Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2024, n. 191

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2024, n. 191
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 191
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 3134/2022

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R E G G I O C A L A B R I A
in persona del giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16.11.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3134/2022 R.G.;

causa pendente tra:
CONDOMINIO EDILBRUZIA, C.F 92005220808, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, Arch. Vittorio Ardente elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;

OPPONENTE
E
COMUNE DI REGGIO CALABRIA, C.F 00136380805, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore
Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Paola De Stefano
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 000114/016393 per euro 10.207,80. (fondata su fattura
relativa al servizio idrico integrato per l'anno 2017) promossa dal Condominio
“Edilbruzia”.
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha dedotto i seguenti motivi:

1. La nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un dirigente privo dei requisiti di legge;

2. La violazione della legge n° 212/2000 e dell'art. 1 comma 792 della legge
n° 160/2019;

3. La violazione dell'art. 148 c.p.c. (stante l'omessa/invalida notificazione dell'avviso);

4. L'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto al recupero delle somme;

5. L'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito;
l'erroneità degli addebiti;
l'indeterminatezza del “quantum debeatur”;
la mancanza di prova della prestazione e del suo adempimento (all'uopo, l'attore ha dedotto quanto segue: “le somme oggi pretese sono frutto di arbitrio e non corrispondono alle risultanze del misuratore. In chiara violazione delle regole generali, il Comune non ha provato, …che
i consumi addebitati scaturiscano dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore”);

6. L'indeterminatezza dell'avviso e illegittimità della richiesta di pagamento in rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione.
In data 02.02.2023 si è costituito il Comune di Reggio Calabria eccependo in via preliminare l'illegittimità della domanda difettando la delibera assembleare autorizzativa dell'azione giudiziale.
Il convenuto ha inoltre domandato il rigetto
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