per_1 Per_2
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi a causa delle condotte violente agite dal marito nei confronti della moglie,
anche alla presenza dei minori, le quali avevano portato ad un rinvio a giudizio del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia. Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo delle figlie minori con collocamento presso di sé, con previsione delle visite padre-figlie solo all'esito dei dovuti accertamenti, e che venisse disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario CP_1
delle minori.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione personale ma contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte, chiedendo l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori.
Chiedeva altresì, in ragione del momentaneo stato di detenzione per custodia cautelare in carcere, che non venisse stabilito alcun contributo da lui dovuto per il mantenimento delle figlie.
All'udienza tenutasi dinanzi al Giudice Designato in data 08.01.2024 compariva personalmente la parte ricorrente;
il giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, emanava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c.
Acquisita la relazione pervenuta dai Servizi Sociali incaricati, nonché preso atto dell'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, tenuto conto altresì delle querele sporte dalla parte ricorrente nei confronti del resistente per le violenze subite.
Con riguardo ai provvedimenti consequenziali alla separazione, occorre in primo luogo confermare l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art.
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