Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 193

TRIB Roma
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 193
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 193
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 9715 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa
(art. 127-ter c.p.c.), ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. Messana Claudia) Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 20.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...] formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'adito Tribunale: 1) Accertare e dichiarare che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal 1.11.2018 al 20.7.2022, con inquadramento del
1


lavoratore al livello D1 del c.c.n.l. Parte_1
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2) Condannare la resistente al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , Parte_1 della somma di € 22.656,77 come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto, che deve ritenersi parte integrante del ricorso, per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e relativi ratei, indennità per mancato godimento delle festività, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, lavoro straordinario notturno, indennità per mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, oltreché per ogni altra voce eventualmente indicata nel conteggio allegato.
Rivalutazione ed interessi di legge ex art. 429 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre IVA
e accessori, da distrarre in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre alle spese forfettizzate nella misura del
15%”.
Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletato l'interrogatorio formale, all'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.

1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione) …. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
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“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
È ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

2.Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 22.656,77 per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e relativi ratei, indennità per mancato godimento delle festività, ferie e permessi non
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